Diritto di ritenzione su beni in giacenza e ritardo di consegna

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Diritto di ritenzione su beni in giacenza e ritardo di consegna
Diritto di ritenzione su beni in giacenza e ritardo di consegna

Due lettori della rivista Logistica hanno posto le loro domande all’avvocato Stefano Fadda, che come sempre ha risposto in maniera puntuale ed esaustiva. Ecco le domande arrivate in redazione:

  1. E’ possibile esercitare il diritto di ritenzione su beni in giacenza presso un suo magazzino, diversi peraltro da quelli per i quali è sorto il credito?
    In base all’articolo 2761 cod. civ., “i crediti dipendenti dal contratto di trasporto e quelli per le spese d’imposta anticipate dal vettore hanno privilegio sulle cose trasportate finché queste rimangono presso di lui”….come pure “i crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale  a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro”, con la precisazione, ex terzo comma dell’art. 2756 cod. civ. che “il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non è soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno”. È quindi pacifico che, sui beni in relazione a cui è sorto il credito, tanto il depositario quanto il vettore (e, quindi, l’operatore logistico) abbiano titolo per esercitare il privilegio ed il conseguente diritto di ritenzione. Per approfondire clicca qui.
  2. Quale normativa è applicabile al ritardo nella consegna dei prodotti oggetto della propria attività? É lecito che alcuni miei clienti abbiano manifestato l’intenzione di addebitarmi le penali loro applicate dai destinatari della merce?

    Non esiste nel nostro ordinamento una normativa specifica per disciplinare il ritardo in consegna nel contratto di logistica (e/o di autotrasporto), cosicché occorre fare riferimento ai principi generali in materia di corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il criterio in base a cui deve pertanto essere valutata la fattispecie è quello di cui all’art. 1176 cod. civ., in base al quale “nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia” e “nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”. Per approfondire clicca qui.

a cura di Stefano Fadda, Studio Legala Fadda, Genova – Milano

Questa rubrica è dedicata ai lettori che desiderano risposte in merito a questioni di natura legale.
I quesiti possono essere inviati a manuela.stella@tecnichenuove.com.

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