Un lettore ci segnala che il contratto di autotrasporto utilizzato dalla sua azienda per disciplinare il rapporto con i vettori di cui si avvale prevede espressamente la possibilità per il committente di richiedere la documentazione attestante la regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale dei subvettori eventualmente impiegati per eseguire i trasporti. Il quesito posto è il seguente: è necessario effettuare questa ulteriore verifica? Se sì, con quale cadenza periodica?
Il comma 1 dell’articolo 6 ter del D. Lgs. 286/05 prevede espressamente che “il vettore incaricato della prestazione di un servizio di trasporto può avvalersi di subvettori nel caso in cui le parti concordino, alla stipulazione del contratto o nel corso dell’esecuzione dello stesso, di ricorrere alla subvettura. Il vettore assume gli oneri e le responsabilità gravanti sul committente connessi alla verifica della regolarità del subvettore, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter dell’articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni”.
Gli obblighi della committenza
Il comma 4 ter dell’articolo 83 bis, richiamato dalla norma sopra riportata, prevede a sua volta che il committente che non abbia verificato la regolarità del vettore (e solo del vettore) “è obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali subvettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”.
Il sistema delineato dalla normativa di settore è pertanto chiaro ed univoco:
- il committente è tenuto a verificare la regolarità del primo vettore;
- l’onere di verificare la regolarità di eventuali subvettori incombe esclusivamente sul primo vettore, fermo restando che la possibilità da parte sua di avvalersi di subvettori deve essere “concordata” con il committente (in altre parole, è soggetta ad autorizzazione da parte del committente);
- 3. nel caso in cui il committente abbia correttamente verificato la regolarità del primo vettore non potrà essere chiamato a rispondere di eventuali irregolarità dei subvettori, che resteranno ad esclusivo carico dello stesso primo vettore, qualora non ne abbia a sua volta verificato la regolarità.
In questa prospettiva, quanto previsto dal contratto richiamato dal lettore dovrebbe essere considerata ipotesi residuale, destinata a trovare applicazione solo ed esclusivamente nel caso in cui dovessero emergere dubbi in ordine alla regolarità dei subvettori, per prevenire possibili problemi.
Generalizzare questa tipologia di verifica, applicandola a tutti i vettori, potrebbe portare ad un’estensione della responsabilità della committente, la quale potrebbe essere chiamata a rispondere dell’esito di una verifica che, pur non imposta dalla legge, è stata adottata nella prassi commerciale dei suoi rapporti con i primi vettori. Mi riferisco in particolare all’ipotesi in cui, dopo una verifica della regolarità del subvettore effettuata con esito positivo, lo stesso subvettore dovesse successivamente incorrere in irregolarità non riscontrate a priori.
Rischi e vantaggi
In definitiva ritengo che nell’adottare la soluzione ipotizzata da lettore si consegua un inasprimento dei rischi senza alcun concreto vantaggio. L’impego di subvettori da parte del vettore principale resta in ogni caso uno dei fattori di maggior rischio per il committente dei servizi di autotrasporto, sia in relazione alla possibilità per il subvettore di ricorrere alla c.d. azione diretta nel caso in cui il primo vettore non provveda al pagamento del nolo dovuto, sia per il rigoroso regime di corresponsabilità con il committente previsto dalla normativa attuale, cosicché nel redigere i contratti di autotrasporto si rende necessario adottare le opportune cautele nell’individuare la disciplina dell’istituto più idonee a bilanciare le esigenze di flessibilità del vettore nell’utilizzo di subvettori con la necessità di tutelare adeguatamente la posizione del committente. A tal fine la prima cautela da adottare in concreto concerne l’individuazione positiva dei subvettori il cui impiego sia “concordato”, indicandoli dettagliatamente in un allegato al contratto.
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Questa rubrica è dedicata ai lettori che desiderano risposte in merito a questioni di natura legale. I quesiti possono essere inviati ad alice.borsani@tecnichenuove.com.
Avv. Stefano Fadda