Le modifiche del Codice Civile sui contratti di trasporto e di spedizione

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La rubrica dell’articolo in commento non deve peraltro indurre a ritenere che le modifiche apportate abbiano stravolto la normativa di settore, essendosi invece limitate ad apportare alcuni cambiamenti (sicuramente opportuni, anche in considerazione del fatto che le novità sono improntate ad adeguare la normativa di settore alle esigenze – o almeno ad alcune esigenze – degli operatori della filiera logistica), senza peraltro stravolgere il sistema legislativo vigente.

All’articolo 1696 cod. civ. (rubricato “Limite della responsabilità vettoriale”), oltre ad essere state apportate alcune modifiche di dettaglio, è stato aggiunto un terzo comma, in base al quale “Nel caso in cui il trasporto sia effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non può in ogni caso essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a 3 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali”.

La modifica è sostanziale, in quanto introduce per la prima volta nell’ordinamento un limite di responsabilità vettoriale applicabile ai trasporti intermodali, recependo in questo modo le esigenze degli operatori logistici e fornendo una soluzione concreta  al problema di individuare il regime di responsabilità applicabile nel caso in cui non sia possibile determinare in quale fase di un trasporto complesso si sia verificato un determinato danno.

È stata inoltre modificata la definizione del contratto di spedizione di cui all’art. 1737 cod. civ.,  per uniformarla  opportunamente  a quanto disposto dall’articolo 1 della legge 1442/41 (“Istituzione di elenchi autorizzati degli spedizionieri”), prevedendo quindi  che lo spedizioniere possa concludere i contratti di trasporto stipulati in esecuzione del mandato conferitogli dal cliente tanto o in nome proprio e per conto del proprio mandante (come previsto dalla formulazione previgente), quanto  in nome e per conto dello stesso, nel caso in cui  sia “dotato di poteri di rappresentanza”.

La modifica è sicuramente opportuna, in quanto la coesistenza di due differenti definizioni normative del contratto di spedizione era ad oggi motivo di difficoltà interpretative.

Nello stesso articolo, con implicito riferimento ai contratti di trasporto intermodali e/o multimodali, è stato anche previsto che il mandato conferito allo spedizioniere possa avere a oggetto la stipula di una pluralità di contratti di trasporto, adattando cosi il testo alle mutate esigenze di una logistica efficiente e moderna.

Il successivo articolo 1739 è stato modificato nella forma più che nella sostanza, al fine di attualizzarlo e renderlo più facilmente comprensibile.

È stato inoltre soppresso il terzo comma dell’articolo stesso, in base al quale “I premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono essere accreditati al committente, salvo patto contrario”.

All’articolo 1741, in cui sono disciplinati diritti e obblighi dello spedizioniere-vettore (inteso come il soggetto che “con mezzi propri o altrui assume l’esecuzione del trasporto, in tutto o in parte”), è stato specificato che “nell’ipotesi di perdita o avaria delle cose spedite, si applica l’articolo 1696” (e, quindi, la limitazione di responsabilità riconosciuta al vettore): la precisazione appare pleonastica, ma ideona a conferire comunque maggiore chiarezza.

Anche l’articolo 2761 cod. civ. è stato modificato, per estendere il privilegio attribuito ai “crediti dipendenti dal contratto di trasporto” anche  a quelli maturati dallo spedizioniere, eliminando in questo modo una disparità di trattamento che aveva scarsa giustificazione logica.

È stato inoltre normativamente recapito l’orientamento giurisprudenziale  in base al quale il “privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché tali trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative”, eliminando cosi ogni possibile residuo dubbio al riguardo.

Ai crediti del mandatario per i diritti doganali corrisposti per conto del mandante è stato infine attribuito lo stesso privilegio riconosciuto ai crediti dello Stato per le imposte.

È indubbio che le modifiche da ultimo introdotte nella disciplina codicistica dei contratti di trasporto e spedizione costituiscano un primo importante passo per attualizzare la normativa di settore, adeguandola alle mutate esigenze degli operatori e alle modalità in base a cui viene svolta l’attività logistica: la strada da percorrere per arrivare ad una legislazione suscettibile di fornire risposte concrete;  univoche ed esaustive  alle esigenze della filiera logistica è ancora lunga, fermo restando l’apprezzamento  per gli sforzi svolti dal legislatore e dalle associazioni di  categoria  interessate, che hanno fornito concreto supporto nella predisposizione delle novità cui si è fatto cenno sopra.

 

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