CMR: multe in Svizzera

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Un lettore ci segnala di avere avuto notizia di contravvenzioni comminate dalla polizia stradale svizzera per mancata indicazione nel campo 16 (Trasportatore) della lettera di vettura internazionale (CMR), oltre a cognome, nome e Stato, di altri dati, quali ad esempio la P.IVA, e/o il numero di telefono del vettore.

Ai sensi dell’articolo 6, primo comma, lettera c, della Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce (CMR) firmata a Ginevra il 19 maggio 1956 nella lettera di vettura debba essere inserito il “nome e indirizzo del vettore”.

In Italia, per identificare univocamente una persona giuridica, è buona pressi indicarne anche la partita IVA, ben potendo due società avere denominazione simile se non uguale.
Non ho contezza della normativa svizzera in materia, che peraltro è facile immaginare simili a quelle italiane.

A prescindere da quanto disposto genericamente dalla CMR, si può quindi ritenere che sia sicuramente opportuno indicare la partita IVA del vettore, pur non potendo affermare con certezza che questa indicazione costituisca obbligo giuridicamente rilevante in ogni paese in cui la CMR è applicabile.

Se infatti scopo del diritto convenzionale è quello di creare uniformità applicativa, ciò nonostante le singole normative nazionali necessariamente integrano e dettagliano la disciplina comune.

Un esempio concreto ed esplicito della necessità di integrare comunque le disposizioni della convenzione con la normativa interna è fornito dall’articolo 29, primo comma, della Con- vezione, in base al quale “il vettore non ha il diritto di avvalersi delle disposizioni del presente capo che escludono o limitano la sua responsabilità o che invertono l’onere della prova, se il danno dipende da dolo o da colpa a lui imputabile e che, secondo la legge del giudice adito, è parificata a dolo”.

A cura di Stefano Fadda, Studio Legale Fadda, Genova-Milano.

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