Danni alla merce trasportata ed indennizzi

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Ci viene chiesto se il limite del debito vettoriale in caso di danni alla merce trasportata durante un servizio internazionale, sia pari attualmente pari ad 8,33 DSP per ogni chilogrammo di merce perduta o avariata, avendo avuto informale notizia del fatto che i Tribunali nazionali riconoscerebbero in questa ipotesi un indennizzo pari al valore effettivo della merce trasportata.

Il limite di 8,33 DSP, di cui alla Convenzione CMR (Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956), è tutt’ora in vigore.
La responsabilità “piena” del vettore (pari cioè all’integrale valore della marce trasportata) può essere invocata dall’avente diritto solo nel caso in cui il danno sia stato cagionato per dolo o colpa equiparabile al dolo del vettore stesso. L’onere di provare che nel caso concreto ricorrono gli estremi per applicare una delle due ipotesi sopra indicate fa carico al soggetto che ne invoca l’applicabilità.

Il concetto di colpa parificata al dolo deve essere valutato con riferimento all’ordinamento in cui si svolge il procedimento giudiziario diretto a verificarne la sussistenza, per cui, nel caso in cui il giudizio abbia luogo in Italia, si applicheranno i principi della colpa grave, ovvero di quella particolare negligenza dalla quale anche l’uomo “qualunque” dovrebbe esimersi. La colpa grave è infatti “un comportamento consapevole che, pur senza la volontà di danneggiare altri, sia connotato da straordinaria ed inescusabile imprudenza e negligenza, omettendo non solo la diligenza media del buon padre di famiglia, rapportata alla professionalità del servizio da svolgere, ma anche quel grado minimo di diligenza osservato da tutti” (Cassa. 19 novembre 2001, n. 14456).

Si tratta in ogni caso di concetti astratti, per i quali sono riscontrabili divergenze applicative ad opera dei tribunali, fermi restando alcuni principi generali (il furto è sempre valutato come colpa grave, la rapina invece deve essere valutata con riferimento alle circostanze in cui viene perpetrata, ad esempio).

Questo non vuol dire che la forza maggiore e il caso fortuito (o, meglio, secondo la terminologia della CMR “circostanze che il vettore non poteva evitare e alle cui conseguenze egli non poteva ovviare”) non ricorrano mai nella prassi. Fermo restando quanto sopra, è possibile che committente e vettore pattuiscano un diverso limite di responsabilità per i danni alla marce, indicandone il valore nella lettera di vettura (il c.d. CMR). Il valore della merce non è infatti elemento essenziale della lettera di vettura internazionale, ma può essere inserito nel caso in cui il mittente richieda, a fronte di una maggiorazione del nolo, una copertura maggiore, destinata ad operare a prescindere dall’accertamento della ricorrenza dei presupposti per superare il limite di 8,33 DSP (c.d. “dichiarazione di valore”, che deve essere esplicitata nella lettera di vettura, unitamente alla maggiorazione del nolo).

A cura di Stefano Fadda, Studio Legale Fadda, Genova-Milano

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