Cosa comporta essere Custode Giudiziale

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A seguito del sequestro disposto dalla Guardia di Finanza per ordine della Procura della Repubblica su merce di un suo cliente depositata nel proprio magazzino, chi ci scrive è stato nominato “custode giudiziale” della stessa e ci chiede se, relativamente alla sua protratta giacenza in magazzino, maturi diritto ad un corrispettivo

La normativa di riferimento è costituita dal DPR 115/02, in base al cui articolo 58 “al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta un’indennità per la custodia e la conservazione.

L’indennità è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell’articolo 59, e, in via residuale, secondo gli usi locali.

Sono rimborsabili eventuali spese documentate se indispensabili per la specifica conservazione del bene”.

Il successivo articolo 59 prevede che “con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le tabelle per la determinazione dell’indennità di custodia. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe vigenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell’incarico. Le tabelle prevedono, altresì, le riduzioni percentuali dell’indennità in relazione allo stato di conservazione del bene

Poiché peraltro le tabelle non sono state approvate ad oggi, trova applicazione l’art. 276, in base al quale “sino all’emanazione del regolamento previsto dall’articolo 59, l’indennità è determinata sulla base delle tariffe esistenti presso la Prefettura, ridotte secondo equità, e, in via residuale, secondo gli usi locali”.

Per completezza di informazione, si deve peraltro rilevare come le tabelle prefettizie reperibili in rete si limitano a quantificare l’importo dell’indennità dovuta al custode di automezzi e motoveicoli sequestrati (ipotesi di gran lunga più ricorrente nella prassi applicativa) e non contemplino invece il caso in cui oggetto del sequestro siano merci.

In questa ipotesi il parametro di riferimento deve quindi essere individuato con gli “usi locali richiamati dalla norma, eventualmente ridotti secondo equità dal giudice compente a liquidarli, in base al suo prudente apprezzamento.

Occorre al proposito osservare come la norma non attribuisca al custode il diritto ad un corrispettivo per l’attività prestata, ma ad una indennità, termine con il quale si individua il ristoro del pregiudizio economico subito, piuttosto che la remunerazione di un servizio.

Per quanto riguarda l’individuazione del soggetto tenuto a corrispondere l’indennità, presso il quale dovrà essere rivolta la relativa istanza, occorre invece fare riferimento all’art. 168, comma 1, dello stesso provvedimento più volte sopra richiamato, in base al quale “la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell’indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede”.

Nel caso sottoposto, l’indennità (presumibilmente, inferiore alle tariffe di mercato) deve quindi essere richiesta all’ufficio del PM che ha disposto il sequestro.

Per completezza di informazioni, si precisa che il lettore, ancorché la merce al momento del sequestro fosse depositata presso il suo magazzino, non era obbligato ad accettare la nomina a custode, ben potendo la merce stessa essere trasferita in altro magazzino.

Infine, si osserva come, da un punto di vista strettamente legale, il cliente del lettore non sia tenuto a corrispondergli alcun compenso per l’attività di deposito riferita al sequestro.

 

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