L’autista ha l’obbligo di mostrare al caricatore i documenti propri e del mezzo?

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Non esistono norme imperative che impongano all’autista di esibire al caricatore i documenti propri e del mezzo.

Gli unici soggetti legittimati ex lege a verificare i documenti di terzi sono le autorità di pubblica sicurezza.

Quanto sopra premesso, nella prassi generalmente gli autisti non hanno difficoltà ad esibire i documenti propri e del mezzo, ma nel caso in cui non ci fosse collaborazione l’unica soluzione è quella contrattuale.

In base all’art. 1372 c.c., infatti,  “il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge”.

È quindi opportuno disciplinare contrattualmente anche questo aspetto, introducendo clausole contrattuali che impongano al vettore di dare disposizione ai propri autisti di esibire i documenti ritenuti opportuni.

Poiché il contratto “ha forza di legge tra le parti”, nel caso in cui un autista  non dovesse ottemperare all’invito a mostrare i documento propri e del mezzo in occasione di un trasporto regolato da un contratto in cui sia stata inserita una previsione di questo obbligo, il caricatore avrebbe titolo per chiedere al vettore il risarcimento del conseguente danno.

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