Import Control System UE, cosa cambia per lo sdoganamento in entrata delle merci

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A partire da giugno 2024 l’ICS2 entra nella terza fase: più stringenti le dichiarazioni di sicurezza sulle merci in ingresso nella UE, rischio di blocco per gli operatori inadempienti

L’Unione Europea sta implementando un nuovo sistema di controllo delle importazioni, noto come Import Control System 2 (ICS2): si tratta di una metodologia di tracciatura della filiera logistica progettata per migliorare la sicurezza delle merci che entrano nell’UE, esercitando un controllo più stringente delle spedizioni in arrivo.

L’iter è in corso da marzo 2021 e la sua implementazione è stata portata avanti per step graduali. Attualmente in vigore la ‘Release 2’ su 3, nel suo ultimo passaggio prevede la piena adozione della trasmissione informatizzata di una serie di dati in accompagnamento delle merci in entrata nell’Unione europea più completa ed esaustiva che in passato.

Cos’è l’ICS2 e a cosa serve

L’ICS2 è un sistema di informazioni su larga scala che raccoglie dati su tutte le merci che entrano nell’UE prima del loro arrivo

Gli operatori economici sono tenuti a dichiarare i dati di sicurezza (classificati come safety & security) al sistema attraverso la Entry Summary Declaration (ENS). 

Questo sistema permette alle autorità doganali dell’UE di identificare meglio le spedizioni ad alto rischio e di intervenire nel punto più appropriato della catena di approvvigionamento: lo scopo finale è tutelare il mercato interno europeo ed i flussi commerciali legittimi.

Timeline delle fasi di entrata in vigore

L’implementazione di ICS2 è stata articolata in tre fasi successive, al fine di coinvolgere gli operatori economici in modo graduale, a partire dal 2021. Nel dettaglio, la Release 1 è entrata in vigore a partire dal 15 marzo di tre anni fa, riguardando i soli operatori postali e corrieri espresso per via aerea; come recita il sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM): «Si introduce l’obbligo per questi soggetti di trasmettere al sistema ICS2 un set minimo di dati di una ENS prima dell’imbarco della merce sull’aeromobile (PLACI), al fine di eseguire i soli controlli di sicurezza».

La Release 2 è invece in vigore dal 1° marzo 2023, estende l’obbligatorietà di adesione ad ICS2 a tutte le merci in ingresso nel territorio doganale dell’Unione trasportate per via aerea; la trasmissione del set di informazioni rimane invariato rispetto al primo step.

Infine la Release 3: In vigore dal 1° marzo 2024, «estende integralmente i nuovi obblighi ai processi operativi e di gestione dei rischi anche a tutte le merci in ingresso nel territorio doganale dell’Unione trasportate per via marittima» (ADM).

Cosa cambia da giugno 2024

L’applicazione della terza fase arriverà per i carrier marittimi il 3 giugno 2024, quando l’ICS2 sarà applicato a tutte le merci in ingresso nel territorio doganale dell’Unione, indipendentemente dal mezzo di trasporto. 

Questo significa che tutti gli operatori economici coinvolti nel movimento internazionale di merci dovranno presentare la Dichiarazione sommaria di entrata (ENS) a ICS2: la quantità di informazioni da fornire sarà dunque superiore all’attuale.

L’indirizzo completo del mittente di origine e del destinatario finale, il codice della merce sotto forma di codice HS a sei cifre, nonché l’EORI (successore del numero doganale a livello UE) del destinatario saranno da fornire all’atto della prenotazione degli ingressi della merce. Poiché tali informazioni sono appannaggio degli spedizionieri, le compagnie di shipping dovranno lavorare a stretto contatto con questi ultimi.

Che cos’è una ENS

La Dichiarazione sommaria di entrata (Entry Summary Declaration, abbreviata in ENS) è un documento richiesto dalle dogane dell’UE per effettuare una valutazione di sicurezza valida per tutte le merci in arrivo nei porti dell’UE. 

Gli operatori economici devono fornire ogni informazione relativa alla merce alla compagnia di spedizione: spetta quindi a quest’ultima comunicare i dati attraverso lo Shared Trader Interface (STI) per la presentazione alle dogane dell’UE.

Consequenze per gli operatori economici inadempienti

Gli operatori economici che non rispettano l’ICS2 potrebbero trovarsi di fronte a conseguenze diverse. Se non saranno pronti entro la scadenza stabilita e non forniranno i dati richiesti dal sistema ICS2, le spedizioni e le merci saranno fermate alle frontiere dell’UE e le merci in questione non saranno quindi sdoganate. 

In caso di discrepanze nei dati presentati, la merce può essere trattenuta alla frontiera doganale dell’UE, causando ritardi nella catena di approvvigionamento e sanzioni per la non conformità.

L’ICS2 rappresenta un passo importante verso un controllo più efficace ed efficiente delle merci in ingresso nell’UE, ma entro giugno gli operatori economici devono essere pronti per questa transizione e assicurarsi di rispettare tutte le nuove normative per evitare ritardi e sanzioni.

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