Emissione fattura per contratto con termini di consegna DAP Incoterms 2020

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Da quale momento può essere emessa la fattura relativa a beni oggetto di un contratto di compravendita con termine di consegna DAP Incoterms 2020?

Come è noto il DPR 633/72 per determinare il momento dal quale sorge l’obbligo di emettere fattura fa riferimento al momento in cui è avvenuta “la cessione di beni.

Questa espressione peraltro è, da un punto di vista giuridico, ambigua, non essendo chiaro se deve essere riferita al passaggio di proprietà dei beni oggetto del contratto di compravendita o alla loro consegna.

Nel “sentire” comune questi due momenti coincidono, ma dal punto di vista normativo non sono coincidenti.

L’articolo 1376 cod. civ. dispone infatti che “nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato”.

La vendita è quindi un contratto consensuale, i cui effetti (primo fra tutti, il trasferimento della proprietà del bene che ne costituisce oggetto) si realizzano in linea generale  nel momento in cui le parti si sono accordate sugli elementi essenziali del contratto.

Questa regola generale peraltro conosce  delle eccezioni ed ai fini che qui interessano, assume in particolare rilevanza quanto disposto dall’articolo  1378 cod. civ,. In virtù del quale “nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la proprietà si trasmette con l’individuazione fatta d’accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti” e “trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo a un altro, l’individuazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere”.

Le vendite realizzate nello svolgimento di un’attività attività imprenditoriale rientrano in genere in una di queste previsioni, cosicché (salvo accordi contrari tra le parti) il passaggio di proprietà dei beni che ne costituiscono oggetto si realizza nel momento in cui le cose stesse vengono consegnate al vettore.

Con riferimento al momento della consegna, invece, l’articolo 1510 cod. civ. prevede che “in mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell’impresa” e che “salvo patto o uso contrario, il venditore si libera dall’obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere; le spese sono a carico del compratore”.

In questo contesto peraltro si inseriscono gli Incoterms, che, in quanto “condizioni di consegna” costituiscono appunto un “patto contrario” con cui le parti del contratto disciplinano i le modalità in base alle quali la consegna si perfezionerà.

Il termine DAP in particolare prevede che la consegna del bene si perfezioni  quando la merce viene messa a disposizione del compratore sul mezzo di trasporto di arrivo pronta per la scaricazione e  nel luogo di destinazione convenuto o  nel punto concordato all’interno di quel luogo, se tale punto è stato concordato.

Adottando questa condizione di resa il momento della consegna viene quindi differito  rispetto a quanto previsto dal nostro codice.

La cessione dei beni quindi, intesa nel senso (proprio della normativa fiscale) di momento in cui i rischi inerenti la cosa oggetto del contratto di compravendita di trasferiscono  da venditore a compratore, nel caso di vendita a condizione DAP Incoterms 2020 si perfeziona nel momento in cui il mezzo su cui i beni sono trasportati giunge a destino e da tale momento potrà  essere emessa la fattura.

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