Il Consiglio dell’Unione europea ha formalmente adottato una direttiva che modifica il regime IVA applicabile alle vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi.
Il nuovo quadro normativo mira a contrastare l’evasione fiscale e a rafforzare la riscossione dell’IVA, imponendo nuove regole ai fornitori extra-UE e alle piattaforme digitali.
Il cambiamento sostanziale consiste nello spostamento dell’onere dell’IVA dal consumatore finale al venditore o alla piattaforma, ridefinendo completamente i flussi di responsabilità nel commercio elettronico transfrontaliero.
Nuove regole per i fornitori
Le vendite online di beni provenienti da Paesi non appartenenti all’UE saranno soggette a una nuova logica: l’IVA dovrà essere versata direttamente dai soggetti che effettuano le transazioni, cioè i venditori o le piattaforme.
La direttiva stabilisce che la responsabilità fiscale ricade nel Paese di destinazione del bene, dove si applicano le regole IVA locali. Per agevolare questo processo, viene incentivato il sistema Import One-Stop-Shop (IOSS), che consente il pagamento centralizzato dell’IVA in un solo Stato membro.
Chi non utilizza l’IOSS dovrà registrarsi singolarmente in ogni Stato UE in cui opera, aumentando significativamente la complessità amministrativa.
Cosa significa per logistica e trasporti
Le nuove disposizioni comportano ricadute rilevanti per il comparto della logistica e dei trasporti.
In primo luogo, si alleggeriscono gli adempimenti per i consumatori, ma aumentano le responsabilità per i fornitori e le piattaforme.
Gli operatori logistici dovranno aggiornare i sistemi informatici per tracciare i codici IOSS e identificare correttamente il soggetto passivo IVA, il che implica investimenti tecnologici e nuove procedure di controllo.
Corrieri, spedizionieri e doganalisti potranno beneficiare di flussi semplificati, ma solo in caso di adozione dell’IOSS; in presenza, infatti, di venditori non registrati, il rischio è di incorrere in un incremento dei ritardi doganali, in una maggiore incertezza sui tempi di consegna e in possibili danni nella relazione con i clienti finali.
Tempistiche e prospettive future
La direttiva entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE, con applicazione effettiva dal 1° luglio 2028.
Tale intervallo temporale è pensato per offrire un margine di adeguamento sia normativo che operativo.
Nei prossimi anni, aziende, operatori logistici e istituzioni saranno chiamati a rivedere processi e infrastrutture per garantire conformità e continuità nei servizi, in quanto la direttiva segna un’evoluzione strategica verso una maggiore uniformità fiscale europea, con potenziali benefici in termini di equità, semplificazione e trasparenza.