Prima di tutto, un po’ di chiarezza sul marchio EPAL: registrato in sede internazionale come marchio collettivo, è di proprietà della European Pallet Association e.V. che lo concede in uso, mediante licenza, alle aziende che ne facciano richiesta e rispondano ai requisiti previsti dal Regolamento Tecnico EPAL. Le licenze, che vengono rilasciate per il tramite dei Comitati Nazionali dei paesi europei aderenti al sistema EPAL, autorizzano alla produzione di pallet EPAL o alla riparazione dei pallet EPAL usati. I pallet EPAL possono essere prodotti e/o riparati solo da imprese licenziatarie EPAL, produrre e/o riparare un pallet EPAL senza essere titolare di licenza integra il reato di contraffazione. Tutti i pallet EPAL prodotti: dopo il 1° gennaio 2010 negli altri paesi europei e dopo il 1° luglio 2010 in Italia, devono essere marchiati IPPC/FAO, secondo le regole di applicazione dello Standard internazionale ISPM-15 del paese di produzione dei pallet.
Ma come si traducono in pratica le prescrizioni in uso e come possono veder coinvolti gli operatori logistici o i Ce.Di.?
Primo punto fondamentale è che la riparazione di pallet EPAL è consentita solo a soggetti titolari di apposita licenza: pertanto la riparazione del parco pallet, se trattasi di pallet EPAL, deve essere effettuata da soggetti licenziatari (elenco disponibile su www.conlegno.eu sezione EPAL imprese autorizzate). Qualora si affidi la riparazione del parco pallet EPAL a cooperative o imprese non licenziatarie si può incorrere nel reato di contraffazione (art. 473 c.p.) che potrebbe essere contestato a titolo di concorso nel reato.
Produrre e/o riparare pallet a marchio EPAL senza essere titolari di licenza integra il reato punito dall’art. 473 del codice penale (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni), procedibile d’ufficio e punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da 2.500 a 25.000 Euro.
La selezione e riparazione di pallet a marchio IPPC/FAO può essere effettuata solo da soggetti autorizzati FITOK e, qualora si commercializzino imballaggi nuovi e/o usati a marchio IPPC/FAO (sia italiani che esteri), occorre altresì l’autorizzazione fitosanitaria regionale (ad esempio in caso di esuberi di magazzino).
Quali sono le conseguenze per chi opera senza autorizzazioni?
a. Commercializzare imballaggi a marchio IPPC/FAO senza l’autorizzazione fitosanitaria regionale prevede l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 15.000 Euro (art. 54 comma 4 del D. Lgs. n. 214/2005).
b. Commercializzare imballaggi a marchio IPPC/FAO senza l’autorizzazione FITOK comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da 1.500 a 9.000 Euro (art. 54 comma 11 del D. Lgs. n. 214/2005).
c. Commercializzare imballaggi a marchio IPPC/FAO senza autorizzazione fitosanitaria né autorizzazione FITOK comporta l’applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave (da 2.500 a 15.000 Euro) aumentata fino al triplo (art. 8 Legge n. 689/1981).
Si segnala, infine, che cedere imballaggi usati costituisce conferimento di rifiuti, a meno che non sia stato verificato dal cedente che l’imballaggio è idoneo ad essere riutilizzato in via diretta, senza dover essere preventivamente sottoposto ad operazioni di trasformazione preliminare o di recupero (anche solo la semplice cernita/selezione), per approfondimenti sono disponibili, sul sito www.conlegno.eu, le Linee Guida sulla commercializzazione dei pallet usati predisposte da Conlegno ed Assoimballaggi in collaborazione con ANCI.
L’Area Tecnica FITOK è a disposizione per chiarimenti o informazioni ai numeri 02.80604.354.348.500 o all’indirizzo fitok@conlegno.eu, la segreteria EPAL è raggiungibile allo 02.80604327 oppure all’indirizzo epal@conlegno.eu.