Quale sanzione si applica correttamente quando un carico, come laminati di ferro trasportati inclinati, risulta temporaneamente fuori sagoma per disattenzione dell’autista: art. 10 o art. 164 CdS?
L’articolo 10 del nuovo Codice della Strada, al secondo comma, definisce il trasporto eccezionale, tra le altre ipotesi, come quello “di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall’ art. 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell’ art. 62; insieme con le cose indivisibili possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell’art. 61 , sempreché non vengano superati i limiti di massa stabiliti dall’ art. 62”.
Il comma 18 dello stesso articolo (norma che dovrebbe essere stata applicata nel caso concreto) prevede che “chiunque, senza avere ottenuto l’autorizzazione, ovvero violando anche una sola delle condizioni stabilite nell’autorizzazione relativamente ai percorsi prestabiliti, fatta esclusione di brevi tratte non prevedibili e funzionali alla consegna delle merci, su o tra percorsi già autorizzati, ai periodi temporali, all’obbligo di scorta tecnica, nonché superando anche uno solo dei limiti massimi dimensionali o di massa indicati nell’autorizzazione medesima, esegua uno dei trasporti eccezionali di cui ai commi 2, 3 o 7, ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 794 a Euro 3.206”.
Come sistemare il carico
Il comma 1 dell’articolo 164 del nuovo Codice della Strada, per contro, prevede che “il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio”, mentre il terzo comma prevede che “fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all’art. 61, comma 1, possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori dalla sagoma del veicolo, purché la sporgenza di ciascuna parte non superi centimetri 30 di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo”. Il comma 8 dello stesso articolo prevede poi che “chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344”.
L’indivisibilità della cosa trasportata
L’elemento caratterizzante la fattispecie di cui all’articolo 10 peraltro è da individuarsi nell’indivisibilità della cosa trasportata, che determina l’applicabilità della più rigorosa sanzione prevista dal comma 18 di tale articolo rispetto alla più favorevole di cui all’art. 164.
In giurisprudenza, con riferimento alla disciplina dettata dal Codice della Strada previgente (peraltro analoga a quella attuale) è stato affermato che “l’art. 10 del d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (come modificato dall’art. 1 della l. 18 febbraio 1982 n. 38), secondo cui è soggetto a speciale autorizzazione dell’ente proprietario o concessionario della strada il trasporto di cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenze rispetto ai limiti stabiliti dal successivo art. 32 (modificato dell’art. 5 legge n. 38 del 1982), non può, con un’interpretazione estensiva, essere applicato anche al trasporto di cose divisibili (ciascuna delle quali non superiore alla sagoma d’ingombro consentita), che eccedano i medesimi limiti, in quanto tale seconda ipotesi è specificamente regolata dal citato art. 32, il quale, facendo riferimento, nel comma 1 al veicolo compreso il suo carico, per quanto riguarda la larghezza e l’altezza dal piano stradale, deve ritenersi che adotti il medesimo criterio anche per la lunghezza, fissata in un massimo di 18 metri al comma 4” (Cass., 4/12/1989, n. 5336).
L’approccio corretto
Ritengo quindi, purtroppo, che l’atteggiamento sicuramente molto rigoroso tenuto dagli agenti accertatori nel contestare la violazione dell’articolo 10 del codice della strada sia sostanzialmente corretto e conforme al dettato normativo, mentre la decisione di contestarvi la più lieve infrazione di cui all’art. 164 sia ascrivibile alla volontà di non penalizzare troppo il trasgressore, anche in considerazione del fatto che le particolari modalità di carico del mezzo utilizzate consentono di ripristinare nell’immediato la regolarità del mezzo e del suo carico, fermo restando che l’unica soluzione in concreto attuabile per evitare in futuro il ripetersi di casi analoghi sia di sensibilizzare gli autisti ed il personale eventualmente preposto ai controlli in uscita dei mezzi affinché verifichino con la massima attenzione il rispetto della normativa in materia di sagoma limite e la corretta inclinazione delle lastre sul mezzo.
Il quesito
Un lettore ci segnala che la sua azienda trasporta laminati di ferro industriali (lamiere) fuori misure standard, nel senso che questi fogli prevedono larghezze eccedenti i 2550 mm. Il sistema di trasporto adottato dall’azienda prevede l’inclinazione del carico, in modo tale da portare il complesso veicolare entro la sagoma complessiva di 2550 mm, ma a volte può succedere che un autista, al momento del carico del materiale e seguente sistemazione dello stesso, non alzi a sufficienza il carico così da risultare fuori sagoma, fermo restando che per ovviare a questa disattenzione basta azionare il sistema idraulico e riportare il tutto entro quanto stabilito dall’art 61 Codice della Strada (sagoma limite). Nel caso di controlli su strada, questa situazione ha portato a volte alla contestazione della violazione dell’articolo 10 Codice della Strada (“Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità“) e, in altri casi, dell’articolo 164 Codice della Strada (“Sistemazione del carico sui veicoli“), meno punitivo. Il lettore ci chiede quindi quale delle due sanzioni alternative sia quella applicata correttamente.
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Questa rubrica è dedicata ai lettori che desiderano risposte in merito a questioni di natura legale. I quesiti possono essere inviati ad alice.borsani@tecnichenuove.com.
Avv. Stefano Fadda