Merce danneggiata e liquidazione del danno

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merce danneggiata

Come può essere quantificata la liquidazione del danno da responsabilità vettoriale, nel caso in cui venga accertata la colpa grave del vettore, con particolare riferimento alla possibilità di addebitare al vettore stesso un importo pari al prezzo indicato nella fattura di vendita dei prodotti danneggiati durante il trasporto?
 

 

Il primo comma dell’articolo 1696 cod. civ. prevede che il danno da responsabilità vettoriale vada calcolato in base al “prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna”.

Il secondo comma dello stesso articolo, peraltro, prevede che nel caso di trasporti nazionali il risarcimento dovuto dal vettore non possa “essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta”, mentre il quarto v comma dello stesso articolo dispone che il vettore non possa “avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l’avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l’esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell’esercizio delle loro funzioni”.

È noto che la responsabilità vettoriale è configurata in base ai principi del receptum, cosicché “nel trasporto di cose, il mittente che domandi al vettore il risarcimento del danno patito in conseguenza della perdita della merce trasportata ha il solo onere di provare la perdita del carico ed il valore di esso, ma non anche di avere indennizzato il destinatario della merce per ….

 

 

a cura di Stefano Fadda, Studio Legala Fadda, Genova – Milano

Questa rubrica è dedicata ai lettori che desiderano risposte in merito a questioni di natura legale.
I quesiti possono essere inviati a manuela.stella@tecnichenuove.com.

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