Quale disciplina è applicabile nel caso di smarrimento di un collo di merce durante un trasporto aereo? In particolare, quale è la posizione da assumere nei confronti del vettore aereo che sceglie di non dare seguito a richieste di risarcimento danni se non dopo che siano trascorsi 90 giorni dal momento in cui la merce avrebbe dovuto giungere a destino, cioè il lasso di tempo necessario per considerare perduta la spedizione?

Il trasporto aereo internazionale è regolato dalla convenzione di Montreal del 28 maggio 1999: ai sensi del combinato disposto degli articoli 19 e 22 della convenzione l’ipotesi di ritardo è equiparata alla perdita della merce, per cui il vettore è responsabile di entrambi gli eventi negli stessi limiti ed ad analoghe condizioni.

In questa prospettiva, nel caso di smarrimento della merce, non è necessario per l’avente diritto attendere il decorso di un determinato lasso di tempo prima di chiedere il risarcimento del danno subito.

Il danno risarcibile, infatti, è limitato nell’importo di 19 diritti speciali di prelievo (circa 20 euro) per chilo di merce danneggiata, perduta o in ritardo.

Consegue da quanto sopra che la pretesa del vettore di attendere 90 giorni per dichiarare perduta la merce e quindi procedere al risarcimento del danno non trova alcuna giustificazione nella normativa applicabile.