Corrispettivi dovuti per servizi di trasporto: una questione intricata

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Un lettore della rivista Logistica riferisce di avere ricevuto da parte di un avvocato una richiesta di pagamento di corrispettivi dovuti per servizi di trasporto ex articolo 7 ter del d.lgs. 286/05. La particolarità della fattispecie è che in questo caso la norma che disciplina la c.d. azione diretta (ovvero il diritto del subvettore di essere remunerato dal mandante effettivo della consegna, nel caso in cui a ciò non abbia provveduto il vettore che l’ha incaricato di eseguire il servizio) viene invocata nei confronti del destinatario della spedizione, in quanto il committente, sottoposto a procedura concorsuale, non ha provveduto a pagare le fatture emesse dal primo (ed unico) vettore.

L’articolo 7 ter del d.lgs. 286/05 prevede che “il vettore di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l’azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore”.

Nel caso di specie la società del lettore non è qualificabile come mittente (essendo invece il destinatario) e non sembra neppure aver assunto veste di “mandante effettivo della consegna”, non avendo in ogni caso “ordinato” il trasporto ed essendosi limitata ad acquistare della merce.

Il riferimento all’articolo 7 ter è quindi erroneo.

Occorre peraltro considerare che il contratto di trasporto nel nostro ordinamento è configurato quale contratto a favore di terzo, cosicché obblighi e diritti da esso nascenti si trasferiscono dal mittente al destinatario nel momento in cui quest’ultimo prende in consegna le merci trasportate ovvero ne richiede la consegna.

Tra gli obblighi che fanno carico al mittente rientra (ed anzi ne è il principale) quello di pagare al vettore il corrispettivo pattuito, in giurisprudenza è stato al proposito affermato che “se il vettore effettua la riconsegna senza pretendere il pagamento di quanto gli è dovuto, il destinatario resta obbligato al pagamento per il solo fatto di aver accettato la riconsegna e anzi con l’assunzione dell’obbligo da parte del destinatario ha luogo “ex lege” anche la liberazione del mittente, sicché il vettore può rivolgersi per il soddisfacimento dei propri crediti soltanto al destinatario” (Trib. Torino, 1 agosto 2007) e che “nel contratto di trasporto di cose, dal momento in cui il destinatario richiede al vettore la consegna della merce, egli subentra di diritto al mittente nei diritti nascenti dal contratto di trasposto verso il vettore ed altresì nell’obbligo di pagare al vettore i crediti derivanti dal trasporto, tra i quali in primo luogo, l’obbligo di corrispondere al vettore il corrispettivo del trasporto” (Cass., 1 dicembre 2003, n. 18300).

Nel caso di specie quindi il lettore (o, meglio, la società presso cui opera) sarebbe tenuta al pagamento dei corrispettivi al vettore non in forza della norma richiamata dal legale del vettore stesso, ma in virtù dei principi generali in materia di contratto a favore di terzo.

In questa prospettiva ritengo che sia in ogni caso opportuno evitare un contenzioso, il cui esito sarebbe presumibilmente sfavorevole, cercando invece una soluzione transattiva che potrebbe essere agevolata dal fraintendimento ingenerato dalla richiesta ricevuta.

 

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