La clausola Incoterms Free Alongside Ship o Franco lungo bordo nave (FAS) è una delle rese meno utilizzate nel commercio internazionale, pur rimanendo utile in alcuni settori, come le esportazioni di materie prime e prodotti sfusi.
Utile nel caso di esportazioni di materie prime e di prodotti sfusi, la resa Free Alongside Ship o Franco lungo bordo nave (FAS) prevede che il venditore adempia ai propri obblighi quando la merce viene posizionata lungo il bordo della nave designata dall’acquirente. Ciò la rende una resa adatta ai trasporti esclusivamente marittimi o fluviali, come la resa FOB.
Obbligazioni generali
Come per le altre rese marittime, anche nella clausola Free Alongside Ship le parti devono rispettare una serie di obbligazioni generali. Il venditore – oltre a dover fornire la merce, la fattura commerciale e le eventuali prove di conformità richieste – deve posizionare la merce lungo il bordo della nave designata dall’acquirente, nel porto di imbarco concordato, ed effettuare lo sdoganamento all’esportazione, laddove richiesto.
L’acquirente, invece, oltre a dover pagare il prezzo della merce stabilito nel contratto, deve nominare la nave per l’imbarco, specificando il porto e il punto preciso di caricamento, e sostenere tutti i costi e rischi successivi alla consegna lungo bordo nave.
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Consegna
La consegna nella resa FAS si considera completata quando il venditore ha posizionato la merce lungo il bordo della nave nel porto di imbarco designato dall’acquirente. La consegna deve avvenire alla data stabilita; oppure entro il periodo concordato, secondo la comunicazione dell’acquirente; oppure in assenza di indicazioni precise, alla fine del periodo concordato. L’acquirente è responsabile del caricamento della merce a bordo della nave e della successiva gestione logistica.
Trasferimento dei rischi
Il venditore sopporta tutti i rischi di perdita o danneggiamento della merce fino al momento in cui essa è posizionata lungo il bordo della nave nel porto di imbarco concordato. Da quel momento in poi, i rischi passano interamente all’acquirente. Tuttavia, se l’acquirente non fornisce tempestivamente le informazioni sulla nave o se questa non arriva in tempo per consentire al venditore di adempiere all’obbligo di consegna, non prende la merce o chiude il carico prima dell’orario notificato dall’acquirente, il compratore si assume tutti i rischi di perdita o danneggiamento della merce dalla data concordata per la consegna o, dalla data scelta dall’acquirente ai sensi delle notifiche contrattuali, oppure, se non è stata notificata tale data, dalla fine di qualsiasi periodo concordato per la consegna, a condizione che i beni siano stati chiaramente identificati come beni oggetto del contratto.
Trasporto
Il venditore non ha obblighi di trasporto oltre la consegna lungo bordo nave. Tuttavia, su richiesta e a spese dell’acquirente, può fornire assistenza nella raccolta di informazioni per l’organizzazione del trasporto. L’acquirente, invece, è interamente responsabile del trasporto della merce a partire dal momento in cui è stata posizionata lungo il bordo della nave. Questo include la gestione del caricamento a bordo, il pagamento del nolo marittimo e delle eventuali spese portuali.
Assicurazione
Né il venditore né l’acquirente sono obbligati a stipulare un contratto di assicurazione. Tuttavia, l’acquirente può decidere di assicurare la merce a proprie spese e, su richiesta, il venditore deve fornire le informazioni necessarie per facilitare la stipula della polizza.
Documento di trasporto
Il venditore deve fornire all’acquirente, a proprie spese, la prova dell’avvenuta consegna della merce lungo bordo nave. Questo documento può essere una ricevuta o un’altra attestazione formale che dimostri che la merce è stata posizionata nel punto concordato. Se richiesto, il venditore deve assistere l’acquirente nell’ottenimento di eventuali documenti di trasporto aggiuntivi.
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Sdoganamento all’esportazione e all’importazione
Il venditore è responsabile dello sdoganamento all’esportazione, mentre l’acquirente è responsabile delle formalità doganali di transito e importazione, inclusi licenze di importazione, ispezioni e nulla osta richiesti dal paese di destinazione.
Ripartizione delle spese
Il venditore deve sostenere tutti i costi fino alla consegna della merce lungo bordo nave, incluse le spese di trasporto fino al bordo della nave e i costi di sdoganamento all’esportazione (comprese eventuali tasse e dazi all’esportazione).
L’acquirente, invece, si fa carico di tutti i costi successivi, inclusi:
- Spese di caricamento a bordo della nave;
- Costi di trasporto marittimo;
- Costi assicurativi (se desiderati);
- Tasse e oneri doganali all’importazione.
Avv. Costanza Lugli