In attesa della digitalizzazione: il protocollo addizionale della Convenzione CMR

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E’ possibile utilizzare la lettera di vettura CMR in formato elettronico?

Occorre innanzitutto premettere che l’Italia non ha ancora sottoscritto e adottato il Protocollo addizionale della Convenzione CMR in data 20 febbraio 2008 (entrato in vigore il 5 giugno 2011), con il quale sono state stabilite le regole per l’utilizzo della lettera di vettura internazionale in formato elettronico, cosicché allo stato deve escludersi che sia legittimo utilizzare questo strumento per trasporti originati e destinati dal/al nostro paese.

È peraltro probabile che anche l’Italia adotti a breve il Protocollo ed è quindi opportuno riassumerne il contenuto, anche in considerazione del fatto che queste regole trovano in ogni caso applicazione con riferimento a trasporti eseguiti tra i paesi originariamente firmatari e quelli che l’hanno successivamente adottato (in totale più di trenta nazioni il cui elenco completo, in costante aggiornamento, è consultabile sulla pagina del sito delle Nazioni Unite in cui è indicato lo stato di adesione di ogni convenzione internazionale).

Il protocollo addizionale della Convenzione CMR

L’articolo 2 del Protocollo prevede che “fatte salve le disposizioni del presente Protocollo, la lettera di vettura di cui alla Convenzione come pure qualsiasi domanda, dichiarazione, istruzione, ordine, riserva o altra comunicazione concernente l’esecuzione di un contratto di trasporto cui si applica la Convenzione possono essere compilati mediante comunicazione elettronica.
Una lettera di vettura conforme al presente Protocollo sarà considerata equivalente alla lettera di vettura di cui alla Convenzione e pertanto avrà la stessa forza probante e produrrà gli stessi effetti di quest’ultima”.

Cosa si intende per comunicazione elettronica

Per comunicazione elettronica, ai sensi dell’art. 1 del Protocollo, si intende “l’informazione registrata, inviata, ricevuta o conservata con mezzi elettronici, ottici, numerici o con mezzi equivalenti atti a rendere accessibile l’informazione comunicata per l’ulteriore consultazione”.

In base all’articolo 3 del Protocollo la lettera di vettura elettronica deve essere autenticata dalle parti del contratto di trasporto per mezzo di una firma elettronica affidabile che offra garanzie riguardo alla sua connessione con la lettera di vettura elettronica e che:

1. sia connessa esclusivamente al firmatario;
2. permetta di identificare il firmatario;
3. sia stata creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo;
4. sia collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati.

Si tratta in sostanza di quella che nell’ambito del nostro ordinamento viene definita firma elettronica avanzata ai sensi dell’articolo 1 del D. Lgs. 82/05.

In base all’articolo 4 del Protocollo, inoltre “la lettera di vettura elettronica contiene le stesse indicazioni della lettera di vettura di cui alla Convenzione” e “il procedimento impiegato per compilare la lettera di vettura elettronica deve garantire l’integrità delle indicazioni che essa contiene a partire dal momento in cui è stata compilata per la prima volta nella sua forma definitiva”.

Obiettivo sicurezza

Per conferire ancora maggior sicurezza al sistema, l’articolo 5 del Protocollo prevede che le parti interessate ad avvalersi della lettera di vettura sono tenute a stabilire “di comune accordo le procedure e la loro attuazione al fine di conformarsi alle disposizioni del presente Protocollo e della Convenzione”, per determinare, tra l’altro, il metodo per compilare e consegnare la lettera di vettura; le procedure adottate per assicurare che la lettera di vettura elettronica mantiene la sua integrità; Il modo in cui è data conferma che la riconsegna al destinatario ha avuto luogo e le procedure che permettono di completare o di modificare la lettera di vettura elettronica.

Un sistema blindato

Il sistema delineato dal Protocollo è quindi complesso e blindato, garantendo un livello di sicurezza elevatissimo, sia attraverso l’impiego di strumenti tecnici suscettibili di conferire allo scambio documentale attuato elettronicamente garanzie di identificabilità dell’autore ed immodificabilità del documento pressoché assolute, sia conferendo centralità allo strumento contrattuale ed alla comune volontà delle parti, chiamate a definire in dettaglio le procedure operative da adottare per la gestione documentale informatizzata.

È questo forse l’aspetto dall’attuazione più complessa, anche in considerazione del rilevante numero di soggetti coinvolti (oltre a committente e vettore, il destinatario, eventualmente le banche e le compagnie di assicurazione, intermediari e subvettori) e sarebbe opportuno chiedersi se, per attuare la transizione dalla documentazione cartacea a quella informatizzata, sia opportuno prevedere regole suscettibili di garantire l’assoluta sicurezza dell’operazione (ad un livello di gran lunga superiore da quello consentito dai documenti tradizionali), imponendo alle parti intenzionate ad avvalersene il rispetto di procedure talmente complesse da scoraggiarne la concreta diffusione.

Stefano Fadda, Studio Fadda, Genova-Milano

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