Incoterms, la resa DPU (Delivered at Place Unloaded)

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La DPU, Delivered at Place Unloaded, è la resa che sposta l’asticella più a valle: la consegna si perfeziona solo dopo lo scarico nel punto concordato. Vedimola nel dettaglio.

La resa DPU (Delivered at Place Unloaded) è la scelta naturale quando si vuole un fornitore che governi viaggio e ultimo miglio fino a terra, assumendo anche l’onere delle manovre di scarico. Proprio per questo richiede più pianificazione: definizione del punto in sito, requisiti di accesso e sicurezza, coordinamento di slot e attrezzature. Se l’acquirente è pronto a ricevere ma preferisce non gestire le operazioni a bordo veicolo, la DPU offre un perimetro chiaro e verificabile.

Obbligazioni generali

Nella resa DPU, il venditore è tenuto a fornire la merce conforme al contratto, corredandola di fattura commerciale e della documentazione tecnica e commerciale pattuita, in formato cartaceo o elettronico secondo accordo o prassi. L’acquirente corrisponde il prezzo alle condizioni convenute e, quando richiesto, fornisce tempestivamente documenti e istruzioni.

Per evitare difformità o fermi documentali, è opportuno definire ex ante: elenco, formato e tempistiche dei documenti (inclusa l’eventuale accettazione di e-docs/e-POD), il canale di comunicazione operativo (contatti presidiati), e una checklist minima per aggiornamenti e rettifiche. La mancanza o tardiva trasmissione delle informazioni essenziali resta a carico della parte inadempiente e può generare costi accessori lungo la catena logistica.

Consegna

In DPU la consegna si realizza solo quando la merce è già scaricata nel luogo e, se indicato, nel punto di destinazione concordati (ribalta, baia, varco, binario), alla data o entro il periodo pattuito. Il venditore organizza e sostiene lo scarico con attrezzature idonee e nel rispetto delle procedure di sicurezza del sito, coordinando slot e accessi; se il punto non è stato specificato o non emerge dagli usi del luogo, può sceglierlo all’interno del sito, purché idoneo e sicuro. L’acquirente prende in consegna dopo lo scarico e, perché ciò avvenga senza ritardi, fornisce istruzioni preventive complete (indirizzo + punto, finestra oraria, limiti veicolari, safety/DPI, percorsi interni, referenti) e garantisce che il sito sia pronto (aree libere, accessi agibili). Istruzioni carenti o un sito non idoneo comportano attese, riconsegne e costi imputabili alla parte ricevente. In operazioni complesse o multimodali, è opportuno precisare attrezzature e limiti dello scarico (ad esempio, sponda, muletto, altezze, portate, divieti interni) direttamente nell’ordine o nell’allegato tecnico alla resa.


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Trasferimento dei rischi

Il venditore sostiene ogni rischio di perdita o danneggiamento fino a quando la merce è scaricata e messa a disposizione dell’acquirente nel luogo di destinazione concordato, alla data pattuita. Se il punto non è stato precisato o non risulta dagli usi del sito, il venditore può sceglierlo all’interno del luogo designato, purché idoneo e sicuro allo scarico: in tal caso il rischio resta a suo carico fino all’avvenuto scarico in quel punto.
Dal momento in cui la merce è stata scaricata i rischi passano all’acquirente. Inoltre, se l’acquirente non fornisce per tempo le istruzioni necessarie oppure non è in grado di prendere in consegna la merce alla data concordata, il rischio gli si trasferisce comunque da quel momento.

Assicurazioni in DPU. Cosa inserire in contratto

In DPU il venditore resta esposto fino a scarico avvenuto: la cargo deve quindi coprire l’intero tragitto
incluso l’ultimo miglio e lo scarico (verifica dell’effettiva portata “warehouse-to-warehouse”), con livello
ICC proporzionato al rischio (per alto valore o deperibili, nella prassi è A) e con attenzione alle esclusioni ricorrenti: imballo inadeguato, vizi propri, ritardo puro, escursioni termiche non tracciate.

La cargo protegge la merce, non i danni al sito: per baie, macchinari o persone serve una RC operativa con estensione al carico/scarico in siti di terzi e massimali coerenti; lo stesso deve valere per eventuali sub-vettori, con previsione di manleva e, dove possibile, waiver of subrogation.

Per la gestione dei sinistri contano prova e tempi: il POD/e-POD riporti punto, data/ora e riserve;
conviene fissare termini di denuncia (es. 3–5 giorni lavorativi), legge/foro della polizza e chi coordina i periti. Se c’è catena del freddo, data logger con soglie concordate e lettura a destino allegata al POD.

I certificati non sono dovuti salvo patto: se richiesti, vanno precisati intestazione (“for and on behalf of…” o nominativa), numero di originali, massimale e franchigia; per la RC, l’esplicita estensione allo scarico nel sito indicato.

Due formule sintetiche utili:

Cargo ICC A, clausola warehouse-to-warehouse fino a scarico avvenuto presso [punto],
massimale valore merce +10%, franchigia €[x]

RC/T con estensione a carico/scarico in siti di terzi presso [sito], massimale €[x],
manleva a favore dell’acquirente e waiver of subrogation, perizia congiunta entro 5 giorni

Trasporto

In DPU il venditore organizza e paga il trasporto fino al luogo di destinazione e, se concordato, fino al punto preciso all’interno del sito, assicurando mezzi idonei, il rispetto di vincoli e permessi, la prenotazione degli slot e l’aderenza alle procedure di sicurezza. Nelle catene multimodali il venditore coordina vettori e attrezzature in modo continuo fino alla resa e allo scarico. L’acquirente non stipula un contratto di trasporto ma fornisce istruzioni preventive complete (indirizzo + punto, finestra/slot, limiti veicolari, safety/DPI, referenti) e garantisce accessi e aree idonei a consentire manovre e scarico in sicurezza. In presenza di sub-vettori locali per l’ultimo miglio, è opportuno definire SLA/KPI, modalità di POD/e-POD, penali per attese oltre lo slot e un canale di escalation operativo, così da mantenere controllo e tempi anche nella fase finale.

Assicurazione

Con la resa DPU non c’è l’obbligo di assicurazione per nessuna delle parti. Il venditore, che sopporta il rischio fino a scarico avvenuto, può stipulare una polizza cargo che copra l’intero tragitto inclusa la fase di scarico, affiancando — se opportuno — coperture di responsabilità civile per le operazioni a terra. Non è tenuto a fornire certificati all’acquirente, salvo patto contrario: se richiesti, occorre definire livello di copertura (ad esempio, ICC A, B, C), massimali, franchigie, intestazione e formato del documento. L’acquirente può assicurare i rischi successivi alla consegna, dallo scarico in poi: stoccaggio iniziale, movimentazioni interne o chiedere che il venditore procuri una polizza per suo conto.


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Documento di trasporto

Il venditore fornisce, a proprie spese, i documenti idonei a provare l’avvenuta spedizione e consegna dopo lo scarico. L’acquirente fornisce istruzioni preventive per la corretta intestazione e gestione documentale. Se richiede requisiti formali aggiuntivi (ad esempio, POD con timbro specifico, copia cartacea firmata, fotografie di imballi all’arrivo), deve pattuirli in contratto.

Se il pagamento avviene tramite lettera di credito, l’acquirente deve specificare con esattezza quali documenti la banca richiede. Poiché la documentazione tipica di DPU non prevede titoli negoziabili (ad esempio, B/L “to order/on board”), eventuali richieste bancarie extra vanno espressamente pattuite nel contratto (tipo di documento, forma, numero di originali, firme, timbri).

Documenti in DPU: cosa serve (e perché)

In DPU occorre dimostrare:

  1. L’avvenuta spedizione della merce;
  2. L’avvenuto scarico nel punto concordato.

Per dimostrare la spedizione e la consegna servono: documento di trasporto e prova di consegna successiva allo scarico.

Documenti per ciascuna modalità di trasporto:

  • Strada CMR + POD / delivery note firmato a destino (o e-POD, se accettato);
  • Aereo AWB + prova di scarico / consegna rilasciata dal sito di destino;
  • Mare Sea waybill (oppure copia B/L) + prova di consegna.

Se la banca richiede un B/L negoziabile, va pattuito espressamente: non è tipico di DPU.

Compilazione minima:

  • Riferimenti chiari alla merce (ordine, numero colli, pesi);
  • Luogo e punto di resa (ribalta, baia, varco);
  • Data e ora dello scarico (in DPU l’adempimento scatta dopo lo scarico);
  • Formati elettronici ammessi se concordati (e-CMR/e-POD).

Errore da evitare: avere CMR, AWB o sea waybill senza una prova dello scarico. In DPU non prova l’avvenuta consegna.

Sdoganamento all’esportazione e all’importazione

Il venditore cura e sostiene tutte le formalità di esportazione nel paese di partenza (dichiarazione doganale, eventuali licenze-autorizzazioni, controlli di sicurezza o ispezioni in uscita), assicurando coerenza tra documenti commerciali e di trasporto e i dati dichiarati. Resta a suo carico ogni onere, diritto e costo connesso all’export. L’acquirente gestisce l’importazione nel paese di arrivo: classificazione, valore, origine, pagamento di dazi, IVA e altri tributi, eventuali permessi e registrazioni (anche sanitarie, fitosanitarie, tecniche). È responsabile della tempestività delle formalità d’ingresso; ritardi o impedimenti in import possono generare demurrage, detention, giacenze e riprogrammazioni a suo carico.

Controllo, imballaggio e marcatura

Nel quadro DPU, il venditore esegue e sostiene i controlli ordinari (qualità, quantità, misura, peso, conteggio) e predispone imballaggi adeguati al trasporto programmato — inclusa la fase di scarico nel punto di resa — applicando marcature-etichette conformi alla normativa e alle esigenze operative del sito di destino. Questo implica imballi conformi a ISPM 15 quando si usano materiali legnosi, rispetto delle regole ADR, IMDG e IATA per merci pericolose, simboli di movimentazione (fragile, orientamento, baricentro), etichette logistiche (ad esempio, SSCC e GS1) e una tracciabilità puntuale tra colli e documenti (ordine, colli, pesi, lotti). L’acquirente comunica prima della produzione eventuali specifiche particolari (tipologia pallet, altezze massime, filmature, etichette interne, requisiti EDI, ASN e codici), in modo da consentire un confezionamento compatibile con accessi, ribalte e percorsi interni del sito. I controlli imposti dal paese d’importazione prima della spedizione restano a carico dell’acquirente, salvo diverso accordo; in ricezione, quest’ultimo effettua i controlli di accettazione e segnala tempestivamente le non conformità con adeguata evidenza (foto, pesi, annotazioni su POD/e-POD). Operativamente, conviene fissare standard pallet, limiti di peso-altezza, layout etichette e accettazione e-docs/e-POD direttamente in ordine o nelle specifiche tecniche, così da evitare fermate, reimballaggi o rifiuti di merce al punto di resa.

Comunicazioni

In DPU, la qualità dello scarico a destino dipende da scambi tempestivi e completi. Il venditore invia un pre alert 24–48 ore prima con ETA/slot, contatti operativi, dati del mezzo e attrezzature previste per lo scarico; trasferisce al vettore il punto preciso (ribalta, baia, varco), i percorsi interni e le procedure di sicurezza-DPI del sito; in caso di scostamenti > 30 minuti o imprevisti, aggiorna subito e concorda un nuovo slot. L’acquirente fornisce istruzioni preventive complete (indirizzo + punto, finestra, slot, vincoli veicolari, safety e check-in), garantisce accessi e aree libere nella finestra concordata, indica referenti reperibili e specifica i requisiti documentali (formati, diciture, codici interni, accettazione di e-POD/e-CMR). In siti con regole stringenti o in presenza di sub-vettori locali, è opportuno fissare SLA-KPI (puntualità, attese massime, tentativi), tempi per il POD/e-POD, penali per slot mancati e un canale di escalation. Comunicazioni incomplete o tardive su punto, slot, accessi comportano attese, riconsegne e costi imputabili alla parte che ha causato l’impedimento.


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Confronto tra DAP e DPU

DAP e DPU condividono la stessa logica di fondo: il venditore organizza e paga il trasporto fino al luogo di destinazione, mentre l’importazione resta all’acquirente. La differenza sostanziale riguarda lo scarico: in DAP il venditore mette la merce a disposizione sul veicolo, pronta per lo scarico; in DPU deve scaricarla nel punto concordato. Ne discende che il passaggio del rischio in DAP avviene quando il mezzo è fermo al punto di resa; in DPU, invece, avviene dopo lo scarico. Cambia anche la prova dell’adempimento: la resa DAP richiede evidenza della messa a disposizione, la resa DPU richiede la prova dell’avvenuto scarico. Operativamente, DAP presuppone un sito del buyer attrezzato a ricevere e scaricare; DPU impone al venditore la pianificazione di mezzi e personale per lo scarico in sicurezza (sponda, muletti, procedure del sito). La scelta dipende quindi da chi governa l’ultimo miglio a terra: se il buyer è organizzato per lo scarico, DAP è più lineare; dove serve consegna “fino a terra”, DPU offre un perimetro più completo e verificabile.

DPU con merci speciali. ADR, fuori sagoma, temperatura

Con merci pericolose la resa DPU è praticabile solo se la classificazione è corretta, la documentazione ADR, IMDG, IATA è completa e il sito di destino può ricevere in sicurezza: baie dedicate, procedure di emergenza, divieti di sosta, mezzi e conducenti abilitati. Senza queste precondizioni lo scarico non è eseguibile e la consegna non si perfeziona, con rischi e costi che restano in capo al venditore fino alla messa a terra.

Per carichi fuori sagoma o pesi eccezionali occorre trasferire prima della partenza i dati tecnici
(dimensioni, baricentro, punti di sollevamento, pesi per asse), verificare permessi lungo il percorso
e compatibilità del sito (portate pavimentazione, altezze varchi, raggio di sterzata). Lo scarico deve poggiare su un piano di manovra condiviso con il sito, comprensivo di attrezzature e tempi: senza un layout approvato, l’ultimo miglio si blocca e la responsabilità operativa rimane al venditore.

Per la temperatura controllata vanno definiti il range ammissibile, gli strumenti di registrazione
e le condizioni di arrivo: ribalta refrigerata o tempo massimo di porta aperta, controlli di integrità
degli imballi e prova a destino della temperatura.

Il POD deve riportare luogo, punto, data, ora e valore rilevato, altrimenti la contestazione sull’escursione termica diventa irrisolvibile.

Due formule utili da inserire in ordine:

“DPU merci ADR classe [x]; accesso esclusivamente a baia dedicata; driver abilitato;
documenti ADR / IMDG completi; piano d’emergenza del sito acquisito e rispettato”

“DPU con gru [xx t] e piano di sollevamento approvato; portata pavimentazione ≥ [x] kN/m²;
finestra 06:00–10:00. Per catena del freddo: range +2/+8 °C, data logger obbligatorio,
POD con temperatura rilevata all’arrivo e scarico completato entro [xx] minuti”

Pregi e criticità della clausola DPU

La resa DPU concentra sul venditore l’intera regia fino a terra: viaggio, accessi al sito e scarico nel punto concordato. Questo riduce l’esposizione operativa dell’acquirente sull’ultimo miglio e rende la verifica dell’adempimento più oggettiva, perché documentabile con POD/e-POD che riporti punto, data e ora dopo lo scarico. La resa è particolarmente efficace in cantieri o stabilimenti con risorse limitate, oppure quando sono richieste attrezzature dedicate (sponda, muletti, gru interne) e una coordinazione stringente degli slot. Il rovescio della medaglia è che il rischio resta al venditore fino al completamento dello scarico: siti non pronti, procedure di sicurezza complesse o accessi vincolati possono generare attese e costi. Se l’ultimo miglio è affidato a subvettori locali — specie all’estero — il controllo su puntualità, modalità di accesso e sicurezza si indebolisce, con tempi di reazione più lenti. La resa richiede quindi informazioni preventive puntuali (punto interno, finestre orarie, limiti veicolari, DPI, percorsi) e una pianificazione realistica di mezzi e personale.

Per funzionare bene, DPU va scritta con precisione: punto di resa univoco, slot con tolleranze, requisiti di accesso e safety, descrizione delle attrezzature e dei limiti tecnici; utile fissare SLA-KPI su puntualità, attese massime e tempi di rilascio del POD, con penali per slot mancati. Se il sito impone prassi non governabili dal venditore o il buyer è già strutturato per lo scarico, può essere più efficiente mantenere DAP o affiancare a DPU un allegato tecnico che disciplini in dettaglio le operazioni a terra.

Avv. Costanza Lugli

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