Contratti per le professioni della supply chain

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contratti per le professioni della supply chain
contratti per le professioni della supply chain. Credits: "Designed by rawpixel.com / Freepik"

In questo articolo si approfondisce il tema dei contratti per le professioni della supply chain fornendo le risposte ai quesiti più frequenti grazie all’aiuto di esperti in materia.

  • Come sono cambiati i contratti di lavoro dopo il Decreto Dignità?
  • Che riverbero hanno avuto sul mondo della logistica e quali sono le professioni più richieste lungo la supply chain?

 

Un tema per noi molto caldo è il divieto che pone lo specifico CCNL della logistica di fare ricorso allo staff leasing.
Cecilia Porro, Legal Senior Specialist Gi Group Spa

La filiera della logistica è caratterizzata dalla necessità di avere grande flessibilità lavorativa.Allo stesso tempo si rendono necessari strumenti contrattuali che permettano ai lavoratori di avere tutele.
Michele Savani, a capo della Divisione Logistics di Gi Group

L’assunzione, anche a tempo determinato, è diventata per l’imprenditore oggi più “rischiosa” per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n.194/2018.
Avv. Melissa Tricarico, Studio Legale Faotto – Tricarico di Milano

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Contratti per le professioni della supply chain: cosa è cambiato

Il Decreto Dignità, entrato in vigore il 14 luglio 2018, ha cambiato notevolmente le regole dei contratti a tempo determinato ed i contratti di somministrazione di lavoro, che hanno oggi una disciplina equiparata.

È stata ridotta significativamente la durata massima prevista, stabilendo che i contratti a tempo determinato possono durare fino ad un massimo di 12 mesi senza la cosiddetta “causale”, quindi senza l’obbligo di giustificazione. In caso di necessità di rinnovo, per la durata massima di ulteriori 12 mesi, subentra invece l’obbligo di inserire una causale, che può essere di tre tipi: esigenze temporanee ed oggettive estranee all’ordinaria attività, ragioni sostitutive ed esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.

«La grande novità – ci ha spiegato l’Avv. Melissa Tricarico, Studio Legale Faotto – Tricarico di Milano – risiede nel fatto che in passato questi contratti potevano durare fino a un massimo di 36 mesi senza causale, oggi possono persistere solo per 24 mesi, ma con una valida giustificazione per l’ultimo anno. Tuttavia, le causali introdotte sono molto aleatorie, prevedono una contraddizione in termini e non sono realizzabili nell’applicazione concreta. Ne è un esempio tipico il maggiore carico di lavoro natalizio: è considerato prevedibile e quindi non può rientrare nella causale, come le esigenze temporanee ed oggettive estranee al core business aziendale, molto difficili da delineare».

di Lara Morandotti

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