Incoterms: la resa CFR (Cost and Freight)

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La CFR (Cost and Freight) è una delle rese marittime più classiche del commercio internazionale che prevede, come tutte le clausole Incoterms, obblighi precisi per il compratore e per il venditore. Vediamo quali.

La clausola Incoterms Cost and Freight (CFR) impone al venditore l’obbligo di sostenere i costi del trasporto principale fino al porto di destinazione convenuto, ma stabilisce che il trasferimento del rischio avvenga molto prima: precisamente quando la merce viene caricata a bordo della nave nel porto di partenza. Questo elemento, apparentemente controintuitivo, è di grande rilevanza, poiché determina che l’acquirente, pur non avendo ancora ricevuto la merce, sopporta il rischio di perdita o danneggiamento già dal momento dell’imbarco. Il venditore, infatti, adempie correttamente all’obbligo di consegna anche se la merce dovesse non giungere mai a destinazione.

A differenza della clausola CIF, la CFR non comporta alcun obbligo assicurativo a carico del venditore. È dunque fortemente consigliato che l’acquirente provveda a procurarsi una copertura adeguata, in funzione del valore e della tipologia della merce. La Cost and Freight è utilizzabile esclusivamente per il trasporto marittimo e fluviale, e non è adatta in contesti multimodali: in tali casi, la clausola più appropriata è la CPT.

Obbligazioni generali

Come in tutte le rese Incoterms, la clausola CFR distingue gli obblighi principali del venditore e del compratore, sia in relazione alla fornitura della merce, sia riguardo alla documentazione, ai costi e alla gestione del rischio.

Consegna

Nella clausola CFR, il venditore adempie all’obbligo di consegna nel momento in cui la merce viene effettivamente caricata a bordo della nave, presso il porto di imbarco convenuto. Non basta che la merce sia disponibile o posizionata in prossimità del molo: il trasferimento di responsabilità avviene solo nel momento in cui la merce supera fisicamente la murata della nave.

A differenza della clausola CPT, in cui la consegna può avvenire anche in una fase anteriore del trasporto multimodale (ad esempio, presso un terminal terrestre o un hub logistico), la Cost and Freight richiede che la consegna avvenga esclusivamente a bordo di una nave marittima o fluviale.

Nelle spedizioni complesse, che prevedono un trasporto preliminare tramite feeder vessel verso un porto di carico principale, è fondamentale specificare nel contratto quale imbarco debba essere considerato rilevante ai fini della consegna. In mancanza di una chiara individuazione, il rischio potrebbe trasferirsi prima del previsto, con conseguenze rilevanti in caso di sinistri intermedi.

Trasferimento dei rischi

Nel regime Cost and Freight , il trasferimento del rischio segue una logica marittima classica: l’acquirente si assume i rischi di perdita o danneggiamento della merce dal momento in cui questa viene caricata a bordo della nave al porto di partenza. Si tratta di un momento preciso e determinabile, che coincide con il completamento dell’imbarco e non con la mera consegna al vettore o l’ingresso nel porto. Questa configurazione comporta una dissociazione rispetto al trasferimento dei costi, che restano invece a carico del venditore fino al porto di destinazione. In altre parole, l’acquirente si trova nella posizione di sostenere i rischi anche se la merce è ancora lontana, in viaggio e sotto il controllo organizzativo del venditore. È un elemento di criticità che impone all’acquirente particolare attenzione, specie nei casi in cui non si sia dotato di un’assicurazione.

Trasporto

Nella clausola CFR, è il venditore a dover organizzare e sostenere il trasporto principale. Ciò significa che deve concludere, a proprie spese, un contratto di trasporto marittimo o fluviale che preveda la consegna della merce al porto di destinazione convenuto.

Il contratto di trasporto deve essere stipulato su rotte commerciali abituali e con una nave normalmente utilizzata per il tipo di merce oggetto del contratto. La nave deve essere idonea a ricevere il carico in sicurezza e conforme alle consuetudini del porto d’imbarco.

Il venditore non è però tenuto a garantire l’arrivo della merce al porto di destinazione: ciò che conta è che abbia concluso un contratto di trasporto ragionevole e che abbia consegnato la merce a bordo della nave designata. L’acquirente, pertanto, non può pretendere il risarcimento di eventuali danni derivanti da eventi occorsi dopo il caricamento, a meno che non derivino da una scelta negligente del vettore o della nave da parte del venditore.


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Assicurazione

La CFR non impone al venditore alcun obbligo di stipulare un’assicurazione sul trasporto della merce. Il venditore è tenuto solo a concludere un contratto di trasporto fino al porto di destinazione, ma non deve garantire alcuna protezione contro i rischi di perdita o danneggiamento della merce durante il viaggio.
Tuttavia, considerando che il trasferimento del rischio avviene già al momento dell’imbarco nel porto di partenza, l’acquirente si espone a una fase di vulnerabilità mentre la merce viaggia per mare. È quindi fortemente raccomandato che l’acquirente stipuli una polizza assicurativa adeguata, conforme alla natura e al valore della merce, preferibilmente secondo le Institute Cargo Clauses (A). Se necessario, il venditore è tenuto a fornire, su richiesta, tutte le informazioni in suo possesso che possano agevolare la conclusione della polizza da parte dell’acquirente (ad esempio, nome della nave, data di caricamento, porto d’imbarco).

Documento di trasporto

Il venditore, in base alla clausola Cost and Freight, è tenuto a fornire all’acquirente – a proprie spese – il documento di trasporto che attesti l’avvenuto caricamento della merce a bordo della nave, generalmente costituito dalla polizza di carico (bill of lading).

Il documento deve:

  • essere datato entro il termine di spedizione convenuto;
  • indicare chiaramente il porto di caricazione e il porto di destinazione;
  • riferirsi alla merce oggetto del contratto;
  • consentire all’acquirente di reclamare la merce al porto d’arrivo;
  • se emesso in forma negoziabile, essere rilasciato in più originali, da trasmettere all’acquirente in forma completa.

Sdoganamento all’esportazione e all’importazione

Nella clausola CFR, le formalità doganali seguono una ripartizione netta: il venditore è responsabile dello sdoganamento all’esportazione, mentre l’acquirente si occupa dell’importazione.

Il venditore deve dunque ottenere, a proprie spese e rischio:

  • le autorizzazioni necessarie all’esportazione;
  • eventuali licenze o certificati richiesti nel paese di partenza;
  • l’effettuazione delle formalità doganali in uscita, comprese le eventuali ispezioni o controlli documentali;
  • il pagamento di dazi o imposte connessi alla fase di esportazione.

L’acquirente, invece, è tenuto a:

  • gestire le pratiche doganali all’ingresso della merce nel Paese di destinazione;
  • ottenere i permessi per l’importazione, ove richiesti;
  • sostenere il pagamento di dazi, accise, IVA e ogni altro onere connesso all’ingresso della merce;
  • gestire eventuali formalità di transito se la merce attraversa paesi terzi.


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Controllo, imballaggio e marcatura

Il venditore è tenuto a effettuare – a proprie spese – tutti i controlli necessari per garantire che la merce sia conforme al contratto. Questo include, se richiesto, la misurazione, la pesatura e il conteggio delle unità, nonché qualsiasi altra verifica normalmente effettuata nel commercio del bene in questione.

Per quanto riguarda l’imballaggio, il venditore deve fornire un confezionamento adeguato al trasporto marittimo, salvo che nel settore specifico sia consuetudine spedire il bene non imballato (come può avvenire per alcune merci alla rinfusa). L’imballaggio deve proteggere la merce contro i rischi tipici del viaggio previsto e tenere conto della durata, delle condizioni ambientali e della manipolazione prevista nei porti di carico e scarico.

Infine, il venditore è responsabile della corretta marcatura della merce o dell’imballaggio, in conformità con i requisiti contrattuali e le pratiche commerciali del settore. La marcatura deve consentire l’identificazione univoca del carico, facilitando sia le operazioni doganali sia quelle logistiche nei porti.

Ripartizione delle spese

Nella clausola Cost and Freight , la suddivisione dei costi riflette la logica della consegna a bordo: il venditore sostiene le spese fino al momento del caricamento sulla nave e del trasporto fino al porto di destinazione; l’acquirente, invece, assume i costi successivi al passaggio del rischio, inclusi quelli legati all’importazione.
Nei contratti ben redatti, è opportuno precisare espressamente se i costi di sbarco siano o meno inclusi nel nolo, onde evitare fraintendimenti: si tratta di un aspetto spesso trascurato ma fonte frequente di controversie operative.

Confronto tra CIP, CPT e CFR

Le clausole CIP e CPT condividono una struttura simile, con il venditore che si assume l’onere del trasporto principale fino alla destinazione convenuta. La differenza fondamentale risiede nella copertura assicurativa: prevista nella CIP, assente nella CPT. La CFR, invece, si applica esclusivamente al trasporto per vie d’acqua. Il venditore sostiene i costi fino al porto di arrivo, ma il rischio si trasferisce molto prima, al momento in cui la merce viene caricata a bordo della nave. A differenza di CIP e CPT, che si prestano al trasporto multimodale, la CFR è legata indissolubilmente al trasporto marittimo o fluviale.

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Le vendite a catena e la formula “procure the goods so delivered”

Nel commercio internazionale di materie prime – come grano, caffè, metalli o petrolio – è frequente che la stessa partita di merce venga venduta più volte, anche durante il trasporto. Queste operazioni, note come vendite a catena (string sales), si basano sul trasferimento dei documenti rappresentativi della merce, in particolare la polizza di carico. Chi vende non ha necessariamente la merce in magazzino o in porto: può avere solo un titolo di legittimazione, e trasferirlo al compratore successivo. Questa struttura consente di moltiplicare le operazioni commerciali senza movimentare fisicamente la merce. Il carico continua la sua rotta, mentre i diritti ad esso relativi passano da un trader all’altro, in un flusso documentale che resta perfettamente legittimo e giuridicamente efficace. In questo contesto si inserisce la formula prevista in alcune clausole Incoterms – tra cui la CFR – che consente al venditore di adempiere non caricando personalmente la merce, ma procurandola già caricata a bordo (procure the goods so delivered). Ciò significa che il venditore può acquistare da un terzo una merce già spedita e immediatamente rivenderla al proprio acquirente. Fondamentale è che la merce sia conforme al contratto e accompagnata dalla documentazione richiesta. Si tratta di una previsione essenziale per rendere compatibili le clausole Incoterms con le esigenze del commercio moderno, in cui la disponibilità materiale del bene è spesso sostituita da una disponibilità documentale.


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L’importanza della dicitura “shipped on board” nella polizza di carico

Un dettaglio spesso trascurato ma cruciale riguarda la dicitura presente sul documento di trasporto. Affinché vi sia un’effettiva consegna ai sensi della clausola CFR, è necessario che la polizza di carico riporti l’indicazione “shipped on board” e non soltanto “received for shipment”. Solo la prima attesta che la merce è stata materialmente caricata sulla nave, rendendo effettivo il trasferimento del rischio all’acquirente. Una polizza che riporti solo la dicitura received non è sufficiente a dimostrare l’avvenuto caricamento, e potrebbe creare gravi incertezze giuridiche e operative. Oltre a provare la spedizione, il documento di trasporto – in particolare se emesso in forma negoziabile – ha anche funzione di titolo rappresentativo della merce. Questo lo rende determinante in operazioni complesse come i crediti documentari o le vendite a catena, in cui il possesso del documento equivale, di fatto, al controllo della merce stessa.

Avv. Costanza Lugli

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