Autocarro aziendale e trasporto beni privati

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Open car trunk with moving boxes outdoors

É possibile utilizzare un autocarro della flotta aziendale – nello specifico un furgone a noleggio lungo termine – autorizzato al trasporto in conto proprio, per effettuare un trasloco di beni di proprietà di un dirigente dell’azienda?

Per inquadrare correttamente questo quesito è opportuno prendere le mosse dalle disposizioni del codice della strada,

L’art. 54 del codice della strada, rubricato “autoveicoli”, al comma 1, lettera d), definisce gli autocarri come “veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse”, mentre l’art. 82, rubricato “destinazione ed uso dei veicoli”, definisce la “destinazione del veicolo” come “la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche” (comma 1), e lo “uso del veicolo” come “la sua utilizzazione economica” (comma 2).

Il comma 4 del medesimo articolo definisce l’uso di terzi come utilizzo del veicolo “dietro corrispettivo, nell’interesse di persone diverse dall’intestatario della carta di circolazione”, ed al comma 5 vi è la specificazione che l’uso di terzi comprende, tra altre ipotesi, anche la “locazione senza conducente” (lett. a)) (ai sensi dell’art. 84, comma 1 C.d.S. “un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest’ultimo, il veicolo stesso”).

La disciplina del trasporto di cose in conto proprio è contenuta nella legge 298/74, ma il comma secondo dell’articolo 83 del codice della strada prevede espressamente che “le disposizioni di tale legge non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.”.

Il veicolo indicato nel quesito dovrebbe rientrare in questa categoria, trattandosi di un furgone.

Se così fosse, quindi, sarebbe astrattamente possibile per dirigente in questione, utilizzare il veicolo indicato, a condizione che lo stesso sia condotto da lui personalmente e non da altre persone e che venga stipulato, tra il dirigente stesso e la società che ha la disponibilità del veicolo, un contratto di locazione (rectius, sub locazione) che ne legittimi l’utilizzo, da conservare a bordo del veicolo durante il periodo in cui lo stesso sarà nella disponibilità del dirigente.

A prescindere da quanto sopra esposto, sarebbe in ogni caso necessario verificare anche se, in base al contratto in essere con la società che ha fornito il mezzo, sia possibile adibire lo stesso all’uso ipotizzato, anche ai fini di una valutazione dei rischi in caso di sinistro.

Sulla base di queste considerazioni, l’utilizzo del veicolo ipotizzato, pur astrattamente legittimo, è di difficile attuazione pratica.

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