Al via dal primo maggio 2018 l’obbligo di documento di trasporto elettronico in caso di trasporto di merci via aerea o marittima. Il quale varrà come dichiarazione in dogana in sostituzione delle procedure semplificate aeree e marittime di cui agli articoli 27, 28, 29, 52 e 53 del Regolamento delegato transitorio (UE) 2016/341 della Commissione.
Il comunicato stampa del 6 marzo 2018, rintracciabile al seguente link, fornisce le istruzioni per l’applicazione delle norme relative all’agevolazione del documento di trasporto elettronico.
L’agenzia delle dogane ha comunicato che quelle compagnie aeree e marittime nazionali che già applicano le procedure semplificate di cui ai predetti articoli 27 e 28 del RTD, potranno usufruire di tali agevolazioni solo fino al 30 aprile 2018.
Nella Nota n. 25515/RU del 5 marzo 2018 l’Agenzia delle Dogane chiarisce che analogamente alle altre semplificazioni elencate all’art. 233, par. 4, del CDU, anche l’utilizzo dell’ETD è soggetto ad autorizzazione.
Pertanto, la domanda deve essere presentata con il dovuto anticipo rispetto alla predetta data, attraverso il nuovo sistema informatico unionale delle decisioni doganali (Customs Decisions System – CDS) all’Ufficio regimi doganali e traffici di confine (IT922106) della Direzione Centrale, preposto all’accettazione della richiesta e al rilascio della relativa decisione.