Trasporti e subappalto: possibili tutele

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Truck on road in a natural landscape

 

Un’azienda, nel corso dell’ultimo anno, ha ricevuto tre richieste di pagamento da trasportatori ex art 7ter del Dlgs 286/2005, ancorché avesse provveduto sempre a saldare il proprio “trasportatore/interlocutore fiscale regolarmente. È proprio quest’ultimo a non aver pagato i trasportatori in subappalto”. È possibile adottare “una strategia preventiva, con la sottoscrizione di accordi preventivi in deroga, per evitare in futuro il ripetersi di tali richieste”?

L’art. 7 ter del D. Lgs. 286/05 dispone che “Il vettore di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l’azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore”.

Il subvettore hai quindi azione diretta nei confronti del committente nel caso in cui il primo vettore non provveda al pagamento dei corrispettivi pattuiti.

Non essendo stati stipulati accordi di settore suscettibili di legittimare una “diversa pattuizione”, deve escludersi che sia possibile sottoscrivere accordi per derogare all’applicabilità dell’art. 7 ter.

A differenza di quanto accade per l’appalto, da cui la normativa in materia di azione diretta è mutuata, nel caso del contratto di trasporto non è previsto il limite “fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore” di cui all’art. 1676 cod. civ..

La norma è sicuramente criticabile, in quanto astrattamente espone il committente al rischio di pagare due volte uno stresso servizio.

In giurisprudenza peraltro è stato affermato che “Si deve escludere che lo stesso soggetto possa essere contemporaneamente chiamato al duplice pagamento delle medesime prestazioni” (Trib. Verona, 06/10/2021, n. 1914).

Ribadito che non è possibile escludere contrattualmente l’operatività dell’art. 7 ter, sono astrattamente ipotizzabili tre strategie per ridurre il rischio di ricevere richieste a tale titolo.

1.Evitare e/o ridurre il ricorso a subvettori da parte del primo vettore. Salvo nel caso in cui si faccia ricorso esclusivamente a padroncini, è molto difficile ipotizzare di avvalersi solo di vettori che non utilizzino subvettori.

È peraltro opportuno prevedere contrattualmente (eventualmente rafforzando l’obbligo con penali), un limite massimo (percentualmente) di affidamenti dei trasporti a subvettori, fermo restando che occorrerà poi verificare “sul campo” il rispetto di tale obbligazione da parte del vettore;

2.Prevedere contrattualmente che il vettore sia tenuto con cadenza periodica a trasmettere al committente delle dichiarazioni dei subvettori con cui attestino di essere stati regolarmente pagati.

L’utilizzo di questo strumento presuppone ovviamente l’organizzazione di attività amministrativa, ma (tra quelli concretamente applicabili) è quello sicuramente più idoneo a tutelare il committente, in particolare se adottato congiuntamente a quello sopra indicato.

È infatti evidente che se il committente ha acquisito prova del fatto che il subvettore è stato regolarmente retribuito per i servizi resi, quest’ultimo non potrà avere titolo per proporre alcuna rivendicazione nei suoi confronti;

3.il rilascio da parte del vettore di una fideiussione (bancaria e/o assicurativa) a copertura dei rischi ex art. 7 ter costituisce sicuramente la soluzione più idonea a tutelare la posizione del committente, ma risulta anche di difficile attuazione pratica sia per i costi che implica, sia per le difficoltà che la maggior parte dei vettori potrebbero incontrare ad avere accesso a questo strumento.

Da un punto di vista più generale è in ogni caso opportuno:

disciplinare il rapporto con i vettori più rappresentativi in termini di numero di servizi affidati su base annua (con soglia da indentificare) in forma scritta;

“sfoltire”, ove possibile, il numero di vettori utilizzati;

verificare con gli strumenti opportuni il livello di affidabilità dei singoli vettori.

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