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Incoterms: la clausola Carriage Paid To

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La clausola Carriage Paid To (CPT), o Trasporto Pagato Fino a, rappresenta una delle opzioni più versatili e strategicamente rilevanti all’interno delle regole Incoterms.

Può essere utilizzata con qualsiasi modalità di trasporto, inclusi quelli multimodali, ed è particolarmente adatta alle operazioni commerciali che prevedono transiti complessi e percorsi che coinvolgono più mezzi di trasporto. Ciò che rende unica la clausola Carriage Paid To rispetto ad altre rese Incoterms è il fatto che il momento in cui si trasferiscono i costi e quello in cui si trasferiscono i rischi non coincidono. In altri termini, mentre è il venditore a doversi occupare delle spese di trasporto fino al luogo di destinazione concordato, il rischio relativo alla perdita o al danneggiamento della merce si trasferisce all’acquirente molto prima, e precisamente quando il venditore consegna la merce al primo vettore incaricato.

In pratica, ciò significa che il venditore organizza e paga il trasporto fino al punto di arrivo, ma se la merce si danneggia, si perde o subisce qualsiasi inconveniente durante il tragitto, l’acquirente ne sopporta le conseguenze fin dal punto in cui è stata consegnata al vettore.

Questa separazione temporale tra chi paga e chi assume il rischio può generare confusione se non chiarita adeguatamente nel contratto. Per tale ragione, è fondamentale che entrambe le parti definiscano con estrema precisione sia il luogo di consegna (che segna il momento del passaggio del rischio) sia quello di destinazione (che delimita fino a dove il venditore si impegna a pagare il trasporto). Soltanto una chiara consapevolezza di questa distinzione consente di evitare fraintendimenti e controversie in caso di eventi inattesi durante il trasporto.

Obbligazioni generali

Come previsto da tutte le rese Incoterms, anche la clausola Carriage Paid To impone un quadro di obblighi ben preciso, differenziato tra venditore e acquirente. La corretta individuazione dei punti di consegna (per il trasferimento del rischio) e destinazione (per l’organizzazione del trasporto) è cruciale: ogni ambiguità può generare responsabilità impreviste o contenziosi difficili da dirimere.

Consegna

Nel quadro della clausola Carriage Paid To, la consegna è intesa come il momento in cui il venditore trasferisce la merce al vettore incaricato del trasporto. Questo vettore è designato in autonomia dal venditore, salvo diverso accordo con l’acquirente. Il luogo della consegna, che segna anche il punto di trasferimento del rischio dal venditore al compratore, può essere un deposito, uno scalo ferroviario, un centro logistico, un porto interno o qualsiasi altro punto rilevante per l’avvio del trasporto.

L’acquirente, dal canto suo, riceverà la merce nel punto di destinazione concordato, ma deve essere consapevole che ogni evento dannoso accaduto durante il tragitto è sotto la sua responsabilità, anche se il venditore è quello che ha materialmente organizzato e pagato il trasporto.

Trasferimento dei rischi

Un elemento distintivo della clausola Carriage Paid To è proprio la separazione tra il momento del trasferimento del rischio e la fine dell’obbligo economico del venditore per quanto riguarda il trasporto.
Il rischio di perdita o danneggiamento della merce passa all’acquirente nel momento in cui il venditore consegna la merce al primo vettore. Da quel punto in poi, anche se il venditore ha l’onere di pagare il trasporto fino alla destinazione finale, qualsiasi evento che comprometta l’integrità della merce ricade sull’acquirente.

Nel caso in cui l’acquirente ometta di fornire istruzioni tempestive o dettagliate sulla ricezione della merce, o non specifichi il punto esatto all’interno del luogo di destinazione, il rischio si trasferisce comunque alla data concordata per la consegna o, in mancanza di essa, alla scadenza del periodo stabilito contrattualmente, purché la merce sia stata chiaramente identificata come oggetto del contratto.


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Trasporto

Il venditore è tenuto a concludere, a proprie spese, un contratto di trasporto per la consegna della merce dal luogo di consegna fino al punto di destinazione stabilito nel contratto di vendita. Tale contratto deve prevedere termini usuali, includere tutte le tappe necessarie per il trasporto e seguire una rotta consueta, efficiente e adatta alla natura della merce.

L’acquirente non ha alcun obbligo contrattuale relativo alla stipula del contratto di trasporto. Tuttavia, poiché il rischio è a suo carico fin dalla consegna al vettore, ha un forte interesse a conoscere i dettagli del trasporto e ad assicurarsi che il venditore abbia effettivamente scelto una modalità di spedizione adeguata e sicura.

Assicurazione

Il venditore non è obbligato a stipulare un contratto di assicurazione per la merce durante il trasporto. Tuttavia, nel caso in cui l’acquirente lo richieda, il venditore deve fornire, a spese e rischio dell’acquirente, tutte le informazioni utili e pertinenti per permettere allo stesso acquirente di sottoscrivere una copertura assicurativa adeguata.

Data la struttura della clausola Carriage Paid To, è spesso consigliabile che l’acquirente stipuli in autonomia una polizza assicurativa per proteggersi da eventi imprevedibili durante il trasporto, specialmente se la merce ha un valore elevato o se il percorso presenta rischi logistici particolari.+


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Documento di trasporto

Il venditore è tenuto, se previsto dagli usi o se richiesto espressamente dall’acquirente, a fornire un documento di trasporto conforme, che dimostri l’avvenuta consegna al vettore e la destinazione concordata.

Tale documento deve:

  • Indicare chiaramente la merce oggetto del contratto;
  • Essere datato entro il periodo di spedizione pattuito;
  • Permettere all’acquirente di ritirare la merce alla destinazione finale;
  • Consentire la trasferibilità, qualora sia previsto che la merce venga venduta durante il trasporto.

Quando il documento è emesso in forma negoziabile e in più originali, il venditore deve fornire all’acquirente l’intero set di originali. L’acquirente ha l’obbligo di accettare il documento di trasporto, purché conforme al contratto di vendita.

Sdoganamento all’esportazione e all’importazione

Il venditore ha l’obbligo di espletare tutte le formalità relative all’esportazione della merce, comprese eventuali licenze, autorizzazioni, controlli di sicurezza, ispezioni pre imbarco e documentazione richiesta dalle autorità del paese di esportazione. L’acquirente, invece, è responsabile dello sdoganamento all’importazione, compresi eventuali obblighi doganali in Paesi terzi di transito, nonché del pagamento dei dazi e delle imposte locali.


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Uno strumento prezioso

La clausola Carriage Paid To rappresenta una soluzione moderna ed efficiente per le imprese che desiderano una chiara suddivisione tra oneri economici e responsabilità logistiche. Tuttavia, richiede consapevolezza, precisione contrattuale e un’adeguata copertura assicurativa per evitare che la sua apparente semplicità si traduca in vulnerabilità operative o giuridiche. Se ben compresa e correttamente applicata, è uno strumento prezioso nel commercio internazionale.

Carriage Paid To e vendite a catena (string sales)

Nel commercio internazionale, la clausola Carriage Paid To trova una delle sue applicazioni più tecnicamente rilevanti nelle cosiddette vendite a catena (o string sales), particolarmente frequenti nei mercati delle commodity. In tali contesti, la merce è spesso oggetto di una pluralità di trasferimenti di proprietà durante il trasporto, prima ancora che raggiunga la destinazione finale. Si tratta di operazioni in cui più venditori si succedono, rivendendo la medesima partita di merce sulla base di un’unica spedizione fisica.

La struttura della clausola Carriage Paid To è funzionale a questo tipo di operazioni, poiché consente al venditore intermedio (ad esempio un trader) di non assumere obblighi di movimentazione fisica della merce né responsabilità connesse allo sdoganamento all’importazione. Il venditore ha l’onere di stipulare un contratto di trasporto fino alla destinazione convenuta, ma trasferisce il rischio all’acquirente già al momento della consegna al primo vettore.

L’obbligazione principale del venditore si concretizza, dunque, nella consegna del documento di trasporto (polizza di carico, CMR, airway bill), che rappresenta la prova della consegna della merce al vettore ed è spesso anche titolo rappresentativo del bene. In questo modo, la circolazione dei documenti consente la prosecuzione della catena contrattuale senza interruzioni materiali. Tuttavia, proprio per l’asimmetria tra obbligo di consegna e trasferimento del rischio, è fondamentale che ciascun contratto nella catena definisca espressamente i punti di consegna e destinazione, nonché la responsabilità per eventuali danni alla merce durante il trasporto. Una gestione imprecisa può dar luogo a sovrapposizioni di responsabilità o, al contrario, a vuoti di tutela giuridica in caso di sinistri.

Avv. Costanza Lugli

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