Termine Incoterms DAP: facciamo chiarezza

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With a female manager using a tablet computer, a worker loads cardboard boxes into a delivery truck in a logistics retail warehouse. Online purchases, orders, and

Un lettore ci riferisce che la sua azienda, nel commercializzare i propri prodotti, utilizza frequentemente i termini “DAP. U.E.” e “DAP EXTRA U.E.” per le vendite franco destino, sia per merce da consegnare in Italia sia all’estero. Ma tale modus operandi è corretto?

Il termine incoterms 2020 DAP (Delivered At Place – Reso al Luogo di Destinazione) è un termine del gruppo D, gruppo nel quale sono raccolti tutti i termini (oltre a DAP, DPU e DDP) che prevedono la consegna a destino.

In base a questo termine, in particolare, il venditore effettua la consegna (e trasferisce il rischio) al compratore quando la merce viene messa a disposizione del compratore sul mezzo di trasporto di arrivo pronta per la scaricazione  nel luogo di destinazione convenuto o  nel punto concordato all’interno di quel luogo, se tale punto è stato concordato.

Il venditore sopporta quindi tutti i rischi inerenti al trasporto della merce fino al luogo di destinazione convenuto o al punto concordato all’interno di detto luogo, mentre le eventuali operazioni doganali all’importazione sono a carico del compratore.

L’utilizzo del termine DAP nel caso in cui le condizioni di vendita prevedano la consegna della merce a destino è, quindi, corretta.

Incoterms DAP – chiarire il punto di destinazione

Nella pubblicazione degli Incoterms della Camera di Commercio Internazionale, riguardo a questo termine viene raccomandato “alle parti di specificare il piĂą chiaramente possibile il luogo o il punto di destinazione, e ciò per diverse ragioni. In primo luogo, il rischio di perdita o di danni alla merce si trasferisce al compratore in quel punto di consegna / destinazione – e la cosa migliore per il venditore e per il compratore è essere chiari sul punto in cui avviene tale critico trasferimento. In secondo luogo, le spese prima di quel luogo o punto di consegna / destinazione sono a carico del venditore, mentre le spese dopo quel luogo o quel punto sono a carico del compratore. In terzo luogo, il venditore deve stipulare un contratto o organizzare il trasporto della merce fino al luogo o al punto di consegna / destinazione concordati. In caso contrario, il venditore viene meno ai suoi obblighi previsti dalla regola Incoterms® DAP e sarĂ  responsabile nei confronti del compratore per qualsiasi perdita che ne derivi. Ad esempio, il venditore sarebbe responsabile di eventuali spese aggiuntive addebitate dal vettore al compratore per qualsiasi trasporto supplementare”.

Come mantenere una resa franco destino

Quanto sopra premesso, non è chiaro cosa intenda il lettore con le specificazioni DAP. U.E. e DAP EXTRA U.E. (peraltro, utilizzate anche per vendite nazionali).

L’indicazione UE o EXTRA UE non è infatti contemplata dagli Incoterms e non assolve alcuna funzione pratica, almeno apparentemente, mentre sarebbe necessario che fosse correttamente individuato il luogo (o, meglio ancora, il punto all’interno del luogo) in cui si dovrà perfezionare la consegna, in quanto tale elemento determina il momento in cui si attua il trasferimento dei costi e dei rischi dal venditore al compratore.

In alternativa, volendo mantenere una resa franco destino, sarebbe possibile utilizzare:

  1. il termine DPU (Delivered at Place Unloaded – Reso al Luogo di Destinazione Scaricato), adottando il quale le obbligazioni che fanno carico al venditore sono sostanzialmente analoghe a quelle previste dal termine DAP, fatto salvo il fatto che la consegna si perfeziona a destino quando la merce viene scaricata dal mezzo utilizzato per il trasporto;
  2. il termine DDP (Delivered Duty Paid – Reso Sdoganato), con il quale la consegna della merce si perfeziona nel luogo di destinazione, ancora caricata sul mezzo, ma sdoganata anche all’importazione.

L’adozione di questo termine presuppone ovviamente che il luogo di consegna sia situato fuori dal territorio dell’Unione Europea, in quanto in caso contrario non sussisterebbe alcuna differenza con il termine DAP, fermo restando che il venditore deve conoscere la normativa doganale vigente nel paese di importazione, per non incontrare difficoltà impreviste che potrebbero inficiare il corretto adempimento delle obbligazioni assunte con l’introduzione in contratto di questo termine.

Stefano Fadda, Studio Fadda, Genova – Milano

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