Un lettore ci ha chiesto se sia legittimo utilizzare la firma elettronica semplice (intesa come generata automaticamente attraverso gestionale SAP, non autenticata) sui documenti di trasporto.
Al proposito si può osservare come la normativa in materia di documento di trasporto non richieda espressamente che lo stesso sia sottoscritto dal mittente e/o dal vettore, per cui su un piano meramente teorico anche qualora il documento non sia sottoscritto digitalmente sarebbe comunque idoneo a svolgere le funzioni per cui viene emesso.
L’art. 23-quater del D. Lgs. 82/05 ha inoltre modificato l’art. 2712 del codice civile, inserendo le riproduzioni informatiche (e, quindi, il documento informatico non sottoscritto digitalmente) nell’elenco delle rappresentazioni meccaniche di fatti o di cose che “formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.
L’efficacia probatoria
Ne deriva che il documento informatico – ancorché non sottoscritto – è giuridicamente rilevante, al pari di qualunque altra registrazione di atti o fatti.
Dal punto di vista sostanziale dunque esso è equiparabile a un documento cartaceo: è valido ed è liberamente valutabile in giudizio esattamente come un qualsiasi atto scritto.
Tale tipologia di documento non ha peraltro l’efficacia probatoria della scrittura privata, cosicché in un eventuale contenzioso è sufficiente il “disconoscimento di conformità” da parte del soggetto nei cui confronti viene prodotto per privarlo di efficacia probatoria.
In altre parole, se da un punto di vista meramente teorico sembra possibile utilizzare documenti di trasporto elettronici, considerazioni di ordine pratico suggeriscono invece di evitarne l’impiego, per scongiurare il rischio di impossibilità di gestire il contenzioso.
Avvocato Stefano Fadda, Studio Fadda Milano – Genova