Crisi ucraina e autotrasporto

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Ecco le modifiche apportate dal Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21, rubricato “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”,  alla disciplina normativa del contratto di autotrasporto

Il Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21 (pubblicato sulla G.U. n. 67, nella stessa data), rubricato Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, contiene al capo III una serie di “misure a sostegno di autotrasporto, agricoltura, pesca, turismo”.

Tra le misure adottate dal Governo per sostenere il settore dell’autotrasporto in questa nuova emergenza, oltre ad una serie di interventi finanziari ed agevolazioni fiscali, assumono particolare rilevanza, ai fini che qui ci interessano, le modifiche apportate dall’articolo 14 del provvedimento (rubricato “Clausola di adeguamento corrispettivo”) all’articolo 6 del D. Lgs. 286/05.

L’articolo 6 del D. Lgs. 286/05 (rubricato Forma dei contratti), come modificato dal provvedimento in commento, ha assunto la seguente formulazione (dove le modifiche apportate, meramente integrative del testo previgente, sono evidenziate in grassetto).

 

1. Il contratto di trasporto di merci su strada è stipulato, di regola, in forma scritta e, comunque, con data certa per favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

  1. Con decreto dirigenziale della competente struttura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono determinati modelli contrattuali tipo per facilitare l’uso della forma scritta dei contratti di trasporto di merci su strada.
  2. Elementi essenziali dei contratti stipulati in forma scritta sono:
  3. a) nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore;
  4. b) numero di iscrizione del vettore all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
  5. c) tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso;
  6. d) corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento, nonché clausola di adeguamento di tale corrispettivo al costo del carburante, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della transizione ecologica, qualora dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell’ultimo adeguamento effettuato;
  7. e) luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario;

e-bis) i tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata.

  1. Elementi eventuali dei contratti stipulati in forma scritta sono:
  2. a) termini temporali per la riconsegna della merce;
  3. b) istruzioni aggiuntive del committente o dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 3.
  4. Per i trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale, il contratto di autotrasporto deve contenere gli elementi di cui al comma 3 ed alla lettera a) del comma 4, nonché gli estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni.
  5. In assenza di anche uno degli elementi indicati al comma 3, il contratto di trasporto si considera non stipulato in forma scritta.

6-bis. Al fine di mitigare gli effetti conseguenti all’aumento dei costi del carburante per autotrazione incentivando, al contempo, il ricorso alla forma scritta nella stipulazione in caso di contratti di trasporto di merci su strada, il corrispettivo nei contratti di trasporto di merci su strada conclusi in forma non scritta, si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati e aggiornati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell’articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190..

Le modifiche apportate all’articolo 6 del D Lgs. 286/05 sono estremamente significative: se da un lato, infatti, il contratto di autotrasporto per essere considerato scritto deve adesso  contenere, tra le altre, una clausola di adeguamento dei corrispettivi  alle variazioni del costo del gasolio intervenute in corso di rapporto, dall’altro (solo per i contratti non scritti) viene meno il principio di cui al comma 4 dell’articolo 83 bis del D.L. 112/08 in base al quale “prezzi e le condizioni sono rimessi all’autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale”, reintroducendo  di fatto criteri obbligatori per la determinazione del corrispettivo dei servizi di autotrasporto.

È pertanto opportuno che la committenza stipuli con i vettori  solo contratti scritti per evitare il rischio di subire successivamente rivendicazioni tariffarie nel caso in cui i corrispettivi pagati al vettore in corso di rapporto non risultassero conformi ai costi di esercizio determinati dal Ministero, nonché, nel caso in cui il rapporto sia già disciplinato in forma scritta, verificare che il contratto contenga  una clausola di adeguamento del corrispettivo alle variazioni del costo del gasolio conforme al dettato normativo.

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