Responsabilità in caso di incendio dell’automezzo

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fast Italian firefighters climb on firetrucks during an emergency

 

Definiamo quale è la disciplina della responsabilità vettoriale in caso di incendio dell’automezzo con conseguente perdita delle merci caricate ed in particolare se il vettore possa “invocare la limitazione di responsabilità secondo Legge 286/2005 per trasporti nazionali e secondo CMR per trasporti internazionali, oppure sia responsabile per l’intero valore delle merci andate perdute”

Per valutare quale sia il regime di responsabilità applicabile al caso ipotizzato, sarebbe necessario conoscere quale sia, in concreto, la causa dell’incendio.

L’incendio in questo caso è infatti elemento costitutivo dell’evento dannoso, ma non ne è la causa ai fini dell’individuazione  del regime di responsabilità applicabile.

Se, ad esempio, l’incendio fosse stato appiccato da un fulmine, il vettore andrebbe esente da responsabilità, essendo l’evento imputabile sicuramente al caso fortuito, mentre se   l’incendio si fosse sviluppato per un cortocircuito imputabile a difetto di manutenzione dell’impianto elettrico del veicolo, sarebbe probabilmente configurabile la colpa grave del vettore, con conseguente inapplicabilità dei limiti di responsabilità previsti dalla normativa vigente, cosicché il vettore sarebbe chiamato a rispondere del danno in base al valore effettivo della merce trasportata.

In estrema sintesi, non è possibile rispondere al quesito posto in via generale ed astratta, essendo invece necessario valutare nello specifico ed in concreto il singolo sinistro.

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