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Decreto Infrastrutture: le novità per l’autotrasporto

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Quali sono le novità introdotte dal D.L. 73/25 (Decreto Infrastrutture) in merito ai tempi di carico e scarico e ai termini di pagamento?

Sulla Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 2025 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 73/05 (c.d. Decreto Infrastrutture), con il quale sono state adottate tra le altre misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada.

Dal punto di vista che qui più ci interessa, assumono in particolare rilevanza le dispersioni normative contenute nel decreto in materia di autotrasporto, di motorizzazione civile e di circolazione dei veicoli, contenute agli articoli 4 (Norme per garantire la continuità del servizio di autotrasporto) e 5 (Disposizioni urgenti in materia di motorizzazione civile e di circolazione dei veicoli), con i quali sono stati profondamente innovati alcuni aspetti della normativa dell’autotrasporto.

È opportuno, al proposito, ricordare che le norme contenute in un Decreto Legge (come quelle in commento) acquistano efficacia il giorno stesso della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, cosicché le modifiche da ultimo introdotte costituiscono già legge applicabile.

D’altro lato, il Decreto Legge deve essere convertito con Legge parlamentare entro 60 giorni dalla sua emanazione e, pertanto, non si può escludere che le disposizioni contenute nel Decreto in commento decadano, come pure che vengano modificate in sede di conversione.

In sostanza quindi le norme qui di seguito commentate costituiscono attualmente legge dello Stato, ma non si può escludere a priori che la loro efficacia sia limitata a 60 giorni (ipotesi in realtà improbabile, quasi sempre il Parlamento approva la legge di conversione nei termini), ovvero che in sede di conversione siano apportate al testo modifiche, anche sostanziali (questa eventualità è molto più probabile della precedente).

I tempi di carico e scarico

L’articolo 6 bis del D. Lgs. 286/05 è stato integralmente sostituito dal primo comma dell’articolo 4 del Decreto Infrastrutture, innovando profondamente la disciplina dei tempi di attesa ai fini del carico e scarico e della relativa franchigia. In particolare la nuova disciplina si differenza dalla precedente in quanto:

  1. Il periodo di franchigia, connesso all’attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni di carico e scarico, da calcolare dal momento dell’arrivo del vettore al luogo di carico o scarico della merce, è pari a novanta minuti per ciascuna operazione”, mentre in precedenza era di due ore ed è stato quindi compresso di trenta minuti;
  2. Mentre in precedenza l’onere di fornire “indicazioni circa il luogo e l’orario di svolgimento di tali operazioni, nonché le modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico o di scarico” incombeva unicamente sul committente, in base alla nuova normativa può essere alternativamente assolto dal committente, dal destinatario della merce o da altro soggetto della filiera del trasporto;
  3. Nel caso in cui il vettore non dovesse ricevere tali indicazioni, “può dimostrare l’orario di arrivo nel luogo delle operazioni di carico o scarico mediante le risultanze del proprio sistema satellitare di geolocalizzazione del veicolo oppure con quelle del tachigrafo intelligente di seconda generazione”. Fornire istruzioni puntuali ed esaustive al vettore assurge quindi ad elemento fondamentale per la chiarezza dei rapporti tra le parti del contratto di autotrasporto;
  4. L’indennità di franchigia passa da 40 a 100 euro per ogni ora o frazione di ora di ritardo;
  5. Mentre nella previgente versione dell’articolo 6 bis l’unico soggetto tenuto a pagare l’indennità di franchigia (e, quindi, l’unico soggetto nei cui confronti il vettore aveva azione) era il committente, la nuova disciplina prevede espressamente che committente e caricatore siano tenuti in solido, “fatto salvo il diritto di rivalsa tra i coobbligati nei confronti dell’effettivo responsabile”. La nuova normativa inoltre richiama al proposito espressamente la possibilità per il vettore di fare ricorso alla procedura monitoria di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, conseguendo quindi un decreto ingiuntivo di pagamento;
  6. Contrariamente a quanto previsto in precedenza, la nuova normativa ha istruito un meccanismo di rivalutazione automatica dell’indennizzo, basato sull’indice FOI (indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi);
  7. La nuova normativa innova profondamente quella previgente anche statuendo che l’indennizzo è “dovuto anche qualora siano superati i tempi di esecuzione materiale delle operazioni di carico e scarico indicati nel contratto di trasporto e ciò risulti dalla documentazione di accompagnamento della merce o da ogni altro documento sottoscritto dal caricatore, dal committente o dal vettore”.
    La novità è sostanziale e consente di superare i dubbi interpretativi che erano sorti in precedenza in ordine alla rilevanza da attribuire ai tempi materiali necessari per seguire le operazioni di carico e di scarico e impone una revisione dei contratti in essere per disciplinare compiutamente questo aspetto;
  8. Infine la nuova disciplina prevede che “fermo restando che le operazioni di scarico possono essere svolte anche in assenza del conducente, è sempre assicurata al medesimo conducente la possibilità di essere presente e di visionare la regolarità delle operazioni di carico, con particolare riguardo alla sistemazione del medesimo sui veicoli”.

Le novità introdotte dalla nuova normativa per quanto concerne la disciplina dei tempi di carico e scarico hanno apportato sicuramente maggiore chiarezza all’istituto della franchigia, ma è altamente probabile che l’innalzamento dell’indennizzo e la struttura del meccanismo in base al quale deve essere calcolato implichino un inasprimento del contenzioso, destinato presumibilmente ad aumentare considerevolmente. È in ogni caso assolutamente opportuna una revisione dei contratti in essere per adeguarli al nuovo impianto normativo e predisporre le opportune cautele per evitare abusi.

Disciplina dei tempi di pagamento

Il secondo comma dell’articolo 4 del Decreto Infrastrutture introduce poche, ma non meno significative, modifiche all’articolo 83 bis del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, aggiungendo il comma 15 bis, in base al quale se la violazione dei termini di pagamento stabiliti dallo stesso art. 83 bis integri abuso di dipendenza economica ai sensi dall’articolo 9, comma 3-bis, secondo periodo, della legge 18 giugno 1998, n. 192. l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) potrà intervenire, d’ufficio o su segnalazione del creditore o del Comitato centrale dell’Albo dell’Autotrasporto, applicando anche al “cattivo pagatore” le sanzioni pecuniarie previste dall’art. 15 della legge n. 287/1990 (fino al 10% del fatturato dell’impresa inadempiente).

Ferme restando le difficoltà di accertare in concreto quando si verifichi una situazione di dipendenza economica sanzionabile, l’entità della sanzione in astratto comminabile impone ai committenti di servizi di autotrasporto di rispettare rigorosamente i termini di di pagamento imposti dalla legge e d verificare che i contratti in essere prevedano condizioni di pagamento compatibili con la normativa vigente, ricordando che ai sensi del comma 12 dell’art. 83 bis del D.L, 112/08, “il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada non può, comunque, essere superiore a sessanta giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte del creditore” e che pertanto precedere estensioni di tale termine (anche con locuzioni quali “60 giorni fine mese data fattura”) potrebbero comportare l’applicabilità delle sanzioni sopra richiamate,

Altre disposizioni

Con il terzo comma dello stesso articolo è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per il rinnovo del parco veicolare del settore dell’autotrasporto, da ripartirsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia. L’importo non sembra essere significativo rispetto al numero di imprese di autotrasporto attive sul territorio nazionale e all’entità del parco veicolare circolante, ma rappresenta in ogni caso un segnale di interesse dell’esecutivo per gli operatori della filiera logistica.

L’articolo 5 del Decreto Infrastrutture contiene invece “disposizioni urgenti in materia di motorizzazione civile e di circolazione dei veicoli”, modificando i compensi previsti per le a favore degli ispettori della motorizzazione e il regime autorizzativo per il rilascio delle targhe prova, di nessun interesse ai fini che qui ci occupano.

Conclusioni

Le modifiche introdotte dal Decreto Infrastrutture alla disciplina previgente dei tempi di carico e scarico e dei termini di pagamento impongono un’attenta valutazione dell’impianto contrattuale per verificarne l’adeguatezza rispetto alle novità da ultimo apportate.

È evidente che le previsioni contrattuali relative ai tempi di carico e scarico (e, conseguentemente, alla franchigia e all’indennità in ipotesi dovuta in caso di suo sforamento), se erano state strutturate in conformità alla normativa previgente, dovranno essere modificate e adeguate, mentre relativamente ai termini di pagamento è opportuno, anche a prescindere da quanto contrattualmente pattuito, verificare il puntuale rispetto (anche fattuale) del termine di 60 giorni dalla data di emissione della singola fattura per ogni pagamento, in considerazione dell’inasprimento dell’apparato sanzionatorio in caso di suo superamento.

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Questa rubrica è dedicata ai lettori che desiderano risposte in merito a questioni di natura legale. I quesiti possono essere inviati ad alice.borsani@tecnichenuove.com.

Avv. Stefano Fadda

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