Delivery Duty Paid, ovvero massima semplicità per l’acquirente, responsabilità di coordinamento delle fasi di viaggio, clearing e ultimo miglio al venditore. Dove si compie la consegna? Quando passa il rischio? Come si ripartiscono costi e responsabilità e quali accorgimenti contrattuali adottare?
La DDP, Delivered Duty Paid, è la resa più “profonda” degli Incoterms: la merce arriva a destino già sdoganata all’import, pronta per lo scarico nel punto concordato. È la scelta che promette massima semplicità per l’acquirente, perché il venditore coordina viaggio, clearing e ultimo miglio. Ma tanta comodità richiede capacità locali solide: rappresentanza doganale ammessa, adempimenti fiscali, requisiti di prodotto. L’articolo chiarisce dove si compie la consegna e quando passa il rischio, come si ripartiscono costi e responsabilità e quali accorgimenti contrattuali servono per evitare sorprese su tempi, compliance e prezzo.
Obbligazioni generali
Il venditore fornisce la merce conforme al contratto con fattura commerciale e la documentazione concordata, assicurando coerenza fra dati commerciali e di trasporto. Organizza l’intera catena logistica fino al luogo di destinazione, curando anche tutte le formalità doganali di export e di import e il pagamento di dazi, imposte e oneri nel paese di arrivo.
L’acquirente corrisponde il prezzo come da ordine e fornisce tempestivamente le informazioni e i documenti che il venditore richieda per espletare correttamente le procedure d’importazione (dati tecnici-merceologici, eventuali autorizzazioni settoriali, istruzioni di sito).
Consegna
La consegna si realizza quando la merce è a disposizione dell’acquirente, sul veicolo in arrivo e pronta per lo scarico, nel luogo di destinazione, dopo l’espletamento delle formalità d’importazione e il pagamento di dazi, IVA e oneri da parte del venditore. Se il punto interno non è stato precisato o non risulta dagli usi, il venditore può sceglierlo all’interno del sito, purché idoneo e sicuro. Lo scarico rimane dell’acquirente; eventuali servizi di assistenza allo scarico richiedono un accordo specifico. Operativamente, la riuscita della consegna dipende da un coordinamento preventivo fra import e ultimo miglio a destino: il venditore deve arrivare in sito con la merce già sdoganata, mentre l’acquirente assicura accessi, spazi e referenti nella finestra concordata e fornisce istruzioni complete su punto, slot e requisiti di sicurezza.
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Trasferimento dei rischi
In Delivered Duty Paid il rischio resta al venditore fino a quando la merce è messa a disposizione dell’acquirente, sul veicolo in arrivo, pronta per lo scarico, nel luogo o nel punto concordati con importazione già perfezionata. Da quel momento il rischio passa all’acquirente. Se l’acquirente non fornisce istruzioni o avvisi necessari o non è pronto a ricevere allo scadere della finestra pattuita, il rischio si trasferisce comunque a suo carico nel momento in cui la merce gli viene messa a disposizione pronta per lo scarico. Operativamente, il punto critico è l’allineamento temporale tra chiusura dell’import e arrivo a sito: senza clearing concluso non vi è passaggio dei rischi; con clearing concluso ma sito non pronto, il rischio può passare all’acquirente e generare costi di attesa o riconsegna.
Trasporto
In Delivered Duty Paid il venditore organizza e paga l’intero trasporto fino al luogo di destinazione e, se previsto, fino al punto interno (ribalta-baia-varco), assicurando mezzi compatibili con vincoli di accesso, prenotando gli slot e trasferendo al vettore le regole di sicurezza del sito. L’itinerario e le tempistiche devono essere coordinati con il clearing d’importazione: la merce deve arrivare in sito già sdoganata, così da evitare soste e oneri di terminal non necessari. Nella gestione dell’ultimo miglio, specie con sub-vettori locali, è opportuno fissare SLA-KPI (puntualità, attese massime, tentativi), tempi di rilascio del POD-e-POD, penali per slot mancati e un canale di escalation operativo. L’acquirente non stipula un trasporto ma fornisce istruzioni preventive complete (indirizzo + punto, finestra-slot, limiti veicolari, safety-DPI, percorsi interni, referenti) e garantisce accessi e aree libere per consentire la messa a disposizione pronta per lo scarico. Se il punto non è stato precisato o non risulta dagli usi del sito, il venditore può selezionarlo all’interno del luogo, purché idoneo alla messa a disposizione in sicurezza.
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Assicurazione
La Delivered Duty Paid non prevede un obbligo di assicurazione. Tuttavia, considerato che il rischio rimane al venditore sino alla messa a disposizione della merce pronta per lo scarico e già sdoganata all’import, è opportuno che il venditore stipuli una polizza cargo efficace fino al punto di resa (non oltre, poiché lo scarico è a cura del buyer), precisando livello di copertura (ICC A-B-C o equivalente), massimale e franchigie, ed esaminando le esclusioni (ritardo puro, imballo inadeguato, vizi propri, escursioni termiche non documentate). La cargo copre la merce; non copre i danni al sito/terzi connessi alla messa a disposizione: per questi serve una RC operativa con estensione a operazioni in siti di terzi e massimali coerenti con il profilo del luogo di consegna. L’acquirente può assicurare i rischi successivi alla consegna (stoccaggi e movimentazioni interne) o richiedere che il venditore procuri una cargo con requisiti specifici; se sono necessari certificati (ad esempio, in presenza di lettera di credito), vanno pattuiti tipo, livello, intestazione, originali e modalità di rilascio. In pratica: chiarire chi copre cosa e fino a quando, distinguere cargo da RC, e costruire la prova (POD con riserve, eventuali data logger) in modo coerente con le condizioni di polizza.
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Documento di trasporto
In Delivered Duty Paid il venditore prepara e fornisce i documenti che provano la spedizione e la messa a disposizione a destino dopo lo sdoganamento d’ingresso: per la strada CMR + POD-delivery note con indicazione del punto e dell’ora in cui la merce è stata presentata pronta per lo scarico; per l’aereo AWB e, a seconda del flusso, la prova di tender-arrivo a sito o il POD della tratta finale; per il mare sea waybill (o copia B/L) e la prova di messa a disposizione al punto finale. I formati elettronici (e-CMR, e-POD) sono validi se pattuiti. Il venditore conserva la documentazione di import già perfezionata (release-entry, ricevute dazi-IVA) e la condivide secondo quanto concordato (anche in versione redatta se necessario). L’acquirente indica in anticipo intestazioni, punto interno, codici e requisiti formali del sito; in presenza di lettera di credito specifica i documenti bancari richiesti, sapendo che titoli negoziabili come il B/L “to order-on board” non sono tipici di DDP e vanno previsti contrattualmente.
Condividere i dati doganali senza perdere controllo
Il problema. In DDP l’acquirente ha bisogno di verificare classificazione, origine, valore e rilascio; il venditore, però, deve proteggere supply chain e condizioni economiche sensibili.
I rischi tipici. Richieste “onnicomprensive” di copie integrali; uso non controllato dei dati; contestazioni ex post su elementi non essenziali; frizioni su tempi e formati.
Le possibili soluzioni operative.
- Disclosure minima obbligatoria: copia release-entry, voci doganali, criterio di origine, prospetto tributi in versione redatta (cioè oscurando le informazioni sensibili).
- Disclosure ampliata su richiesta motivata: elementi aggiuntivi (ad esempio, note di classificazione) senza listini, sconti, nominativi dei subfornitori.
- Accesso integrale solo in audit: previa NDA, scopo determinato (rimborso dazi, verifica autorità), finestra temporale e tracciatura degli accessi.
Modalità di condivisione
- Formato e tempi: dopo lo svincolo in import, il venditore trasmette al buyer, entro un termine concordato (ad esempio, 3 giorni lavorativi), una scheda di sintesi con i riferimenti di spedizione, le informazioni essenziali e gli allegati necessari. Repository condiviso con accesso tracciato.
- Responsabilità: il venditore custodisce gli originali; il buyer riceve copie nei formati concordati (PDF-e-doc).
- Audit: accesso integrale solo su richiesta motivata (rimborsi dazi, verifiche dell’autorità), con NDA e finestra temporale definita.
Esempi di clausole chiave.
Trasparenza mirata: “Il venditore fornisce, per ciascuna spedizione DDP, copia della entry di import, le voci doganali, il criterio di origine, il metodo di valore e un prospetto tributi. I documenti contenenti informazioni sensibili sono forniti in versione redatta”.
Audit con tutela: “Eventuale audit documentale è ammesso con NDA, per scopi di compliance o contenzioso; gli originali restano presso il venditore; gli accessi sono tracciati e limitati ai soli incaricati”.
Esito pratico atteso. Il buyer ottiene verificabilità dei profili doganali essenziali; il venditore preserva segreti commerciali e riduce il rischio di usi impropri dei dati.
Sdoganamento all’esportazione e all’importazione
Con DDP il venditore assume integralmente lo sdoganamento in uscita e in entrata: presenta le dichiarazioni, determina classificazione, valore e origine, paga dazi, IVA e oneri, ottiene licenze e certificazioni necessarie e gestisce eventuali controlli. L’import deve essere perfezionato (release-entry chiusa) prima della messa a disposizione presso il luogo-punto di resa. L’acquirente collabora fornendo informazioni e documenti tecnici utili alla compliance locale, ma non sopporta gli oneri delle formalità d’ingresso salvo diverso accordo. Operativamente, DDP impone di verificare ex ante la capacità legale-fiscale del venditore nel paese di arrivo (rappresentanza doganale ammessa, eventuale registrazione IVA, rischio di stabile organizzazione e trattamento dell’IVA import), di definire mandato e SLA con il broker e di allineare le tempistiche di clearing alla consegna. Requisiti di prodotto (marcature, standard tecnici, certificazioni) devono essere soddisfatti prima dello sdoganamento: la mancata conformità non è sanata dalla resa e genera fermi e costi a carico del venditore.
Controllo, imballaggio e marcatura
Nel regime DDP il venditore sostiene i controlli ordinari e realizza imballaggi e marcature conformi alla normativa e idonei alla messa a disposizione pronta per lo scarico nel punto concordato. Ciò implica imballi adeguati ai vincoli del sito (ingombri, pesi, accessi), conformità a ISPM 15 per elementi lignei, rispetto delle regole ADR, IMDG, IATA quando rilevanti, corretta segnaletica di movimentazione e etichette logistiche (GS1, SSCC) con tracciabilità fra colli e documenti. L’acquirente comunica in anticipo eventuali specifiche (pallet, altezze, layout etichette, codici interni, EDI, ASN) e garantisce che il sito sia compatibile con la presentazione della merce nel punto di resa; in ricezione, esegue i controlli di accettazione e segnala tempestivamente non conformità con evidenze oggettive. Poiché DDP richiede conformità di prodotto già all’import, marcature e certificazioni obbligatorie vanno chiuse prima dello sdoganamento: difetti di etichettatura o imballo possono bloccare l’ingresso e generare costi e ritardi a carico del venditore.
Comunicazioni
In DDP la messa a disposizione è valida solo dopo lo sdoganamento d’ingresso: per questo le comunicazioni devono sincronizzare clearing e ultimo miglio. Il venditore invia un pre alert 24–48 ore prima con ETA, slot, dati del mezzo e contatti, indicando se l’import è già chiusa o in quale finestra si prevede il rilascio; trasferisce al vettore il punto preciso (ribalta-baia-varco), i percorsi interni e le procedure di sicurezza-DPI del sito, e aggiorna subito in caso di scostamenti > 30 minuti, controlli o ispezioni, concordando un nuovo slot quando necessario. L’acquirente fornisce istruzioni preventive complete (indirizzo + punto, finestra-slot, vincoli veicolari, safety, check in), garantisce accessi e aree libere nella finestra concordata, nomina referenti reperibili e specifica i requisiti documentali (formati, diciture, accettazione di e-POD-e-CMR). In siti complessi o con subvettori per l’ultimo miglio, è opportuno fissare SLA-KPI (puntualità, attese massime, tempi di rilascio del POD), penali per slot mancati e un canale di escalation. Comunicazioni incomplete o tardive su clearing, punto-slot o accessi si traducono in stalli, riconsegne e costi imputabili alla parte che ha causato l’impedimento.
Rese a confronto
Le tre rese portano la merce fino al luogo/punto di destinazione: la differenza chiave è chi fa lo scarico (DAP: buyer; DPU: venditore) e chi gestisce l’import (DDP: venditore; DAP-DPU: buyer). Ne discende il momento del rischio: in DAP e DDP coincide con la messa a disposizione sul veicolo (in DDP solo dopo import conclusa), mentre in DPU scatta dopo lo scarico. La prova dell’adempimento cambia: DAP richiede evidenza della messa a disposizione; DPU pretende anche la prova di scarico; DDP necessita, in più, della prova del clearing. Operativamente, DAP funziona se il buyer è strutturato per ricezione e scarico; DPU è preferibile quando si vuole una consegna “fino a terra”; DDP è la scelta più impegnativa per il venditore perché incorpora compliance doganale-fiscale nel paese d’arrivo e richiede capacità locali (rappresentanza, IVA, licenze).
Quando non usare DDP (e alternative coerenti)
1) Il venditore non può essere Importer of Record (o non è ammessa la rappresentanza) → DDP diventerebbe inattuabile sul piano legale.
Soluzione: usare DAP (import al buyer) oppure DPU se si vuole includere lo scarico.
Clausola: “DDP è applicabile solo previa conferma di idoneità del venditore come Importer of Record; in difetto, la resa si converte in DAP-DPU con adeguamento del prezzo”.
2) Posizione IVA non gestibile (mancata registrazione, IVA non recuperabile o rischi di stabile organizzazione) → DDP esporrebbe il venditore a oneri fiscali non prevedibili.
Soluzione: DAP-DPU con broker scelto dal buyer; il venditore può assistere senza assumere la qualità di importatore.
Clausola: “Il venditore presta assistenza all’import (anticipi riaddebitabili), senza assumere obblighi fiscali del paese di arrivo”.
3) Merci soggette a licenze/certificazioni locali (sanitario, tecnico, dual use) → alto rischio di blocco in import a carico del venditore.
Soluzione: DAP o DPU con allegato tecnico che ripartisca chi ottiene certificazioni e in che tempi.
Clausola: “Le conformità di prodotto sono a cura del buyer; la consegna è DAP/DPU con specifiche tecniche allegate”.
4) Country risk elevato (controlli frequenti, normativa instabile, sanzioni/embargo) → tempi e costi diventano aleatori in capo al venditore.
Soluzione: DAP-DPU + clausola change-in-law e SLA flessibili su clearing e slot.
Clausola: “Variazioni normative o ispezioni straordinarie determinano adeguamento di tempi e corrispettivi, se documentati”.
5) Pagamenti documentari marittimi con B/L negoziabile (to order-on board) → la logica DDP mal si concilia con titoli negoziabili tipici delle vendite documentarie.
Soluzione: valutare DAP (import al buyer) o, se si mantiene DDP, pattuire espressamente set documentale e rischi extra.
Clausola: “Eventuale richiesta di B/L negoziabile è eccezione concordata; oneri e rischi aggiuntivi sono a carico del buyer”.
Pregi e criticità della clausola DDP
DDP massimizza la comodità per il buyer: il venditore governa viaggio, clearing d’ingresso e messa a disposizione nel punto concordato, con prezzo tendenzialmente “all in” e minore volatilità di costi. L’adempimento è verificabile (release-entry + POD) e utile quando servono licenze o conformità tecniche gestite da un’unica regia.
Il rovescio è pesante: il venditore assume rischio regolatorio e fiscale nel paese di arrivo (ammissibilità come importatore-rappresentante, registrazioni IVA, possibile stabile organizzazione, sanzioni per errori di classificazione-origine-valore) e resta esposto fino alla messa a disposizione post import. Il buyer, in cambio della semplicità, accetta opacità sul prezzo e minore controllo su dati doganali; i pagamento documentari marittimi (B/L negoziabile) richiedono eccezioni ad hoc.
Funziona se il venditore ha capacità locali solide; altrimenti meglio DAP-DPU con broker lato acquirente per mantenere controllo e trasparenza.
Avv. Costanza Lugli








