Corresponsabilità retributiva, contributiva e previdenziale del committente dei servizi di autotrasporto

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Il committente è tenuto a verificare la regolarità retributiva, contributiva e previdenziale dei vettori cui affida le proprie merci, con particolare riferimento alla concreta possibilità di limitarsi ad acquisire il Durc dei vettori stessi?

L’articolo 1, comma 248, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. Legge di stabilità 2015) ha profondamente innovato l’art. 83 bis del D.L. 112/08, introducendo in particolare un’articolata disciplina della corresponsabilità retributiva, contributiva e previdenziale del committente dei servizi di autotrasporto  rispetto alle obbligazioni facenti carico al vettore e ai subvettori.

In base al comma 4 ter dell’articolo 83 bis soprarichiamato, peraltro, il committente è corresponsabile solo nel caso in cui non abbia effettuato le verifiche di cui ai commi 4 bis ovvero 4 quater dello stesso articolo.

Il comma 4 bis dell’articolo 83 bis del D.L. 112/08 (nella  nuova formulazione assunta a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2015), dispone al riguardo che “al fine di garantire l’affidamento del trasporto a vettori in regola”,  il committente è tenuto a verificarne “preliminarmente alla stipulazione del contratto” la regolarità del vettore “con l’adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi”.

La norma ha previsto due modalità alternative di effettuazione di questa verifica:

  1. in una prima fase, destinata a terminare con l’attivazione della procedure informatiche di cui infra, ai sensi del comma 4 sexies dello stesso articolo 83 bis,  il vettore, per consentire al committente di effettuare la verifica “è tenuto a fornire al committente un’attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l’azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali” (c.d. DURC);
  2. successivamente, a decorrere dal momento in cui Il Comitato Centrale per l’Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi ha predisposto “apposita sezione del portale internet attivato dal citato Comitato centrale, dal quale sia sinteticamente acquisita la qualificazione di regolarità del vettore a cui si intende affidare lo svolgimento di servizi di autotrasporto”, la verifica della regolarità del vettore “con l’adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi” potrà e dovrà essere effettuata esclusivamente in base a queste modalità, ad opera del committente (comma 4 quater).

Allo stato pertanto (essendo da tempo attiva l’apposita sezione del portale Internet dell’Albo)  la verifica della regolarità del vettore  può e deve essere effettuata unicamente con le modalità di cui al comma 4 quater, ovvero accedendo al portale dell’Albo e stampando la schermata relativa alla regolarità del vettore.

Si deve al proposito rilevare come, contrariamente a quanto avviene con l’acquisizione del  DURC, questa tipologia di verifica non produca una certificazione in senso tecnico (quale è, invece, il DURC): quest’ultimo documento ha un termine di validità stabilito per legge (attualmente 4 mesi), mentre la normativa vigente nulla dispone in riferimento a validità ed efficacia della “stampata”  della pagina del portale, cosicché in linea teorica  sembrerebbe essere necessario accedere al portale dell’Albo per effettuare la relativa verifica prima dell’affidamento di ogni servizio al vettore (e, quindi, presumibilmente, ogni giorno).

Ragioni di opportunità inducono peraltro a ritenere questa soluzione rigorosa (e sicuramente rispondente alla lettera della normativa) difficilmente attuabile nella pratica quotidiana: al proposito si può peraltro osservare come l’Albo, al fine di attestare la “regolarità” di un vettore, prenda a rifermento dati il cui aggiornamento può avvenire solo su base mensile, ragion per cui sarà sufficiente, con la stessa cadenza, effettuare la relativa verifica.

Occorre peraltro tener presente che non sempre il portale dell’Albo risulta accessibile e che i dati relativi ad uno specifico vettore possono talvolta risultare in aggiornamento e quindi non essere consultabili: ancorché la normativa preveda espressamente che, a decorrere dalla data di attivazione del portale, la verifica della regolarità del vettore non debba più essere effettuata con l’acquisizione del relativo DURC ma debba invece necessariamente passare attraverso la consultazione del portale stesso,  risulta (in base a considerazioni logiche, più che giuridiche) comunque opportuno acquisire il DURC di ogni vettore con cadenza almeno quadrimestrale, in modo tale da “coprire”  eventuali carenze di confutabilità dei dati sul registro informatico dell’Albo.

Si deve infine ricordare che ai sensi dell’art. 6 ter del D. Lgs. 286/05, nel caso in cui per l’effettuazione del servizio il vettore si avvalga di subvettori (nei rispetto dei limiti disciplinati e dettagliati da tale disposizione normativa), il c.d. primo vettore “assume gli oneri e le responsabilità gravanti sul committente connessi alla verifica della regolarità del sub-vettore, rispondendone direttamente”: in sostanza quindi  il committente è tenuto a verificare unicamente la regolarità del primo vettore, il quale a sua volta dovrà attivarsi per effettuare analoga verifica nei confronti degli eventuali subvettori di cui dovesse avvalersi.

 

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