Chi paga il danno al macchinario trasportato?

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Questo il fatto: un operatore qualificato ha organizzato un trasporto internazionale via camion di 4 macchinari per conto di un proprio cliente. Al momento della consegna a destino, sarebbe  stato riscontrato un danno ad uno dei 4 pezzi, imputabile alla rottura  di una cinghia di fissaggio. È legittima la pretesa del suo cliente, il quale avrebbe manifestato l’intenzione di reclamare anche i danni relativi al fermo impianto, nel caso in cui il destinatario dovesse addebitarglieli?

Per dare risposta al quesito posto occorre innanzitutto capire se nell’operazione come sopra sommariamente descritta la società del lettore abbia agito quale spedizioniere o quale vettore (in altre parole, quale sia il vettore indicato nella lettera di vettura internazionale CMR alla casella “vettore”).

Nel primo caso, infatti, nessuna responsabilità può essergli ascritta, in quanto lo spedizioniere non risponde di eventuali danni occorsi durante il trasporto, di cui è invece responsabile esclusivamente il vettore.

Sciolto questo primo dubbio, occorre considerare che ai sensi del primo comma dell’articolo 17 della Convezione CMR infatti “il vettore è responsabile della perdita totale o parziale o dell’avaria prodottasi tra il momento del ricevimento della merce e quello della riconsegna, come pure del ritardo nella riconsegna”, mentre in base al secondo commail vettore è esonerato da tale responsabilità se la perdita, l’avaria o il ritardo sono dovuti a colpa dell’avente diritto, a un ordine di questi non dipendente da colpa del vettore, a un vizio proprio della merce, od a circostanze che il vettore non poteva evitare e alle cui conseguenze egli non poteva ovviare”.

Anche sotto questo profilo, pertanto, per poter rispondere alle questioni poste dal lettore sarebbe necessario acquisire ulteriori elementi di fatto, per verificare se la rottura della cinghia di fissaggio sia imputabile al lettore stesso, ovvero a soggetti terzi (ad esempio, al caricatore).

In ogni caso, il vettore potrebbe avvalersi della limitazione del debito da responsabilità vettoriale, che nel trasporto internazionale su gomma è pari a “8,33 unità di conto per ogni chilogrammo di peso lordo mancante” (articolo 23 CMR), cioè circa 10 euro a chilo.

In base all’articolo 29 della stessa Convezione, peraltro, “il vettore non ha il diritto di avvalersi delle disposizioni del presente capo che escludono o limitano la sua responsabilità o che invertono l’onere della prova, se il danno dipende da dolo o da colpa a lui imputabile e che, secondo la legge del giudice adito, è parificata a dolo” (dove, nel nostro ordinamento, per colpa parificata al dolo deve intendersi la c.d. colpa grave), fermo restando che è onere del soggetto che reclama l’indennità provare che sussistono i presupposti affinché l’operato del vettore integri gli estremi della colpa grave.

Sulla base di quanto sopra sinteticamente esposto, è evidente che la risposta alla domanda del lettore non può essere fornita in astratto, dovendosi invece valutare sia i documenti emessi in occasione del servizio, sia le circostanze di fatto in cui si è verificato il sinistro.

 

 

 

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