Cerca
Close this search box.

Obbligo documento di trasporto elettronico dal primo maggio 2018

Condividi

Al via dal primo maggio 2018 l’obbligo di documento di trasporto elettronico in caso di trasporto di merci via aerea o marittima. Il quale varrà come dichiarazione in dogana in sostituzione delle procedure semplificate aeree e marittime di cui agli articoli 27, 28, 29, 52 e 53 del Regolamento delegato transitorio (UE) 2016/341 della Commissione.

Il comunicato stampa del 6 marzo 2018, rintracciabile al seguente link, fornisce le istruzioni per l’applicazione delle norme relative all’agevolazione del documento di trasporto elettronico.

L’agenzia delle dogane ha comunicato che quelle compagnie aeree e marittime nazionali che già applicano le procedure semplificate di cui ai predetti articoli 27 e 28 del RTD, potranno usufruire di tali agevolazioni solo fino al 30 aprile 2018.

Nella Nota n. 25515/RU del 5 marzo 2018 l’Agenzia delle Dogane chiarisce che analogamente alle altre semplificazioni elencate all’art. 233, par. 4, del CDU, anche l’utilizzo dell’ETD è soggetto ad autorizzazione.
Pertanto, la domanda deve essere presentata con il dovuto anticipo rispetto alla predetta data, attraverso il nuovo sistema informatico unionale delle decisioni doganali (Customs Decisions System – CDS) all’Ufficio regimi doganali e traffici di confine (IT922106) della Direzione Centrale, preposto all’accettazione della richiesta e al rilascio della relativa decisione.

Ti potrebbero interessare