Un lettore ci chiede un focus sulle responsabilità in caso di danno alla merce trasportata, con particolare riferimento all’individuazione del soggetto tenuto ad attivare l’assicurazione ed in quali casi (in caso di utilizzo di rese FOB e CFR) l’acquirente possa rivalersi sul venditore per eventuali danni da trasporto.
Occorre prima di tutto premettere che una trattazione completa delle tematiche connesse alla responsabilità vettoriale risulterebbe incompatibile con questa rubrica, per evidenti ragioni di spazio. Le variabili da tenere in considerazione sarebbero infatti molteplici, coinvolgendo da un lato le modalità di trasporto adottate in concreto (la disciplina applicabile varia in funzione del fatto che il trasporto sia terrestre; marittimo o aereo), dall’altro il carattere interno e/o internazionale del trasporto e, infine, il termine di consegna (Incoterms) adottato dalle parti del contratto di compravendita.
Cosa disciplinano gli Incoterms
Sotto questo ultimo profilo, per sgombrare immediatamente il campo da possibili equivoci, è necessario ribadire come gli Incoterms siano condizioni del contratto di compravendita e non di quello di trasporto, il cui effetto su quest’ultimo rapporto è soltanto indiretto e mediato: in altre parole gli Incoterms disciplinano il rapporto tra venditore e compratore e non afferiscono direttamente al diverso rapporto tra committente e trasportatore, pur condizionandone la formazione e il contenuto.
Quanto sopra premesso, in questa sede ci si limiterà necessariamente a individuare i principi cardine che regolano la responsabilità vettoriale a prescindere dalle variabili sopra indicate, per poi verificare quali conseguenze derivino dal fatto che le parti del contratto di compravendita abbiano adottato una resa FOB o CFR rispetto al trasporto.
INTRODUZIONE AGLI INCOTERMS: LEGGI L’ARTICOLO
La responsabilità vettoriale
La responsabilità del vettore, tanto nell’ordinamento interno quanto in quello internazionale, è configurata in termini di recepto: con questa espressione latina si intende quel particolare regime di responsabilità applicabile a tutte le fattispecie in cui un soggetto eserciti la custodia su un determinato bene, in base alla quale il custode è responsabile di eventuali danni subiti dalla cosa di cui ha la materiale disponibilità (detenzione) a prescindere dall’accertamento di un suo difetto di diligenza (colpa) nell’adempimento delle proprie obbligazioni.
Il vettore risponde del danno occorso alla merce trasportata per il solo fatto che lo stesso si è verificato nel lasso temporale in cui le cose si trovavano nella sua custodia e può andare esente da responsabilità solo nel caso in cui provi che la causa del danno non è a lui imputabile ad alcun titolo (ad esempio, per caso fortuito o forza maggiore).
Inversione dell’onere della prova
Si ha quindi un’inversione dell’onere della prova rispetto alle regole generali applicabili alla responsabilità contrattuale, in virtù delle quali il soggetto che intende conseguire il risarcimento deve provare non solo l’esistenza del rapporto contrattuale ed il danno subito (nonché il nesso causale tra inadempimento e danno), ma anche il cosiddetto elemento soggettivo, cioè la colpa dell’agente che non ha adottato la diligenza dovuta nell’adempiere le proprie obbligazioni.
Espressione dei principi applicabili alla responsabilità vettoriale è costituita dal primo comma dell’articolo 1693 del codice civile, in base al quale “il vettore è responsabile della perdita e dell’avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l’avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatari”.
Il ruolo del contratto di trasporto
Il contratto di trasporto, quando costituisce rapporto accessorio ad un sottostante contratto di compravendita, spiega effetti necessariamente rispetto a tre soggetti: il mittente (identificabile come venditore nel contratto di compravendita); il vettore e il destinatario (compratore nel contratto di compravendita).
Nel caso in cui il contratto di trasporto sia stipulato dal venditore–mittente, questi assumerà anche veste di committente e il rapporto con il vettore sarà configurabile quindi come contratto a favore di terzo, con la conseguenza che, nel caso di danni alla merce trasportata, sarà necessario individuare il soggetto legittimato ad agire nei confronti del vettore per conseguire il risarcimento del danno.
Il principio generale prevede che il destinatario (compratore rispetto al contratto di compravendita) sia legittimato ad agire nei confronti del vettore solo a decorrere dal momento in cui le cose sono arrivate a destino: tale principio è accolto anche dall’articolo 1689 del codice civile in base al quale “i diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano al destinatario dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne richiede la riconsegna al vettore”.
Condizione di consegna FOB (Free On Board)
Alla luce di quanto sopra, nulla questio nel caso in cui la condizione di consegna prevista dal contratto di compravendita sia FOB (Free On Board): in questo caso, infatti, la consegna si perfeziona quando la merce (sdoganata all’esportazione) viene messa a bordo della nave designata dal compratore nel porto d’imbarco convenuto e il venditore non ha alcun obbligo rispetto al contratto di trasporto, che dovrà essere quindi stipulato dal compratore.
Il compratore sarà quindi anche committente del trasporto, con la conseguenza che i relativi diritti sin dal momento della stipulazione del contratto saranno di sua esclusiva pertinenza e sarà quindi l’unico soggetto legittimato ad agire nei confronti del vettore per conseguire il risarcimento di eventuali danni occorsi alla merce durante il trasporto, fermo restando che nessun obbligo assicurativo farà carico alle parti del contratto di compravendita.
Condizione di consegna CFR (Cost and Freight)
A differenti conclusioni dovrà invece giungersi nel caso in cui le parti del contratto di compravendita abbiano convenuto una consegna CFR (Cost and Freight). In questa ipotesi, infatti, la consegna si perfeziona quando la merce (sdoganata all’esportazione) viene messa a bordo della nave (analogamente a quanto accade nel caso in cui sia stato adottato il termine FOB), ma il venditore è tenuto altresì a stipulare un contratto per il trasporto dal punto di consegna fino alla destinazione concordata.
Il contratto di trasporto stipulato dal venditore – mittente è in questa ipotesi configurabile come contratto a favore di terzo, con la conseguenza che i relativi diritti sorgono in capo al venditore stesso (nella sua qualità di committente del trasporto), per trasferirsi al compratore (nella sua qualità di destinatario) solo quando la merce sarà arrivata a destino. Anche in questo caso nessun obbligo assicurativo farà carico alle parti.
Per disciplinare gli aspetti assicurativi
Nel caso in cui venditore e compratore intendano invece disciplinare anche gli aspetti assicurativi, dovranno inserire nel contratto di compravendita il termine Incoterms CIF (Cost Insurance and Freight), con il quale il venditore deve provvedere alla copertura assicurativa sino a destino in base alle Institute Cargo Clauses (copertura di tipo C).
Resta da segnalare che, nel caso in cui il trasferimento della merce oggetto di compravendita non dovesse avvenire via mare ma in base ad altre modalità di trasporto, sarebbe corretto in luogo rispettivamente dei termini FOB, CFR e CIF, adottare gli omologhi termini FCA (Free Carrier), CPT (Carriage Paid To) e CIP (Carriage and Insurance Paid To).
Dove si perfeziona la consegna
In tutte le ipotesi sopra contemplate deve in ogni caso escludersi la possibilità per il compratore di rivalersi sul venditore per eventuali danni occorsi alla merce durante il suo trasporto, in quanto nella casistica sopra richiamata la consegna si perfeziona sempre prima dell’inizio del trasporto, cosicché la merce viaggia a rischio del compratore.
Nel caso in cui le parti del contratto di compravendita intendessero addossare tali rischi al venditore, sarebbe invece necessario adottare un Incoterms del gruppo D (DAP, DPU o DDP), nel quali la consegna si perfeziona solo all’arrivo della merce a destino, cosicché eventuali danni occorsi durante il trasporto farebbero carico al venditore.
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Questa rubrica è dedicata ai lettori che desiderano risposte in merito a questioni di natura legale. I quesiti possono essere inviati ad alice.borsani@tecnichenuove.com.
Avv. Stefano Fadda