Spedizione aerea internazionale e indennizzi

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In caso di ritardo verificatosi nel corso di una spedizione internazionale aerea, dopo quanto tempo, rispetto al termine di consegna previsto, la compagnia è eventualmente tenuta a dichiarare la perdita del collo e quale è  l’entità dell’indennizzo spettante all’avente diritto alla merce?

L’articolo 19 della convezione di Montreal sul trasporto aereo prevede espressamente che il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e preposti hanno adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle”.

Il vettore aereo è quindi tenuto a indennizzare il danno da ritardo nella consegna a destino delle merci.

Il successivo articolo 22, comma 3, prevede che “nel trasporto di merci, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 17 diritti speciali di prelievo per chilogrammo, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione, effettuata dal mittente al momento della consegna del collo al vettore, dietro pagamento di un’eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all’interesse reale del mittente alla consegna a destinazione“.

Se nel caso concreto non ė stata effettuata la dichiarazione di speciale interesse alla consegna pertanto il risarcimento dovuto dalla compagnia sarà limitato in 17 DPS (circa 20 euro) per ogni chilo di merce trasportata.

In base al sopra richiamato articolo 19 della Convezione di Montreal, peraltro, il danno da ritardo è liquidabile nello stesso importo previsto per il danno da smarrimento, per cui le due ipotesi coincidono e l’eventuale dichiarazione di perdita  del collo da parte della compagnia non sortisce alcun effetto pratico on riferimento

Ai sensi dell’articolo 31 della stessa Convenzione, infine, il reclamo nel caso di ritardo deve essere inoltrato alla compagnia dall’avente dirittoentro ventuno giorni dalla data in cui il bagaglio o la merce sono stati messi a  sua disposizione” .

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