Un lettore, con riferimento alla clausola di adeguamento del corrispettivo alle variazioni del costo del gasolio da introdurre in un contratto di autotrasporto, ci chiede a quali parametri sia opportuno fare riferimento, sia per determinare la quota di incidenza del prezzo del carburante sul corrispettivo complessivo, sia per individuare l’importo al litro da considerare al momento della stipulazione del contratto.
L’articolo 6 del D. Lgs. 286/05, terzo comma, lettera d, annovera tra gli elementi essenziali del contratto anche il “corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento, nonché clausola di adeguamento di tale corrispettivo al costo del carburante, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della transizione ecologica, qualora dette variazioni superino del 2% il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell’ultimo adeguamento effettuato”.
La norma sopra richiamata ha ripreso e integrato quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 83 bis del D.L. 112/08, in base al quale “nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, come individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, è adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio per autotrazione, ove tali variazioni superino del 2% il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell’ultimo adeguamento effettuato. Tale adeguamento viene effettuato anche in relazione alle variazioni delle tariffe autostradali italiane”.
Le conseguenze dell’assenza della clausola
Occorre al proposito segnalare che in base al comma 6 dello stesso articolo “in assenza di anche uno degli elementi indicati al comma 3, il contratto di trasporto si considera non stipulato in forma scritta”, cosicché il mancato inserimento di una clausola di adeguamento dei corrispettivi alle variazioni del costo del gasolio inficerebbe l’intero contratto, con l’ulteriore conseguenza che il rapporto sarebbe soggetto alla più rigorosa disciplina dettata dal legislatore per l’ipotesi in cui il contratto non sia stipulato in forma scritta, in particolare per quanto attiene al regime di corresponsabilità vettore-committente, ma anche in quanto in caso contrario la determinazione del corrispettivo dei servizi è sottratta alla libera determinazione delle parti, trovando invece applicazione i costi di riferimento elaborati dal MIT. È quindi evidente come l’inserimento in ogni contratto di autotrasporto di una clausola di adeguamento dei correspettivi alle variazioni del costo del gasolio sia necessario, per prevenire che insorgano problematiche e contenzioso.
I valori di riferimento del MIT
In data 28 luglio 2025 il MIT ha pubblicato l’aggiornamento dei “valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio delle imprese italiane di autotrasporto merci per conto terzi”, strutturati in quattro differenti tabelle a seconda della classe di veicolo adibito ad eseguire il trasporto: dalla comparazione dei dati ivi riportati si evince come la percentuale di incidenza del costo del gasolio sui corrispettivi di autotrasporto sia individuata in una percentuale compresa tra il 20 ed il 35% del totale. La stessa quota di incidenza trova riscontro anche nella prassi contrattuale. Non è possibile determinarne a priori il valore da applicare al singolo contratto all’interno di tale forcella di massima, in quanto la sua individuazione è influenzata da molteplici fattori, quali a mero titolo esemplificativo il peso della merce trasportata, la tratta da effettuare, la vetustità del mezzo utilizzato per effettuare il trasporto, il numero di carichi-scarichi intermedi… In linea generale, nel caso di mezzi di portata 28 t nella prassi si riscontra una percentuale compresa tra il 25 e il 30%.
Il costo del gasolio al momento della stipula
Per quanto concerne invece il costo al litro del gasolio al momento della stipulazione del contratto si deve fare riferimento ai dati pubblicati dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (“Prezzi medi settimanali dei carburanti e combustibili”), detraendo dal valore ivi indicato IVA (che non costituisce un costo) e le accise (se oggetto di recupero da parte del vettore). In considerazione del fatto che la disciplina dell’adeguamento del corrispettivo determina solo alcuni elementi del meccanismo necessario alla sua applicazione pratica, è necessario che in sede contrattuale siano definiti tutti gli aspetti non normati, introducendo anche le cautele necessarie ad evitare possibili abusi nell’operare gli adeguamenti.
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Avv. Stefano Fadda



