Diritto di ritenzione su beni in giacenza

Condividi
Senior male warehouse worker loading or unloading boxes from a pallet truck.

E’ possibile esercitare il diritto di ritenzione su beni in giacenza presso il proprio magazzino, diversi peraltro da quelli per i quali è sorto il credito?

In base all’articolo 2761 cod. civ., “i crediti dipendenti dal contratto di trasporto e quelli per le spese d’imposta anticipate dal vettore hanno privilegio sulle cose trasportate finché queste rimangono presso di lui”….come pure “i crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale  a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro”, con la precisazione, ex terzo comma dell’art. 2756 cod. civ. che “il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non è soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno”.

È quindi pacifico che, sui beni in relazione a cui è sorto il credito, tanto il depositario quanto il vettore (e, quindi, l’operatore logistico) abbiano titolo per esercitare il privilegio ed il conseguente diritto di ritenzione.

Al proposito è opportuno chiarire che il credito in relazione a cui vengono esercitati deve essere certo, liquido ed esigibile, cosicché con riferimento a crediti non ancora scaduti non è in ogni caso legittimo esercitare alcun diritto, tantomeno quello di ritenzione.

In linea puramente teorica il diritto di ritenzione può essere esercitato esclusivamente su quello stesso bene che ha originato il credito a cui tutela il creditore agisce.

In giurisprudenza, peraltro, con riferimento al diritto di ritenzione esercitato sui beni trasportati, si è affermato che è legittimo il suo esercizio su beni diversi, quando vi sia un rapporto unitario tra vettore e committente (“i diritti di ritenzione e di privilegio sulle cose trasportate previsti dagli art. 2761 e 2576 c.c. in favore dei crediti dipendenti dal contratto di trasporto richiedono soltanto che la causa del credito sia il trasporto e cioè che vi sia un rapporto di connessione tra le cose e il credito, sì che tale privilegio è esercitabile anche su cose oggetto di un trasporto diverso da quello per cui è sorto il credito, se i singoli trasporti costituiscono esecuzione di un unico contratto”, Trib. Milano, 22/10/2012, in Redazione Giuffrè 2012).

 

Ti potrebbero interessare