Incoterms: la resa DAP (Delivered At Place)

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La resa DAP (Delivered At Place) è una clausola adatta quando il fornitore è in grado di gestire l’intera catena logistica fino al sito del cliente, mentre quest’ultimo preferisce occuparsi soltanto dell’ingresso in dogana e delle operazioni successive alla consegna.

La resa DAP (Delivered At Place) prevede che il venditore organizzi e sostenga il trasporto fino al luogo e al punto di destinazione concordati, dove mette la merce a disposizione dell’acquirente, pronta per lo scarico. Lo scarico e lo sdoganamento all’import restano in capo all’acquirente.

Obbligazioni generali

In DAP, le parti garantiscono reciprocamente la corretta esecuzione del contratto sul piano documentale e sostanziale. Il venditore deve fornire la merce e la fattura commerciale conformemente al contratto, includendo ogni ulteriore prova di conformità richiesta (es. certificazioni, attestazioni di origine, schede tecniche). La documentazione può essere cartacea o elettronica, secondo quanto pattuito o, in mancanza, secondo gli usi del settore. L’acquirente è tenuto al pagamento del prezzo come previsto dal contratto e, specularmente al venditore, a fornire eventuali documenti di propria competenza in formato cartaceo o elettronico, se pattuito o conforme agli usi.

A livello operativo, è opportuno:

  • Definire in offerta/ordine l’elenco esatto dei documenti che attestano conformità e qualità (packing list, CoA/CoC, certificati di origine, eventuali licenze all’export), specificando formato e tempistiche di invio.
  • In assenza di un accordo esplicito, valgono gli usi. Per evitare equivoci tra e-doc e paper original, conviene indicare espressamente che i documenti elettronici sono accettati per la presa in consegna e lo svincolo al punto DAP.
  • Gli obblighi generali dialogano con le disposizioni su documenti di consegna/trasporto e quelle sullo sdoganamento. Una lacuna documentale sugli obblighi documentali può tradursi in fermo mezzo al luogo di destinazione e costi extra non previsti.


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Consegna

In DAP, la consegna avviene quando il venditore mette la merce a disposizione dell’acquirente sul veicolo in arrivo nel posto concordato, pronta per lo scarico. Per “veicolo in arrivo” si intende il mezzo che materialmente si presenta al punto di consegna (un autoarticolato alla ribalta del magazzino, un container su chassis dentro al terminal portuale al varco indicato, un vagone attestato sul binario di presa in carico, un’ULD su dolly in area cargo aeroportuale).

Il venditore consegna la merce “pronta per lo scarico”. Perciò, di default, in DAP lo scarico è a carico dell’acquirente. Salvo diversa pattuizione, servizi extra richiesti dal compratore oltre il DAP (ad esempio, facchinaggio, consegna al piano, uso gru, attese fuori slot) vanno concordati e addebitati all’acquirente secondo la ripartizione dei costi, il rischio rimane in capo all’acquirente.

DAP e vendite a catena

La resa DAP consente anche che il venditore “procuri” la consegna, cioè che organizzi affinché la merce sia resa disponibile a destino da un terzo (ad esempio, il fornitore a monte). È la casistica tipica delle vendite a catena o triangolazioni: il venditore intermedio non tocca fisicamente la merce, ma coordina il trasporto e rimane responsabile verso il proprio acquirente di far sì che, a quel luogo o punto e in quel tempo, la merce sia effettivamente pronta per lo scarico. Per evitare attriti, le istruzioni su luogo, punto e slot vanno trasferite integralmente lungo la catena.

Trasferimento dei rischi

In DAP, il rischio rimane al venditore fino a quando la consegna si realizza: la merce deve essere a disposizione dell’acquirente sul veicolo che arriva al punto designato, pronta per lo scarico, nel luogo e nel punto convenuti e alla data o entro il periodo pattuito. Da quel momento, il rischio passa all’acquirente. Se però l’acquirente non completa quanto necessario per l’importazione o non fornisce avvisi/istruzioni (su data, periodo o punto di presa in carico), il rischio gli si trasferisce comunque dalla data fissata o dalla fine del periodo concordato, a condizione che la merce sia chiaramente identificata. Questo vale, ad esempio, quando le merci restano al porto-terminal in attesa di sdoganamento o indicazioni: la consegna non si è ancora realizzata, ma il rischio è già a carico dell’acquirente.

Per evitare contenziosi, dunque, è opportuno:

  • Specificare non solo il luogo, ma il punto esatto (ribalta, varco, binario, baia) perché lì avviene il passaggio del rischio.
  • Concordare preavvisi, slot e requisiti di accesso; se mancano o arrivano tardi, il rischio passa all’acquirente anche se il veicolo non ha potuto presentarsi.

Trasporto

Il venditore deve concludere o organizzare a proprie spese il trasporto della merce fino al luogo di destinazione convenuto e, se indicato, fino al punto preciso all’interno di quel luogo (ad esempio, ribalta 5, varco X, baia Y). Se il punto non è stato concordato o non risulta dalla prassi, il venditore può sceglierlo all’interno del luogo designato, purché idoneo alla consegna “pronta per lo scarico”. Il venditore rispetta i requisiti di sicurezza e gli standard usuali del viaggio (mezzo idoneo, percorso adeguato, prenotazioni/slot, eventuali restrizioni veicolari). L’acquirente, invece, non ha alcun obbligo di concludere un contratto di trasporto. Resta però tenuto a fornire istruzioni pratiche per l’accesso e la ricezione, in coerenza con le altre sezioni dell’articolo (preavvisi/comunicazioni e presa in consegna), così da evitare attese e costi accessori a destino.

Assicurazione

Con DAP non esiste un obbligo automatico di assicurazione per nessuna delle parti: il venditore può assicurare la merce nel proprio interesse fino al punto di resa, dato che sopporta il rischio fino alla consegna a destino, ma non deve fornire al compratore certificati o polizze, salvo patto contrario. Allo stesso modo l’acquirente non è tenuto ad assicurarsi, pur potendolo fare per coprire i rischi successivi alla consegna (scarico a sua cura, prime movimentazioni e stoccaggio).

Se una delle parti decide di assicurarsi e – a tal fine – servano documenti assicurativi, o si pattuisce esplicitamente la fornitura di una polizza in DAP con standard definiti richiamando le Institute Cargo Clauses, oppure si valuta una resa che preveda per struttura l’assicurazione a carico del venditore, come CIP o CIF, dove gli Incoterms fissano già livelli minimi di copertura.


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Documento di trasporto

Con DAP, il venditore prepara e fornisce a proprie spese un documento idoneo a provare l’avvenuta spedizione e a permettere la presa in carico a destino: tipicamente un DDT o una delivery note firmata a destino, oppure — secondo la modalità — CMR per strada, AWB per aereo, sea waybill o copia di polizza di carico quando il viaggio include il mare; sono ammesse versioni elettroniche se pattuite o secondo prassi. Il documento deve identificare la merce e riportare luogo o punto di consegna; l’acquirente accetta la documentazione conforme e fornisce per tempo i dati per l’intestazione corretta (ragione sociale, indirizzo-punto-slot). Attenzione a non confondere prova di consegna e documento di trasporto: la prima attesta l’adempimento del venditore, il secondo disciplina il rapporto con il vettore e, in alcuni casi, è titolo rappresentativo delle merci (ad esempio, B/L). Se sono richiesti requisiti formali bancari (B/L “on board”), è necessario pattuire clausole ad hoc o considerare rese più adatte alle vendite documentarie (CIP-CIF).

Sdoganamento all’esportazione e all’importazione

In DAP, il venditore cura e sostiene lo sdoganamento all’esportazione nel paese di partenza (licenze, autorizzazioni, eventuali ispezioni in uscita). Restano a suo carico i diritti e le spese connesse alle formalità di export. L’acquirente gestisce l’importazione: effettua le pratiche doganali d’ingresso, versa dazi, IVA e altri oneri; ottiene i permessi/registrazioni necessari e fornisce le istruzioni utili (punto interno di resa, slot, requisiti di accesso). Valutare l’alternativa: se il compratore non può o non vuole occuparsi delle formalità di import, DAP non è la scelta naturale; considerare DDP o un servizio di broker concordato a parte.

“Pronta per lo scarico” non vuol dire “scarico incluso”

In DAP il venditore adempie quando la merce è a disposizione dell’acquirente, sul veicolo in arrivo, nel punto concordato e nelle tempistiche pattuite. Da lì in poi inizia lo scarico, che di default è a carico del compratore. Prezzi “tutto compreso” o prassi di sito portano a dare per scontato lo scarico. Poi, mancando facchinaggio o mezzi, scattano attese e riconsegne. Se l’acquirente chiede che sia incluso nella tariffa l’aiuto allo scarico in via occasionale, è bene precisarlo con una clausola ad hoc, ad esempio:

DAP – [Luogo], [Punto]. Merce pronta per lo scarico. Scarico a cura dell’acquirente. Assistenza allo scarico su richiesta: €/h [x]; l’assistenza allo scarico costituisce attività meramente accessoria e avviene sotto la direzione e responsabilità dell’acquirente; rischi, danni e oneri connessi allo scarico restano a carico dell’acquirente, salvo dolo o colpa grave del venditore. L’acquirente garantisce idoneità del sito e dei mezzi, presidi di sicurezza/DPI e copertura assicurativa per le operazioni di scarico”.

Se lo scarico deve essere integralmente eseguito dal venditore, la resa coerente è DPU.

Controllo, imballaggio e marcatura

Il venditore deve imballare la merce a proprie spese, a meno che non sia consuetudine nel settore commerciale specifico trasportare il tipo di merce venduta senza imballaggio. Inoltre, deve sostenere i costi delle operazioni di controllo (quali controllo della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) necessarie ai fini della consegna della merce. L’acquirente non ha alcun obbligo nei confronti del venditore.

Ripartizione delle spese

Con la resa DAP, il venditore sostiene i costi per portare la merce fino al luogo o al punto di resa concordato e metterla a disposizione pronta per lo scarico: ciò include il trasporto principale e il cosiddetto ultimo miglio, le formalità di esportazione (licenze, diritti, eventuali ispezioni in uscita) e gli oneri strettamente necessari a far uscire l’unità dal terminal e condurla fino al punto di consegna. I costi di scarico dal mezzo restano invece a carico dell’acquirente, salvo patto contrario: rientrano qui facchinaggio, mezzi di sollevamento, sponda idraulica, posizionamenti interni e qualsiasi movimentazione successiva alla messa a disposizione.

All’acquirente competono anche dazi, IVA e spese di importazione, oltre a ogni costo originato da ritardi o omissioni di sua responsabilità, comprese attese, riconsegne, giacenze e, se il ritardo riguarda la fase d’ingresso, demurrage o detention.

Attenzione: se il venditore indica nel contratto di trasporto servizi di scarico a destino e ne addebita i costi, deve effettuarli anche se non rientrerebbero nella resa DAP e non può rifatturarli separatamente, salvo diverso accordo scritto.

“Luogo” e “punto”: come fissarli senza fraintendimenti

Il luogo individua la sede; il punto dice dove, all’interno della sede, avviene davvero la consegna (ribalta, varco, baia, binario). Rischi e costi si collocano lì.

Cosa indicare sempre:

  • Indirizzo + punto preciso: ad esempio, “Ribalta 5
  • Slot o finestra (con tolleranza): ad esempio, “10:00–12:00 (tolleranza ±30′)
  • Requisiti d’accesso: altezze e pesi, ZTL, DPI, prenotazioni
  • Referenti on site: nome, telefono diretto, backup
  • Codici interni (PO, reparto, cantiere)

Esempio: “DAP – Via Rossi 10, Stabilimento A, Ribalta 5, slot 10:00–12:00 (±30′).
Altezza max 4,10 m. Sponda non richiesta. Referente: Mario, +39…
”.

Errori da evitare: luogo troppo generico (“Stabilimento X”), tempi troppo vaghi (“in mattinata”), richiami alla “prassi” senza descriverla.

Comunicazioni

In DAP la consegna si gioca sull’ultimo miglio. Per tale ragione, più che in ogni altra resa servono comunicazioni tempestive e complete. Il venditore invia un pre alert almeno 24–48 ore prima con ETA, contatti operativi, dati del mezzo e del vettore, quantità-pesi-ingombri, attrezzature disponibili (sponda) e aggiorna l’ETA se lo scostamento supera i 30 minuti; trasferisce al vettore punto esatto, varchi e slot, oltre a procedure di sicurezza e DPI del sito.

L’acquirente fornisce istruzioni di ricezione chiare (indirizzo e punto: ribalta-baia-varco), slot prenotabile, vincoli veicolari, disponibilità dei mezzi di scarico, referenti presenti a sito e requisiti documentali (formati e-doc-paper, codici ordine-cantiere, diciture). Conferma inoltre che permessi e sdoganamento d’ingresso siano pronti per evitare fermi in terminal-interporti.

In caso di imprevisti (traffico, controlli, guasti), le parti si avvisano subito e concordano nuovo slot. In mancanza di istruzioni puntuali del compratore su punto-slot-accessi, il veicolo può non presentarsi e i costi conseguenti tendono a ricadere sull’acquirente; viceversa, preavvisi carenti del venditore aumentano il rischio di mancata ricezione e extra-costi in capo a questi.


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Pregi e criticità della clausola DAP

DAP funziona quando il venditore ha il controllo della catena logistica fino al sito del cliente e il compratore è attrezzato per tutto ciò che accade dopo l’arrivo. Il punto forte è proprio questo: il fornitore orchestra viaggio e ultimo miglio fino alla ribalta indicata, riducendo incognite di transito e garantendo tempi e qualità del servizio.

Per il buyer significa ricevere “a casa” senza doversi occupare di trasporto principale né di coordinare vettori su tratte che non conosce; sul piano documentale, non servono titoli negoziabili, basta una prova di consegna coerente con il sito.

Il rovescio della medaglia sta a destino. Scarico e prime movimentazioni sono responsabilità dell’acquirente: se mancano mezzi o facchinaggio, lo scivolone è dietro l’angolo. Inoltre, l’import resta al buyer: permessi, rappresentanza, dazi, IVA. Se qui si inceppa qualcosa, la merce si ferma in frontiera o in terminal e i costi lievitano. Infine, senza un punto preciso (ribalta-varco-baia) DAP si presta a fraintendimenti su rischi e costi.


Il percorso, passo per passo

Scenario: supponiamo di essere un venditore con sede a Milano che ha venduto la merce con resa DAP a un acquirente americano, con sede a Denver.

1) Fabbrica Milano → porto italiano (ad esempio, Genova)

  • Venditore: pickup (ritiro FCA interno al proprio flusso), emette fattura e packing list, prepara la dichiarazione di esportazione (MRN) e coordina lo svincolo all’uscita.
  • Vettore/spedizioniere (su incarico del venditore): riceve i dati per manifest/ENS, ritira e porta al terminal.

2) Imbarco e tratta oceanica → porto USA (ad esempio, New York–Newark)

  • Venditore: ha il contratto di trasporto fino a Denver; monitora booking, cutoff e imbarco.
  • Acquirente: (per traffico marittimo) cura o fa curare dal proprio broker gli adempimenti pre arrival richiesti dalla normativa USA (security filing) e prepara i documenti per l’import
    (licenze, classificazione, valori…).

3) All’arrivo negli USA

  • Acquirente: cura le pratiche di importazione (tramite broker). Può scegliere:
    A. sdoganare al porto di ingresso;
    B. muovere il container “in bond” (transito doganale) fino a un porto interno / rail ramp vicino a Denver e sdoganare lì.
  • Se documenti o permessi mancano: il container resta in terminal o al rail ramp
    demurrage, detention e giacenze potenziali a carico dell’acquirente (mancato adempimento import).

4) Tratta interna USA → Denver (ad esempio, rail + truck)

  • Venditore: organizza il proseguimento del trasporto fino al punto di resa.
  • Acquirente: garantisce che lo sdoganamento sia completato prima della consegna a destino
    (se non avvenuto al porto di ingresso) e coordina la disponibilità allo scarico.

5) Consegna a Denver

  • Consegna realizzata quando il veicolo è al punto concordato, nell’orario pattuito, con merce pronta per lo scarico.
  • Scarico: a carico dell’acquirente (facchinaggio e mezzi). POD (firma-scan) rilasciato al venditore.

Avv. Costanza Lugli

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