Indennità di sosta per il container da scaricare

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Va considerata legittima la pretesa di un vettore di addebitare le indennità di sosta nel caso di consegna a destino di un container, per svuotare il quale il veicolo sia stato fermo presso il magazzino del ricevitore per oltre tre ore, in quanto la merce stivata all’interno del contenitore non era stata preventivamente pallettizzata?

In base all’articolo 6 bis, primo comma, del D. Lgs. 286/05 , “nel contratto scritto è indicato il periodo di franchigia, connesso all’attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni di carico e scarico, da calcolare dal momento dell’arrivo del vettore al luogo di carico o scarico della merce, che non può essere superiore alle due ore di attesa sia per il carico che per lo scarico. A tal fine il committente è tenuto a fornire al vettore indicazioni scritte circa il luogo e l’orario in cui sono previste le operazioni di carico o di scarico, nonché’ le modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico o di scarico”.

Il quarto comma dello stesso articolo prevede invece che “in caso di contratti non stipulati in forma scritta, il periodo di franchigia connesso alla sosta dei veicoli in attesa di carico o di scarico non può essere complessivamente superiore alle due ore di attesa sia per il carico che per lo scarico”.

A prescindere dalla forma assunta dal contratto (scritta o non scritta) i tempi di attesa al carico ed allo scarico non possono quindi essere superiori alle due ore.

La norma peraltro non si riferisce al tempo materiale per effettuare le operazioni di carico e/o scarico, ma  determina il periodo massimo di attesa per poter iniziare ad effettuare tali operazioni.

A meglio chiarire questo aspetto è intervenuto il Decreto Dirigenziale n. 69 del 24 marzo 2011, il cui articolo 1, comma 1, prevede che “la disciplina di cui al presente decreto si applica ai tempi di attesa ai fini del carico e dello scarico previsti nei contratti di trasporto, in forma scritta o in forma verbale, nei casi in cui le operazioni di carico o di scarico avvengono in territorio nazionale”, mentre il successivo articolo 2, comma 3, chiarisce che “il periodo di franchigia non comprende il tempo necessario allo svolgimento materiale delle operazioni di carico o scarico, né i tempi di attesa durante i periodi di inattività del mittente o del destinatario, qualora detti periodi di inattività siano segnalati nelle indicazioni scritte fornite al vettore prima della partenza. I tempi di attesa rientranti nel periodo di franchigia devono essere calcolati singolarmente per ogni operazione di carico o di scarico”.

La pretesa del vettore cui fa riferimento la richiesta non deve pertanto ritenersi legittima, salvo il caso in cui il contratto preveda espressamente una tempistica da computare anche con riferimento alla fase di svuotamento del container (come ad esempio è prassi nei contratti stipulati con le compagnie marittime, nei quali è quasi sempre disciplinato questo aspetto).

Ancora una volta emerge con evidenza l’opportunità di predisporre contratti scritti per disciplinare il rapporto committente / vettore, in modo tale da evitare possibili fraintendimenti nello svolgimento dei servizi.

 

 

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