Trasporto multimodale e casse mobili

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Un lettore ci chiede chiarimenti in ordine alla possibilità di caricare, nell’ambito di un trasporto multimodale rotaia/gomma, casse mobili con altezza complessiva (una volta caricate sullo chassis) di 4,08 metri da terra, nonché in ordine ai limiti di massa applicabili a questa tipologia di trasporti, anche nell’ipotesi dell’impiego di veicoli immatricolati all’estero.

Premesso che per dare compiuta risposta al quesito sarebbe opportuno prendere visione delle carte di circolazione dei veicoli utilizzati per effettuare il trasporto, in linea di prima approssimazione si può affermare che:

  1. Ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera e) del C.d.s., nel caso in cui il complesso costituito dal semirimorchio con caricata la cassa mobile raggiunga un’altezza complessiva di 4,08 metri, il relativo trasporto deve essere considerato in condizioni di eccezionalità (rientra infatti in tale tipologia anche il trasporto effettuato con veicoli “isolati o costituenti autotreni, ovvero autoarticolati dotati di blocchi d’angolo di tipo normalizzato allorché trasportino esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato o trainino rimorchi o semirimorchi utilizzati in operazioni di trasporto intermodale per cui vengono superate le dimensioni o le masse stabilite rispettivamente dall’articolo 61 e dall’articolo 62“, laddove in base all’articolo 61 l’altezza massima della sagoma veicolare non può eccedere i 4 metri);
  2. Il secondo capoverso del comma 6 dello stesso articolo, peraltro, dispone alla lettera b- bis) che “non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli ….. di cui al comma 3, lettera e), quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano l’altezza di 4,30 m. e non eccedano in lunghezza di oltre il 12 per cento i limiti stabiliti dall’articolo 61, a condizione che siano rispettati gli altri limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano compresi esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell’ articolo 167, comma 4”.

Sulla base di quanto sopra pertanto, e ferme rateando l’opportunità di verificare la carta
di circolazione dei veicoli, dovrebbe potersi concludere che il trasporto ipotizzato dal lettore pur dovendo essere considerato in regime di eccezionalità, sia esente da autorizzazione
a condizione peraltro che siano percorse unicamente strade aventi le caratteristiche di cui all’articolo 167, comma 4, C.d.s., e cioè “che abbiano altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all’intradosso delle opere d’arte non inferiore a 30 cm”.

La disciplina della massa limite è invece contenuta nell’articolo 62 del C.d.s. ed in ogni caso la massa complessiva a pieno carico non può eccedere i 44 quintali (nel caso in cui vengano autotreni ed autoarticolati a cinque o più assi), fermo restando peraltro che in base all’articolo 3 della direttiva 96/53/CE, modificata dalla direttiva 2015/719/ CE, uno stato membro “non può rifiutare o vietare l’uso nel proprio territorio ….nel traffico internazionale, dei veicoli immatricolati o immessi in circolazione in un altro stato membro per ragioni inerenti ai pesi e alle dimensioni”.

Per verificare quindi l’impatto della normativa comunitaria sulle disposizioni inerenti la circolazione dei veicoli con riferimento alla massa limite, occorre fare riferimento alla disciplina dei singoli stati membri.

Il quesito sottoposto dal lettore pone molteplici problematiche, per dare soluzione alle
quali (come spesso accade) è necessaria una particolare attenzione alla fattispecie concreta, non essendo possibile ipotizzare risposte generali, applicabili a prescindere da un’attenta valutazione fattuale, che dovrà essere necessariamente estesa anche alle carte di circolazione dei veicoli adibiti per eseguire i trasporti.

A cura di Stefano Fadda, avvocato presso Studio Legale Fadda, Milano-Genova.

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