Trasporto di container speciali su strada

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È possibile trasportare su gomma, in territorio nazionale, container speciali da 49″, quindi lunghi 14,936 metri?

In base all’articolo 10, 3 comma, C.d.S. 3. è, tra l’altro, “considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello effettuato con veicoli …. isolati o costituenti autotreni, ovvero autoarticolati dotati di blocchi d’angolo di tipo normalizzato allorché trasportino esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato o trainino rimorchi o semirimorchi utilizzati in operazioni di trasporto intermodale per cui vengono superate le dimensioni o le masse stabilite rispettivamente dall’articolo 61 e dall’articolo 62 4”.

In base all’articolo 61, comma 2, del C.d.S. “gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 16,50 m, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento; gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m; gli autotreni e filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 m, in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”, mentre, in base al comma 6 dello stesso articolo “i veicoli che per specifiche esigenze funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, i limiti di sagoma stabiliti nei precedenti commi possono essere ammessi alla circolazione come veicoli o trasporti eccezionali se rispondenti alle apposite norme contenute nel regolamento”.

Il comma 6 dell’articolo 10 del C.d.S. prescrive peraltro che non siano soggetti “ad autorizzazione i veicoli …  di cui al comma 3, lettera e), quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano l’altezza di 4,30 m. e non eccedano in lunghezza di oltre il 12 per cento i limiti stabiliti dall’articolo 61, a condizione che siano rispettati gli altri limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano compresi esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell’ articolo 167, comma 4”.

Nel caso in cui la lunghezza del complesso veicolare su cui sono caricati i contenitori da 49 piedi non ecceda i 18,48 metri dovrebbe pertanto essere applicabile quest’ultima previsione, con esimente dalla necessità di chiedere specifica autorizzazione per effettuare il viaggio, previa verifica della percorribilità delle strade affrontate durante il percorso in base ai criteri individuati dall’art. 167 C.d.S..

In caso contrario invece troveranno applicazione le disposizioni in materia di trasporti eccezionali e/o in regime di eccezionalità.

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