Ritardi e penali nelle consegne di merci

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Quale normativa è applicabile al ritardo, da parte di un operatore logistico, nella consegna dei prodotti oggetto della propria attività, specificando che alcuni suoi clienti hanno manifestato l’intenzione di addebitargli le penali loro applicate dai destinatari della merce?

Non esiste nel nostro ordinamento una normativa specifica per disciplinare il ritardo in consegna  nel contratto di logistica (e/o di autotrasporto), cosicché occorre fare riferimento ai principio generali  in materia di corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Il criterio in base a cui deve pertanto essere valutata la fattispecie è quello di cui all’art. 1176 cod. civ., in base al quale  “nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia” e “nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”.

La diligenza cui occorre fare riferimento è quindi quella del “buon operatore logistico”, in quanto nell’esplicitare i concetti indicati dal codice la giurisprudenza ha affermato che nell’esercizio di attività professionali (come la  logistica) deve essere adottata “una diligenza qualificata dalla perizia e dall’impiego di strumenti tecnici adeguati ai tipi di prestazioni dovute”  (Cass., 20 novembre 2009, n. 24544).

Nel caso in cui il giudice dovesse ritenere che le modalità in base alle quali si è verificato il danno sono tali da  non soddisfare il requisito sopra indicato e quindi accertasse la vostra responsabilità, potrebbe condannarvi ad indennizzare il danno subito dal cliente.

Il risarcimento del danno da inadempimento, infatti, ove non siano previste contrattualmente delle penali specifiche, postula, da un punto di vista giuridico (diverse considerazioni si potrebbero fare analizzando la questione da un punto di vista strettamente commerciale, essendo evidente la necessità di soddisfare il cliente) che il danno e la relativa responsabilità sia accertata giudizialmente, non essendo legittimo un addebito unilaterale a tale titolo.

Il danno deve poi essere provato nel suo esatto ammontare e risulterà risarcibile solo nel caso in cui sia “prevedibile”, il che implica esclusone di penali “punitive”, eccessivamente gravose rispetto alla reale entità del danno subito.

Tutto quanto sopra premesso e considerato suggerisco, per evitare fraintendimenti e per soddisfare i clienti, di disciplinare questo aspetto contrattualmente, prevedendo un meccanismo di penali suscettibile da un lato di dare certezza alle conseguenze di eventuali inadempimenti (consentendo quindi di razionalizzare le pretese dei clienti) e, dall’altro, di consolidare il rapporto con il cliente, anche eventualmente determinando un sistema di bonus/malus correlato al conseguimento di KPI predeterminati.

Ancora una volta emerge infatti come la corretta redazione del contratto di logistica sia elemento imprescindibile per lo svolgimento di questa attività,  in quanto la carenza di una normativa specifica del settore impone alle parti di autodeterminarsi, per evitare fraintendimenti e il contezioso che ne è conseguenza.

 

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