Cabotaggio stradale: documenti necessari per evitare la sanzione

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Quali sono i documenti che devono essere presenti a bordo del mezzo che sta eseguendo un trasporto in regime di cabotaggio stradale?

Il cabotaggio stradale è disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1072/2009, in base al
quale per poter svolgere attività di cabotaggio il trasportatore di merci su strada per conto terzi deve essere stabilito in uno Stato membro o in uno degli altri Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo e deve essere titolare di licenza comunitaria.
La prima verifica da effettuare sul vettore riguarda pertanto questi due presupposti.

Il regime previsto dall’art. 8 del Regolamento circoscrive la durata complessiva del cabotaggio ad un arco temporale di sette giorni e fissa in tre il numero massimo di operazioni consentite in tale periodo.

A bordo del veicolo devono quindi essere conservati i seguenti documenti:

  1. copia conforme della licenza comunitaria (non è sufficiente copia libera);
  2. attestato del conducente, se l’autista è cittadino di un Paese terzo;
  3. documentazione che provi il trasporto internazionale nel corso del quale si è raggiunto il territorio italiano (lettera di vettura internazionale, c.d. CMR, con indicazione della data di avvenuta consegna al destinatario italiano della merce proveniente dall’estero);
  4. ai sensi della circolare Ministeriale del 15 gennaio 2015, documenti da cui sia possibile evincere, per ogni trasporto effettuato in regime di cabotaggio (quindi non solo per quello affidato dal lettore, ma anche per eventuali servizi precedenti resi in regime di cabotaggio nel corso della settimana), i seguenti elementi:
    a. il nome, l’indirizzo e la firma del mittente;
    b. il nome, l’indirizzo e la firma del trasportatore;
    c. il nome e l’indirizzo del destinatario, nonché la sua firma e la data di consegna una volta
    d. che le merci sono state consegnate;
    e. il luogo e la data del passaggio di consegna delle merci e il luogo di consegna previsto;
    f. la denominazione corrente della natura delle merci e la modalità d’imballaggio e, per le
    g. merci pericolose, la denominazione generalmente riconosciuta nonché il numero di colli,
    h. i contrassegni speciali e i numeri riportati su di essi;
    i. la massa lorda o la quantità altrimenti espressa delle merci;
    j. il numero di targa del veicolo a motore e del rimorchio.

Si deve al riguardo osservare come, nel caso in cui il vettore violi la normativa in
materia, al committente si applica la sanzione amministrativa prevista, ai sensi dell’articolo 46 della legge 286/74, per i trasporti abusi (da 2.065,00 a 12.394,00 euro), con la sanzione accessoria della confisca della merce trasportata.

A cura di Stefano Fadda, Avvocato presso studio Legale Fadda, Genova-Milano.

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