Dpcm Coronavirus: trasporto merci esigenza lavorativa

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L’uscita delle nuove restrizioni per contenere l’epidemia di COVID-19 hanno in un primo momento fatto temere il peggio ad imprenditori ed autotrasportatori

Un «infarto economico», così è stata definita la prospettiva che venissero sigillati i confini delle zone rosse e delle 14 province divenute zona arancione con l’entrata in vigore del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dcpm) dell’8 marzo, firmato da poche ore dal Presidente Conte.

È poi arrivata la precisazione, da parte della Protezione Civile, sulla possibilità di spostamento per chi, non contagiato e quindi non tenuto alla quarantena, debba farlo per lavoro. I vincoli del Dcpm non riguardano dunque il trasporto merci, se non per le norme di buon senso comportamentale.

«Comprovate esigenze lavorative»: il trasporto merci è una di queste

A lasciare il mondo della logistica e dell’imprenditoria lombarda, veneta ed emiliana con il fiato sospeso sono state le parole scritte nel Dcpm, proprio nell’Art. 1, comma a): 

« evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in

uscita dai territori di cui al presente articolo, nonche’ all’interno

dei medesimi territori, salvo che per  gli  spostamenti  motivati  da

comprovate esigenze lavorative  o  situazioni  di  necessita’  ovvero

spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso  il

proprio domicilio, abitazione o residenza; »

Comprovate esigenze lavorative” è la frase che ha fatto tremare ed al tempo stesso sperare gli operatori del settore, facendo scattare, sino al chiarimento arrivato in serata da parte del capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, i dubbi più schiaccianti: i lavoratori potranno raggiungere fabbriche e luoghi di lavoro a prescindere da dove abitano? E gli autotrasportatori? Potranno transitare con le merci all’interno e attraverso i confini delle zone arancioni?

Interrogativi che, anche su altri punti, sono sorti spontanei nella mente di molti per via della relativa vaghezza di alcune delle disposizioni.

Per avere un chiarimento definitivo si è dovuto aspettare la serata dell’8 marzo, quando una nota del Ministero degli Esteri, prima, ed un’ordinanza della protezione civile, poi, hanno specificato meglio in merito.

I chiarimenti al Dcpm sul trasporto merci

Il Ministero degli Esteri ha pubblicato una nota nella quale dichiara che «le merci possono entrare ed uscire dai territori interessati. Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all’interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci». 

Una precisazione che viene rafforzata in seguito dalla protezione civile, che emana un’ordinanza nella quale si dice che le restrizioni enunciate nel Dcpm 8 Marzo 2020 non si applicano al trasporto merci.

In particolare si specifica che le merci possono spostarsi “da” e “per” le zone arancioni.

Norme comportamentali per i lavoratori

Detto ciò, rimangono valide le prescrizioni generali del Dcpm in materia di prevenzione ed autoprotezione anche per chi ha il permesso di viaggiare per lavoro.

Per il trasporto merci, ad esempio, tali prescrizioni sono state raccolte da Assolombarda, che per le province di Milano, Monza Brianza e Lodi ha consigliato l’utilizzo di mascherine chirurgiche e guanti monouso agli autotrasportatori, con la raccomandazione a rispettare la distanza di sicurezza di 1 metro dagli altri individui nel caso in cui lo scarico e carico delle merci richieda la discesa dal mezzo.

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