Approfondimento: diritto di contrordine con contratto di compravendita

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Un lettore ci chiede chiarimenti in ordine all’esercizio del diritto di contrordine nel caso in cui la merce trasportata sia oggetto di un contratto di compravendita, chiedendo in particolare se sia legittimo per il venditore esercitarlo, reindirizzando la merce ad un altro proprio cliente.

In base al primo comma dell’art. 1685 c.c., “il mittente può sospendere il trasporto e chiedere la restituzione delle cose, ovvero ordinarne la consegna a un destinatario diverso da quello originariamente indicato o anche disporre diversamente, salvo l’obbligo di rimborsare le spese e di risarcire i danni derivanti dal contrordine”.

Nel caso in cui le merci oggetto del contratto di trasporto siano anche oggetto di un contratto di compravendita, intercorso tra mittente (venditore) e destinatario (acquirente), occorre peraltro tenere ben distinte le obbligazioni nascenti dai due contratti per verificare se il legittimo esercizio di un diritto derivante da uno dei due contratti (il diritto di contrordine, riconosciuto al mittente in base alle disposizioni civilistiche in materia di trasporto) non si sostanzi in un inadempimento alle obbligazioni facenti carico al mittente stesso, nella sua qualità di venditore, in base al contratto di compravendita.

La questione, innanzitutto, deve essere affrontata con riferimento al contratto di compravendita. Il contratto di compravendita è un contratto consensuale (nel senso che si perfeziona con il consenso delle parti sui suoi elementi essenziali e da quel momento produce i suoi effetti), cosicché il trasferimento della proprietà della merce che ne costituisce oggetto si verifica in un momento antecedete a quello in cui la merce stessa viene trasportata: ne consegue che, nel caso in cui il venditore dovesse indicare al vettore di consegnare la merce ad un soggetto diverso dall’originario acquirente: si renderebbe inadempiente al contratto di compravendita, esponendosi conseguentemente al rischio di azioni dirette a conseguire il risarcimento dei danni che l’acquirente dovesse eventualmente subire; porrebbe in essere azioni che, quantomeno in linea teorica, potrebbero configurare fattispecie penalmente rilevanti, avendo compiuto atti dispositivi su beni di proprietà di terzi.

Anche se l’esercizio del diritto di contrordine (e cioè del diritto, riconosciuto ex lege al committente di un contratto di trasporto, di modificare il destinatario ab origine indicato al vettore sino al momento on cui quest’ultimo abbia adempiuto integralmente alla propria obbligazione mettendo le cose trasportata a disposizione del destinatario) è legittimo rispetto al contratto di trasporto e quindi alle obbligazioni che fanno carico al committente nei confronti del vettore (il quale, conseguentemente, dovrà conformarsi alle istruzioni al proposito ricevute), deve quindi necessariamente concludersi che la mancata consegna all’originario destinatario (acquirente delle merci trasportate) configuri un inadempimento contrattuale del venditore (il quale potrà essere chiamato a rispondere dei danni che ne siano conseguenza) e potrebbe (quantomeno da un punto di vista teorico) configurare anche un illecito penalmente rilevante, sostanziandosi in un atto di disposizione di beni che non sono più di proprietà del venditore.

In altre parole, e per estrema sintesi, una volta che la merce oggetto di un contratto di compravendita è stata consegnata al vettore per l’inoltro all’acquirente, non è e non può essere legittimo da parte del venditore reindirizzare la merce ad un altro destinatario, diverso dall’acquirente stesso, se non per ragioni oggettive (a titolo meramente esemplificativo, storno dell’ordine).

La compravendita infatti, con il conseguente passaggio della proprietà della merce all’acquirente, si è già perfezionata e tutti gli effetti civilistici e fiscali che ne conseguono hanno già avuto luogo.

Occorre inoltre considerare che la stessa disciplina del diritto di contrordine di cui all’art. 1685 cod. civ. chiarisce, sia pur implicitamente, come questa eventualità debba essere circoscritta a casi sporadici ed eccezionali, prevedendo espressamente che il suo esercizio comporti per il committente “l’obbligo di rimborsare le spese e di risarcire i danni derivanti dal contrordine” al vettore.

L’esercizio del diritto di contrordine, in assenza di ragioni di opportunità legate a particolari richieste del destinatario (ad esempio, nel caso in cui durante il trasporto il destinatario manifesti la necessità di ricevere la merce acquistata presso una sua unità, diversa da quella indicata al momento dell’ordine) non sembra rispondere al soddisfacimento di specifiche esigenze organizzative e, anzi, costituisce elemento di disturbo per una logistica efficiente (con pesanti ripercussioni anche sulla gestione amministrativa, contabile e fiscale), e implica per il committente extra costi (legati alla necessità di rifondere
al vettore le spese sostenute e risarcirgli eventuali danni), nonché il concreto rischio di incorrere in inadempimenti ai contratti di compravendita.

A cura di Stefano Fadda, Studio Legale Fadda, Genova – Milano

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