Fusto danneggiato e materiale disperso. Quali azioni intraprendere?

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Truck driver sitting in his truck cabin feeling worried and upset. Truck driver lifestyle and problems.

Quali iniziative assumere nei confronti di un vettore cui era stato affidato il trasporto di un fusto di liquido refrigerante dalla Romania all’Italia, posto che all’arrivo a destino il fusto è risultato danneggiato, tanto che “l’intero contenuto si è riversato sul piazzale del destinatario”?

Nel caso di specie la responsabilità del vettore, sulla base di quanto riferito, è evidente, ferma restando la particolarità del fatto che il danneggiamento del fusto sia avvenuto immediatamente prima dell’ingresso nel piazzale del destinatario, se non addirittura in fase di scarico (se, come riferito, tutto il contenuto si è riversato nel piazzale stesso), con la conseguenza che sarebbe opportuno acquisire ulteriori elementi in ordine alla dinamica del sinistro non essendo possibile escludere a priori che la rottura sia avvenuto durante la fase di scarico del fusto (se così fosse, occorrerebbe ovviamente individuare il soggetto che ha materialmente scaricato il fusto, unico responsabile del sinistro).

Quanto sopra premesso il vero problema in questi casi è dato dal fatto che il giudice territorialmente competente a conoscere della controversia relativa a danni occorsi durante il trasporto deve essere individuato in base all’articolo 31 della Convenzione CMR, secondo il quale:

1. Per tutte le controversie concernenti i trasporti sottoposti alla presente Convenzione, l’attore può adire oltre ai giudici dei Paesi contraenti designati di comune accordo dalle parti, i giudici del Paese sul cui territorio:

  1. il convenuto ha la sua residenza abituale, la sua sede principale o la succursale o l’agenzia per il cui tramite è stato concluso il contratto di trasporto, o
  2. si trova il luogo del ricevimento della merce o quello previsto per la riconsegna, e non gli è consentito adire altri giudici”.

In sostanza quindi, ove non vi sia un accordo tra committente del trasporto e  vettore per derogare ai criteri di determinazione della competenza individuati dalla Convenzione, per agire giudizialmente nei confronti del vettore e conseguire (ove ne ricorrano i presupposti) il risarcimento del danno subito dalla merce trasportata è necessario radicare il giudizio nel paese in cui ha sede il vettore.

In considerazione delle caratteristiche del servizio indicate , è assolutamente probabile che in questo caso il vettore sia di nazionalità rumena, il che potrebbe indurre a ritenere antieconomico il ricorso alla via giudiziale, preferendosi invece una soluzione commerciale.

In via generale, e senza riferimento al caso concreto sottoposto , è sempre opportuno stipulare con i vettori contratti scritti, anche quando i servizi hanno carattere di internazionalità, disciplinando (tra gli altri) anche questo aspetto.

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