Contratto d’autotrasporto e di appalto: le differenze

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Un lettore ci chiede chiarimenti in ordine alle differenze tra la disciplina della corresponsabilità retributiva, previdenziale e assicurativa nel contratto di autotrasporto rispetto a quella applicabile al contratto di appalto (e, quindi, al contratto di logistica).

La corresponsabilità retributiva, previdenziale e assicurativa è disciplinata dall’articolo 83 bis, commi 4 bis e seguenti, del D.L. 112/08 (da integrarsi con quanto previsto dall’articolo 6 ter del D. Lgs. 286/05 per quanto concerne i sub vettori) per quanto concerne il contratto di autotrasporto, nonché dall’articolo 29 D. Lgs. n. 276/2003 per quanto concerne il contratto di appalto.

La differenza fondamentale tra le due discipline consiste nel fatto che mentre nel caso del trasporto il committente che effettua le verifiche previste dalla normativa vigente va esente da qualsiasi corresponsabilità, non altrettanto può dirsi nel caso in cui il rapporto debba essere qualificato come appalto, posto che la norma da ultimo sopra richiamata dispone testualmente che “in caso di appalto di opera o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due danni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali dovuti e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili”.

In sostanza quindi nel caso dell’appalto il committente risponde, con il solo limite dei due anni dalla conclusione del rapporto, tanto nei confronti degli enti previdenziali quanto nei confronti dei singoli dipendenti, a prescindere dal fatto che abbia o non abbia verificato, in corso di rapporto, il corretto adempimento da parte dell’appaltatore (ed anche di eventuali subappaltatori) di tutte le obbligazioni che facevano loro carico sia sotto il profilo retributivo, sia sotto quello contributivo e assicurativo.

Questo non significa, ovviamente, che non sia opportuno (ed anzi necessario) effettuare verifiche dettagliate sia della posizione degli appaltatori sia di quella di eventuali subappaltatori. Al contrario, invece, proprio il particolare rigore della corresponsabilità prevista da questa disciplina impone al committente di verificare con puntualità il corretto adempimento da parte dell’appaltatore (e degli eventuali subappaltatori) delle loro obbligazioni: in questa prospettiva nei contratti di appalto sono spesso previste clausole che impongono all’appaltatore di trasmettere mensilmente al committente tutti i documenti necessari a provare la regolarità propria e dei subappaltatori, subordinando a questa verifica il pagamento delle fatture.

Meno incisiva appare, sotto questo profilo, la disciplina dell’autotrasporto, che differisce profondamente da quella sopra delineata, in quanto, in particolare, prevede che:
– il committente sia esentato da ogni corresponsabilità, nel caso in cui verifichi la regolarità del vettore con l’adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi;
– il controllo degli eventuali sub vettori debba essere effettuato dal primo vettore, e non dal committente stesso (ex art. 6 ter, primo comma, d.lgs. 286/05).
In questo caso quindi è onere del committente esclusivamente effettuare la verifica di cui al comma 4 ter del più volte sopra richiamato art. 83 bis, in base al quale la verifica “è assolta dal committente mediante accesso ad apposita sezione del portale internet attivato dal citato Comitato centrale, dal quale sia sinteticamente acquisita la qualificazione di regolarità del vettore a cui si intende affidare lo svolgimento di servizi di autotrasporto. A tal fine il medesimo Comitato centrale, previa opportuna intesa, acquisisce sistematicamente in via elettronica dalle amministrazioni e dagli enti competenti l’informazione necessaria a definire e aggiornare la regolarità dei vettori iscritti”.

L’acquisizione del Durc non costituisce modalità alternativa alla verifica effettuata in
base alle modalità sopra individuata, in quanto l’adempimento poteva essere curato con questa modalità solo in fase transitoria, e cioè sino al momento in cui l’albo ha predisposto quanto necessario per effettuare la verifica telematica. Queste nuove modalità di verifica da un lato semplificano l’adempimento, dall’altro invece complicano l’operazione.
Sotto questo profilo rileva in particolare il fatto che il Durc abbia validità quadrimestrale, cosicché si è sempre ritenuto sufficiente la trasmissione da parte del vettore del proprio Durc con analoga cadenza: al contrario, la “certificazione” scaricabile dal portale dell’albo non ha un periodo di validità, ragion per cui sarebbe a rigori necessario effettuare la verifica prima di affidare ciascun trasporto al vettore (!).

In realtà, si può osservare che i dati del portale dovrebbero (il condizionale è d’obbligo) essere aggiornati con cadenza mensile, in occasione della scadenza di ogni obbligo contributivo: sulla base di questo elemento, quindi, è sufficiente, pur muovendosi con l’opportuna prudenza, acquisire la documentazione relativa ad ogni vettore dal portale dell’albo con cadenza mensile.
Poiché peraltro il portale non sempre risulta essere accessibile (probabilmente per problemi tecnici) e spesso i dati relativi ad alcuni vettori sono in stato di aggiornamento (quindi non disponibili), è opportuno acquisire in ogni caso il Durc, per scrupolo e cautela.

Riassumendo, ed in estrema sintesi:

1. contratto di autotrasporto:
a) verifica mensile sul portale per ogni vettore, non per i sub vettori;
b) acquisizione del Durc, con cadenza almeno quadrimestrale, e/o di certificazione sostitutiva Inps per le ditte individuali;

2. contratto di appalto, acquisizione:
a) del Durc mensilmente, rilasciato dall’Inps
non oltre quindici giorni prima della data di sua trasmissione, tanto dell’appaltatore quanto di eventuali subappaltatori;
b) di documentazione attestante il regolare pagamento delle retribuzioni ai dipendenti,
tanto dell’appaltatore quanto di eventuali subappaltatori.
Solo attraverso queste verifiche il committente può evitare di incorrere nelle corresponsabilità che contraddistinguono e cateterizzano
tanto la disciplina dell’appalto, quanto
quella dell’autotrasporto.Il nostro studio è a disposizione per supportare la propria clientela nella predisposizione dei contratti più adeguati per fare fronte alle specifiche esigenze dell’attività svolta, curandone la redazione adottando tutte le cautele più opportune per contenere al massimo i rischi.

A cura di Stefano Fadda, Studio Legale Fadda, Genova-Milano

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