Operatori logistici: ritardo di consegna e penali

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Qual è la  normativa applicabile, da parte di un operatore logistico, al ritardo nella consegna dei prodotti oggetto della propria attività, specificando che alcuni suoi clienti hanno manifestato l’intenzione di addebitargli le penali loro applicate dai destinatari della merce?

Non esiste nel nostro ordinamento una normativa specifica per disciplinare il ritardo in consegna  nel contratto di logistica (e/o di autotrasporto), cosicché occorre fare riferimento ai principio generali  in materia di corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Il criterio in base a cui deve pertanto essere valutata la fattispecie è quello di cui all’art. 1176 cod. civ., in base al quale  “nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia” e “nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”.

La diligenza cui occorre fare riferimento è quindi quella del “buon operatore logistico”, in quanto nell’esplicitare i concetti indicati dal codice la giurisprudenza ha affermato che nell’esercizio di attività professionali (come la  logistica) deve essere adottata “una diligenza qualificata dalla perizia e dall’impiego di strumenti tecnici adeguati ai tipi di prestazioni dovute”  (Cass., 20 novembre 2009, n. 24544).

Nel caso in cui il giudice dovesse ritenere che le modalità in base alle quali si è verificato il danno sono tali da  non soddisfare il requisito sopra indicato e quindi accertasse la responsabilità dell’operatore logistico, questo potrebbe essere condannato ad indennizzare il danno subito dal cliente.

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