Danni allo scarico, DDT e riserve

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Un lettore ci scrive di aver venduto all’estero merce imballata in IBC (cubi-cisternette) con resa Incoterms DAP. Secondo quanto riferito dal lettore, durante le operazioni di scarico l’IBC sarebbe stato posto sul bordo del pianale del mezzo e sarebbe, quindi, caduto con conseguente sversamento di prodotto. I periti incaricati di valutare il sinistro ne avrebbero attribuito la responsabilità al destinatario, soggetto tenuto a curare lo scarico della merce in base al termine DAP. Il lettore ci chiede al proposito se, per tutelare il proprio cliente, sia possibile individuare profili di responsabilità rispetto ai danni allo scarico in capo al vettore, anche con riferimento ai costi di bonifica sostenuti.

Al proposito occorre preliminarmente osservare che il termine di resa concordato tra venditore e compratore, in questo caso DAP, non disciplina i rapporti tra committente e vettore, in quanto condizione del contratto di compravendita e non di trasporto.

Dal punto di vista del contratto di compravendita, avendo adottato il termine DAP (Delivered at Place) e non il termine DPU (Delivered at Place Unloaded), la consegna si è perfezionata nel momento in cui la merce è stata messa a disposizione del compratore, sul mezzo del trasportatore, pronta per essere scaricata.

In altre parole, sotto un profilo prettamente giuridico, il venditore non può essere chiamato a rispondere dai danni occorsi durante la fase di scarico del mezzo, eseguita a rischio del compratore in base all’Incoterms scelto dalle parti per disciplinare il contratto di compravendita.

Le responsabilità del vettore

In base all’articolo 17 della CMR, primo comma, “il vettore è responsabile della perdita totale o parziale o dell’avaria prodottasi tra il momento del ricevimento della merce e quello della riconsegna, come pure del ritardo nella riconsegna”. La convezione non precisa cosa debba intendersi per consegna e, in particolare, se sia onere del vettore scaricare la merce per consegnarla.

La giurisprudenza italiana, peraltro, tendenzialmente afferma che, ove non diversante specificato, la movimentazione della merce a destino costituisca obbligazione accessoria del contratto di trasporto, cosicché il vettore risponde dei danni allo scarico durante tale fase e si può supporre che l’orientamento dei giudici tedeschi in punto sia simile a quello sopra indicato.

In estrema sintesi quindi:

  1. deve escludersi qualsiasi responsabilità del venditore, il quale se lo ritenesse potrebbe indennizzare i danni allo scarico a titolo di cortesia commerciale, non essendovi giuridicamente tenuto;
  2. il vettore invece, soprattutto nel caso in cui abbia erroneamente posizionato il contenitore sul bordo del pianale, deve essere considerato responsabile dei danni allo scarico subiti dal destinatario, anche con riferimento ai costi di bonifica e di ogni altro onere da quest’ultimo sostenuto.

L’archiviazione dei DDT

Per quanto tempo debbano essere conservati i DDT emessi in occasione di ciascun trasporto?

Non esiste una normativa specifica per quanto attiene al tempo di conservazione dei DDT cosicché anche in questo ambito trovano applicazione le prescrizioni generali previste dal codice civile.

L’art. 2220 del codice stabilisce al riguardo che: “Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione. Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti. Le scritture e i documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti”.

I DDT possono essere assimilati alla corrispondenza commerciale e pertanto devono essere conservati
(almeno in linea teorica) per dieci anni, ferma restando la possibilità di conservarli su supporto di immagini.

Merce danneggiata: le tempistiche del controllo

Un lettore ci riferisce che in occasione della consegna di un ordine, il cliente ha segnalato solo successivamente di aver ricevuto merce danneggiata, essendosi limitato ad apporre sul documento di trasporto un generico timbro con la scritta “Per ricevuta salvo verifica”. Il vettore, responsabilizzato dal lettore, ha peraltro risposto che, come da POD in suo possesso, il destinatario allo scarico non aveva sollevato alcuna riserva specifica, cosicché nessuna responsabilità poteva essergli ascritta.

In base all’articolo 1698 cod. civ., “il ricevimento senza riserve delle cose trasportate col pagamento di quanto è dovuto al vettore estingue le azioni derivanti dal contratto, tranne il caso di dolo o colpa grave del vettore. Sono salve le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della riconsegna, purché in quest’ultimo caso il danno sia denunziato appena conosciuto e non oltre otto giorni dopo il ricevimento”.

Pertanto, se i danni allo scarico della merce lamentati dal cliente del lettore erano apparenti (come sembrerebbe di desumere dalla breve narrazione), il destinatario, non avendo elevato riserva alla consegna, è decaduto dal diritto a conseguire il risarcimento dal vettore.

La riserva per i vizi apparenti deve infatti essere specifica e indicare in dettaglio l’anomalia riscontrata,
nessun valore avendo riserve generiche di effettuare verifiche successivamente (tali verifiche, a prescindere dalla riserva generica, possono essere effettuate solo per i vizi occulti).

Scriveteci

Questa rubrica è dedicata ai lettori che desiderano risposte in merito a questioni di natura legale. I quesiti possono essere inviati ad alice.borsani@tecnichenuove.com.

Avv. Stefano Fadda

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