Tra le clausole Incoterms più articolate e, al tempo stesso, strategicamente vantaggiose per il compratore, la resa Carriage and Insurance Paid To (CIP) rappresenta una scelta raffinata per chi desidera mantenere una certa protezione rispetto ai rischi insiti nel trasporto, pur lasciando al venditore la gestione logistica.
La peculiarità della clausola Carriage and Insurace Paid To risiede nella dissociazione tra il momento del trasferimento dei costi e quello del trasferimento dei rischi, che non coincidono. Se da un lato il venditore si assume l’onere economico di organizzare e pagare il trasporto fino al luogo di destinazione convenuto, dall’altro il rischio sulla merce passa al compratore molto prima: precisamente, al momento in cui la merce viene consegnata al primo vettore incaricato. A differenza della clausola gemella CPT, la CIP comporta un ulteriore obbligo per il venditore: quello di stipulare un’assicurazione a copertura del rischio di perdita o danneggiamento della merce. Questa combinazione rende la clausola CIP particolarmente adatta ai contesti in cui l’acquirente desidera un minimo livello di garanzia, ma preferisce delegare gli aspetti più operativi del trasporto internazionale.
Obbligazioni generali
Come per tutte le rese Incoterms, anche la Carriage and Insurace Paid To prevede obblighi generali distinti per venditore e compratore.

Consegna
Nella clausola CIP, la consegna si realizza quando il venditore affida la merce al primo vettore per il trasporto verso il luogo di destinazione. Questo momento è cruciale, perché segna anche il passaggio dei rischi.
Il luogo di consegna può essere interno, un magazzino, uno scalo ferroviario o un terminal aeroportuale, a seconda della modalità di trasporto utilizzata. L’importante è che sia definito con precisione nel contratto: in mancanza di specificazioni, il venditore potrà scegliere liberamente il punto di consegna, con conseguente perdita di controllo da parte del compratore.
Trasferimento dei rischi
Il rischio di perdita o danneggiamento della merce passa dal venditore al compratore nel momento in cui la merce viene consegnata al primo vettore. Questo aspetto differenzia la Carriage and Insurace Paid To dalle rese del gruppo D, dove il rischio rimane in capo al venditore fino all’arrivo a destino.
Se il compratore non fornisce istruzioni o comunicazioni tempestive (ad esempio, l’indicazione del punto di consegna a destino), il rischio si trasferisce comunque a partire dalla data concordata o, in assenza, dalla fine del periodo pattuito, purché la merce sia stata chiaramente identificata come oggetto del contratto.
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Trasporto
Il venditore ha l’obbligo di concludere, a proprie spese, un contratto di trasporto fino al luogo di destinazione convenuto. Il contratto deve prevedere termini usuali, un percorso adeguato e un mezzo di trasporto adatto alla natura della merce.
Il compratore non ha obblighi relativi all’organizzazione del trasporto, ma ha tutto l’interesse a verificare che il trasporto sia stato contrattualizzato correttamente, in quanto, come detto, il rischio è già in suo capo.

Assicurazione
La clausola Carriage and Insurace Paid To è l’unica resa del gruppo C a prevedere, a carico del venditore, l’obbligo di stipulare un’assicurazione sul trasporto a beneficio del compratore. La versione 2020 degli Incoterms ha rafforzato tale obbligo: mentre nella versione 2010 era sufficiente una “copertura minima” — ovvero conforme alle Institute Cargo Clauses (C), che prevedono una protezione limitata solo a rischi nominati come incendio, naufragio o collisione —, oggi il venditore deve procurare una polizza conforme alle Institute Cargo Clauses (A) o equivalenti, coprente almeno il 110% del valore della merce.
Le Institute Cargo Clauses sono un insieme di clausole standard redatte dai Lloyd’s Market Association (LMA) e dall’International Underwriting Association of London (IUA). Si tratta di testi ampiamente riconosciuti a livello globale, utilizzati nei contratti assicurativi relativi al trasporto internazionale di merci. Sebbene non siano obbligatorie per legge, rappresentano di fatto lo standard contrattuale internazionale in ambito assicurativo, e sono richiamate espressamente dagli Incoterms come riferimento per la determinazione del contenuto minimo delle coperture assicurative.
L’obbligo Carriage and Insurace Paid To riguarda appunto la stipula di una copertura conforme alla clausola (A), rendendo questa resa particolarmente adatta per transazioni in cui l’acquirente desideri una protezione assicurativa estesa già integrata nel contratto.
Il venditore, oltre a stipulare la polizza, deve fornire il certificato assicurativo e tutti i documenti necessari a permettere al compratore di far valere i propri diritti in caso di sinistro. Se il compratore desidera estendere ulteriormente la copertura (ad esempio, includendo i rischi di guerra, sommossa o sciopero), può farlo a proprie spese, richiedendo al venditore di cooperare per integrare la polizza.
Documento di trasporto
Nel contesto della clausola CIP, il venditore è obbligato a fornire al compratore un documento di trasporto che attesti l’avvenuta consegna della merce al vettore. Questo documento, che può variare a seconda della modalità di trasporto utilizzata (ad esempio, una polizza di carico per il trasporto marittimo, una lettera di vettura CMR per quello stradale o un airway bill per quello aereo), deve essere datato e descrivere chiaramente la merce oggetto del contratto.
Se il documento è emesso in forma negoziabile, deve essere rilasciato in più originali. La sua funzione è duplice: serve come prova dell’adempimento dell’obbligo di consegna del venditore e consente al compratore di ricevere o eventualmente trasferire la merce.
È fondamentale che il compratore verifichi l’adeguatezza del documento ricevuto, poiché eventuali difformità potrebbero compromettere la possibilità di ritirare la merce o di far valere diritti nei confronti del vettore.
Sdoganamento all’esportazione e all’importazione
Il venditore ha l’obbligo di sostenere tutte le formalità necessarie per l’esportazione della merce, comprese eventuali licenze, autorizzazioni, controlli doganali e, se previsti, certificati di conformità o ispezioni.
L’acquirente, per contro, è responsabile delle formalità di importazione, nonché del transito in eventuali paesi terzi. Questo comporta l’onere di ottenere le autorizzazioni richieste, pagare i dazi e le imposte all’importazione e affrontare ogni adempimento previsto dalla normativa locale. Eventuali ritardi o carenze nella gestione di queste pratiche possono avere ripercussioni dirette sulla consegna e sulla fruibilità della merce.
Una pianificazione accurata di queste fasi è essenziale, soprattutto nei casi di trasporti multimodali o in aree a forte complessità doganale.
Pregi e criticità della clausola CPT
La clausola Carriage and Insurace Paid To presenta numerosi punti di forza, specialmente dal punto di vista dell’acquirente.
In primo luogo, essa impone al venditore di assumersi la responsabilità economica del trasporto fino alla destinazione concordata e, a differenza della CPT, anche quella di stipulare un’assicurazione conforme alle Institute Cargo Clauses (A). Questo significa che, pur assumendo il rischio dal momento della consegna al primo vettore, l’acquirente beneficia comunque di una protezione assicurativa ampia, a prescindere dalla propria iniziativa.
Inoltre, il CIP consente al venditore di avere un ruolo proattivo nell’organizzazione del trasporto, garantendo un maggiore controllo sulla catena logistica, mentre l’acquirente può evitare la gestione diretta degli aspetti operativi del trasporto, concentrandosi sul ricevimento della merce e sullo sdoganamento all’arrivo.
La Carriage and Insurace Paid To risulta particolarmente adatta per le spedizioni multimodali, nelle quali la merce attraversa più fasi e mezzi di trasporto. La sua flessibilità operativa, combinata con una copertura assicurativa obbligatoria, ne fa uno strumento efficace nei contesti di logistica complessa. Tuttavia, la clausola CIP presenta anche alcune criticità.
Innanzitutto, il rischio si trasferisce all’acquirente molto prima rispetto alla destinazione finale: precisamente al momento della consegna al primo vettore. Questo può determinare un disallineamento tra chi paga il trasporto e chi sopporta le conseguenze di eventuali danni durante il viaggio.
In secondo luogo, l’assicurazione obbligatoria, per quanto formalmente ampia, potrebbe non essere sufficiente in determinati contesti: ad esempio, nei paesi che richiedono polizze stipulate localmente o in ordinamenti in cui certe esclusioni sono di fatto più penalizzanti. Il rischio è che l’acquirente si trovi coperto solo formalmente ma non sostanzialmente.
Infine, la buona riuscita dell’operazione richiede un’attenta definizione dei luoghi di consegna e di destinazione, la verifica della qualità dei documenti di trasporto e la compatibilità della copertura assicurativa con le esigenze operative e normative delle parti.
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Confronto tra CIP e CPT
La CIP e la CPT condividono una struttura comune, poiché entrambe obbligano il venditore a organizzare e pagare il trasporto fino al luogo di destinazione. Tuttavia, la differenza sostanziale risiede nella copertura assicurativa: la CPT non prevede alcun obbligo in tal senso, mentre la CIP impone al venditore di stipulare una polizza assicurativa conforme alle Institute Cargo Clauses (A), garantendo così un livello di tutela aggiuntivo per l’acquirente. Nonostante ciò, in entrambe le clausole il rischio si trasferisce al momento della consegna al primo vettore, rendendo cruciale una corretta definizione contrattuale e logistica delle modalità di trasporto e della documentazione.
Conclusioni
La clausola Carriage and Insurace Paid To si rivela una soluzione intermedia tra il desiderio dell’acquirente di ricevere la merce a destino con garanzie minime e l’esigenza del venditore di limitare la propria esposizione al rischio. Essa coniuga la praticità della gestione logistica da parte del venditore con l’obbligo di fornire una copertura assicurativa completa, pur mantenendo il rischio a carico dell’acquirente a partire dalla consegna al primo vettore.
Per funzionare correttamente, la CIP richiede chiarezza nella determinazione dei luoghi di consegna e destinazione, attenzione nella documentazione e una valutazione puntuale delle esigenze assicurative. Se ben gestita, può rappresentare un equilibrio efficace tra tutela, operatività e ripartizione dei rischi, adattandosi a contesti logistici articolati e a vendite internazionali complesse.
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Carriage and Insurance Paid To nei contratti documentari
Le vendite documentarie sono operazioni in cui il pagamento del prezzo avviene non alla consegna fisica della merce, ma alla presentazione – da parte del venditore – di determinati documenti conformi presso una banca. Il caso più tipico è quello del credito documentario (o lettera di credito), in cui l’acquirente incarica una banca di pagare il venditore a condizione che quest’ultimo presenti i documenti richiesti (polizza di carico, fattura commerciale, certificato di origine, assicurazione…).
In questo scenario, la clausola CIP si rivela particolarmente funzionale, perché obbliga il venditore a procurarsi due documenti fondamentali ai fini del pagamento bancario: il documento di trasporto e la polizza assicurativa.
La struttura della Carriage and Insurace Paid To, che rende obbligatoria la consegna di tali documenti e ne definisce i contenuti minimi (ad esempio, la copertura assicurativa secondo le Clauses A), si sposa bene con le esigenze delle banche, che operano su base documentale e non materiale.
Tuttavia, è essenziale che i documenti siano redatti con estrema cura e che vi sia perfetta coerenza tra i requisiti previsti dal contratto commerciale, dalla clausola Incoterms e dalla lettera di credito. Qualsiasi difformità può compromettere il pagamento, anche se la merce è stata regolarmente spedita.
Avv. Costanza Lugli