Riserva formulata oralmente

Condividi

Può essere considerata efficace la riserva formulata oralmente e non trascritta nel documento di trasporto quando il mezzo su cui la merce era caricata sia giunto a destino?

La giurisprudenza è univoca nell’affermare che le riserve possono essere apposte in qualsiasi forma, attribuendo rilevanza anche alla riserva orale (cfr., per tutte, Cass., 23 luglio 1990, n. 7463).

Nel caso in cui la riserva sia stata formulata solo oralmente, peraltro, si potrebbe successivamente porre un problema di natura probatoria, essendo difficile provare nell’eventuale giudizio sia che la riserva sia stata formulata, sia che sia stata formulata con modalità corrette  (la c.d. riserva generica è priva di effetti) sia che sia stata  infine formulata  nel rispetto dei termini di legge (al ricevimento della merce trasportata  in caso di vizio apparente ed entro otto giorni – sette se il trasporto è internazionale e soggetto alla CMR -per i vizi occulti).

Nel caso di trasporto soggetto a CMR, inoltre, ai sensi dell’articolo 30 della Convezione stessa le riserve per perdite o di avarie non apparenti devono necessariamente essere formulate in forma scritta, come pure quelle per il ritardo nella  riconsegna (in questo caso, nel termine di 21 giorni da quello in cui la merce è stata messa a disposizione del destinatario).

Ti potrebbero interessare